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Sono straordinarie anche le spese onerose e temporanee

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Con l’ordinanza n. 17546/2023 del 20 giugno 2023 la Suprema Corte di Cassazione torna a parlare di spese straordinarie e specifica che il carattere straordinario della spesa può desumersi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

Il caso di cui oggi trattiamo trae origine dal decreto emesso dal Tribunale di Roma che poneva a carico del padre €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, e ferma la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, specificava il di lui obbligo alla spesa per la scuola superiore della figlia. 

Avverso tale decreto il padre proponeva reclamo che, però, veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma. 

Rispetto alle spese straordinarie i Giudici di merito evidenziavano che la retta per la scuola militare era da considerarsi spesa straordinaria, a cui aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso, avendo egli assistito alla cerimonia del giuramento, sia poiché di ammontare di gran lunga superiore a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, sia perché la scuola militare aveva un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle comuni scuole superiori, mentre le spese per i biglietti del treno dovevano comprendersi nel novero di quelle di mantenimento ordinario, in quanto conseguenti alla scelta della figlia di trasferirsi a Milano e di modificare radicalmente e stabilmente l’assetto giornaliero della convivenza.

Avverso il suddetto decreto il padre proponeva ricorso per Cassazione e, con il quarto motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 315 bis c.c. per avere erroneamente ritenuto la Corte d’Appello che la retta della scuola militare fosse spesa di natura straordinaria, mentre doveva essere considerata spesa ordinaria, trattandosi di scuola pubblica, e gli esborsi relativi al pagamento delle relative rette non erano affatto riconducibili a spese imprevedibili o eccezionali.

Per gli Ermellini la suddetta doglianza è infondata.

La Corte territoriale, infatti, aveva rimarcato le connotazioni particolari della spesa di cui trattasi, evidenziando, in primo luogo, che comportava esborsi di ammontare di gran lunga superiori a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, per avere la scuola militare un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle ordinarie scuole superiori, e, in secondo luogo, che alla suddetta spesa aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso.

Detti assunti, implicanti anche accertamenti fattuali, non erano stati specificamente censurati dal padre, il quale si era limitato a dedurre che si trattava di scuola pubblica e i relativi costi non erano imprevedibili, ciò implicando, a suo dire, la natura ordinaria.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte il carattere straordinario della spesa può desumersi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

Nel caso di specie, infatti, è stata l’entità dell’esborso e la sua temporaneità, trattandosi di un’iscrizione ad una scuola militare, a determinare la tipologia di contribuzione, così da renderne incompatibile l’inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita “pro quota” tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all’esito di procedimento di revisione.

Alla luce delle suddette motivazioni il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.