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Figli che non vanno a scuola e genitori in guerra? L’affido va ai Servizi.

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

La controversia oggetto della pronuncia di Cassazione (18 giugno 2026, n. 20754) prende origine dal procedimento di scioglimento del matrimonio tra due coniugi, genitori di quattro figli minori (di età compresa tra i 7 e i 12 anni), con il padre residente a Torino e la madre a Parma.

Il Tribunale di Parma, all’esito dell’udienza di comparizione, disponeva con ordinanza in via provvisoria ed urgente l’affidamento dei quattro minori ai Servizi sociali con il compito di proseguire nei presidi già in essere, unitamente all’aggiornamento della CTU già espletata nel giudizio di separazione. Rigettava inoltre la domanda paterna di riduzione del contributo al mantenimento, ritenendo il dedotto peggioramento reddituale frutto di una libera scelta del padre.

La madre proponeva reclamo avanti alla Corte d’appello di Bologna, contestando: l’affidamento ai Servizi sociali; l’aggiornamento della CTU con il medesimo collegio peritale; il rigetto dell’istanza di sostituzione del curatore speciale; la mancata previsione dell’ascolto del minore; la mancata rimessione al collegio per la sentenza parziale di divorzio; il rigetto della richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento.

La Corte spiegava preliminarmente il perimetro del reclamo, qualificandolo come rimedio finalizzato «al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculimacroscopicamente ingiuste ed erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori». Rigettava quindi integralmente il reclamo, argomentando nel merito che l’accertata conflittualità genitoriale risultava pregiudizievole per la crescita dei minori — esemplificata dall’insolvenza scolastica di tre dei quattro figli — e legittimava l’affidamento provvisorio ai Servizi.

La madre ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi, entrambi incentrati sulla censura della mancata qualificazione della fattispecie in termini di «violenza di genere» ai sensi dell’art. 473-bis.44 c.p.c. anziché di mera «alta conflittualità».

La Prima Sezione Civile, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per quel che qui rileva, la Cassazione afferma che la Corte d’appello aveva individuato una concreta esemplificazione del pregiudizio patito dai minori nella relazione dei Servizi educativi circa l’avvio della verifica sull’insolvenza scolastica di tre dei quattro figli, collocati presso la madre. Tale elemento fattuale, ad avviso della Corte d’appello, confermava l’esistenza di una situazione di criticità riconducibile causalmente alla conflittualità genitoriale e giustificava l’affidamento provvisorio ai Servizi sociali.

Per la Cassazione, il ricorso materno risultava interamente polarizzato sulla qualificazione della fattispecie come violenza di genere ex art. 473-bis.44 c.p.c., senza confrontarsi con il nucleo motivazionale della decisione impugnata, che aveva ancorato l’affidamento ai Servizi a un dato oggettivo e concreto (l’insolvenza scolastica) ritenuto sintomatico del pregiudizio per i minori.

Il cuore del ricorso in Cassazione, infatti, atteneva alla qualificazione giuridica della condotta paterna: la madre lamentava che la Corte d’appello avesse ricondotto la fattispecie a una mera «alta conflittualità» anziché a una dinamica di «violenza di genere», con conseguente violazione della disciplina speciale dettata dall’art. 473-bis.44 c.p.c. e dalla Convenzione di Istanbul.

L’art. 473-bis.44 c.p.c. — introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) — impone al giudice, in presenza di allegazioni di abusi o violenze, di adottare specifici accorgimenti istruttori: la nomina di un CTU dotato di competenza in materia di violenza domestica e di genere, l’indicazione degli accertamenti da compiere e delle cautele necessarie a evitare la vittimizzazione secondaria, ivi compresa la possibilità di evitare la contemporanea presenza delle parti.

La Cassazione non ha affrontato il merito della questione, arrestandosi alla soglia dell’inammissibilità per difetto di specifica censura delle rationes decidendi

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che nei procedimenti in cui venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Istanbul, il giudice, se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, «è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare possibili situazioni di vittimizzazione secondaria, dovendo in particolare motivare sulla compatibilità di eventuali colloqui congiunti dei genitori con operatori dei servizi sociali rispetto al rischio di nuovi episodi di violenza anche solo psicologica».

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.