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diritto di visita paterno

Affidamento condiviso e diritti di visita dei padri: ripartizione paritaria?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Molto spesso mi viene chiesto di esprimere la mia opinione in merito alle motivazioni che spingono gli uomini a non “fare il primo passo”, a non prendere la decisione di separarsi e, al contrario, restare in una situazione di dolore e grande frustrazione personale e di coppia.

Se, infatti, è vero che dal mese di marzo di quest’anno sono aumentate le separazioni, è anche vero che la ragione per la quale sono ancora una volta le donne quella ad aver deciso di separarsi, molto spesso è proprio la scoperta del tradimento del marito o del compagno che alla presa di coscienza della fine della relazione e alla pianificazione di una separazione, preferisce tenere “il piede in due scarpe”.

Una celebre frase di Lev Tolstoj ci insegna che “ Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo”, ma senza addentrarmi in analisi psicologiche del fenomeno che certamente non mi competono, come legale mi sento di affermare che la ragione che sempre più spesso mi viene data dai clienti uomini è legata alla paura di perdere il ruolo di padre.

La crisi di una coppia di genitori, infatti, non solo travolge i modelli comportamentali di ciascuno mettendo in discussione la persona in sé, ma molto spesso rischia travolgere e stravolgere nel profondo gli equilibri organizzativi, educativi e di cura dei figli minori a danno del genitore non collocatario che improvvisamente, privato della quotidianità familiare, si vede costretto ad essere assente da tutti quei “riti” che scandiscono la vita dei bambini e ne costruiscono le sicurezze.

Nonostante la legge che ha l’introdotto l’istituto dell’affido condiviso sia del 2006 e in questi anni i Tribunali abbiano tutelato sempre con maggior efficacia i diritti dei padri ad essere coinvolti e presenti nella vita dei loro bambini, il genitore prevalentemente collocatario dei minori è, infatti, ancora la madre e i tempi di visita dei padri sono ancora lontani dall’essere paritetici a quelli materni.

La Cassazione è ancora restia nell’abbandonare la maternal preference, di fatto confermata con l’ordinanza del 17 maggio 2021 n. 13217 che ha revocato l’affido super esclusivo di una minore ad un padre e recentemente ha ribadito il principio per cui l’affidamento condiviso non implicherebbe una rigida ripartizione al 50% dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Con due successive ordinanze n. 17221 e 17 17222 depositate nel giugno 2021, la Corte di Cassazione ha infatti messo in discussione i principi su cui si fonda il regime legale dell’affidamento condiviso, che proprio a tutela dell’interesse morale e materiale della prole, dovrebbe tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con i figli.

Di fronte alle richieste di un padre, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che nell’interesse dei minori il giudice della separazione, può individuare un assetto di frequentazione che si discosti da questo principio di  tendenziale parità, al fine di assicurare ai figli la situazione più confacente al loro benessere (Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Casso n. 9764 del 08/04/2019). Ne consegue che il tempo che i figli possono trascorrere con ciascun genitore non può fondarsi su un riparto perfettamente simmetrico e paritario. Si legge nel dispositivo “…la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e alla esplicazione del loro ruolo educativo”.

Nel caso di specie la richiesta di una suddivisione paritaria tra genitori a settimane alterne non è stata ritenuta confacente agli interessi e al benessere dei minori, anche perché i figli in questione non erano piccoli ma stavano crescendo e ben presto sarebbero stati in grado di gestire in autonomia il rapporto con i genitori al fine di conciliarlo con gli impegni scolatici e con i momenti da trascorrere con gli amici.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).