Il decreto Caivano, introdotto per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, contiene norme per combattere la dispersione scolastica “assoluta” - quando un minore non è mai stato iscritto a scuola - e l’abbandono scolastico.
Secondo dati Eurostat, l’Italia nel 2022 era il quinto Paese europeo con più abbandoni (11,5%), dopo Romania, Spagna, Ungheria e Germania. Secondo un’indagine dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza le cause di abbandono scolastico sono esclusione sociale, povertà, disagi personali o familiari, ansia.
Vediamo il nuovo art. 570 ter cp: “Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.
L’art. 114 del decreto legislativo 297/94 citato stabilisce l’istruzione obbligatoria per almeno 10 anni (6-16), fino al conseguimento di un titolo di studio secondario superiore o di una qualifica professionale.
Come reagireste se vostr* figli* vi dicesse che non vuole più andare a scuola?
Post scritto da @avvcrespi
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