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Secondo il report dell’associazione Antigone, pubblicato a metà febbraio 2024, all’inizio di quest’anno erano circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane: è il numero più alto da dieci anni a questa parte.
 
Da quando è entrato in vigore il decreto Caivano - rivolto a introdurre “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile” - ci sono più minori nelle carceri, anche se il numero di reati commessi è lo stesso dell’anno precedente.
 
Molti sono negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) per l’applicazione di misure cautelari (340 nel gennaio 2024, mentre erano 243 del gennaio 2023).
 
Negli IPM possono esserci i ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno commesso il reato da minorenni e hanno raggiunto la maggiore età successivamente.
 
Un ragazzo ogni due che entra in IPM lo fa per aver posto in essere reati contro il patrimonio (con percentuali che raggiungono il 55% sul totale, il 64% se si guarda agli stranieri e il 70% considerando solo le donne).
 
Alla fine del 2023, il 18,8% dei giovani si trovava in messa alla prova, un istituto molto utilizzato per i minori, proprio per evitare il carcere: l’istituto prevede che il minorenne venga messo alla prova sulla base di un progetto educativo predisposto dai servizi sociali minorili, che può avere le più varie prescrizioni. Qualora il periodo di prova cui accede l’imputato si concluda con esito positivo, viene emessa una pronuncia di estinzione del reato.
 
Secondo voi il carcere è la soluzione corretta per i minori? O sarebbe meglio evitarlo?
 
Post scritto da @avvcrespi
 
#minori #minorenni #reati #condanna
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Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti può essere limitato qualora tale relazione non porti alcun vantaggio ai minori?
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10250/2024 pubblicata il 16.4.2024 confermando il principio secondo cui il giudice non può disporre il mantenimento dei rapporti tra nonni-nipoti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo che li riguarda.

➡️ La vicenda ha avuto inizio avanti il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta che rigettava il ricorso di una nonna che aveva chiesto il ripristino e la regolamentazione dei rapporti con la nipote.

➡️ La nonna quindi ricorreva in appello, ove ancora una volta le venivano rigettate le domande. Il Giudice di secondo grado infatti, osservava che come evidenziato anche dalla CTU il percorso di riavvicinamento della nonna alla nipote doveva essere subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta al momento molto fragile a causa della conflittualità presente tra i genitori. A causa del conflitto genitoriale la consulenza tecnica aveva infatti, sconsigliato l’inserimento della nonna nella vita della nipote.

➡️ La nonna ricorreva quindi, avanti la Corte di Cassazione lamentando l’errata interpretazione dei fatti da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione dichiarava però infondato il ricorso in quanto la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione tra la nonna e la nipote. Vista infatti la fragilità della minore il ripristino del rapporto con la nonna era emerso inopportuno. Nello specifico la Corte evidenziava come dalla sentenza impugnata si poteva evincere chiaramente che la minore si trovava in uno stato di forte fragilità a causa del conflitto genitoriale.

Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Cecilia Gaudenzi: un click sul link in bio ed uno su Blog.

E poi se volete tornate qui e ditemi: siete d’accordo?

#nonni #nipoti #rapporto #conflitto
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L`usufrutto dei coniugi sulla casa di abitazione costituito “loro vita natural durante” è opponibile al nudo proprietario fino a quando non muoiono entrambi gli usufruttuari.

Escluso pertanto il consolidamento del diritto con la nuda proprietà alla morte di uno dei due e la possibilità per il nudo proprietario di ottenere il pagamento di un`indennità di occupazione dal coniuge superstite rimasto ad abitarci.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 10531/2024 al termine di una lite che ha visto coinvolta una nonnina rimasta vedova.
Vediamo com’è andata:
Una coppia di coniugi decideva di intestare alla figlia la nuda proprietà della loro abitazione riservandosi l’usufrutto a vita. Nella costituzione specificavano che l’usufrutto era “loro vita natural durante”.
Dopo qualche anno la figlia vendeva la sua nuda proprietà e dopo poco veniva a mancare il di lei padre ormai anziano.
L’acquirente iniziava allora a pretendere dalla nonnina vedova il pagamento di una sorta di “canone di locazione” (cd indennità di occupazione) affermando di essere diventato proprietario di metà della casa, a seguito della morte del nonnino per consolidamento della corrispondente quota di usufrutto
A fronte del rifiuto della nonnina, l’acquirente la chiamava in giudizio e il Tribunale di Firenze che la condannava al pagamento di €150,00 al mese e la Corte d’Appello aumentava l’importo a €350,00 mensili.
Ma la nonnina non si dava per vinta e ricorreva in Cassazione che le dava ragione! Nessun consolidamento a favore dell’acquirente.

La nonnina ha un diritto di usufrutto sull’intera abitazione familiare perché chiaro l’intendimento alla costituzione: la specifica “loro vita natural durante” garantisce a ciascun usufruttuario di restare nella casa anche dopo la morte dell’altro.

#avvdinella #studiolegaledinella
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Il genitore non collocatario ha diritto a vedere il figlio in modo continuativo non solo per trascorrere dei momenti di svago ma anche per condividere con lui “pezzi di vita”.
I papà hanno diritto ad condividere con i figli il momento dei pasti e - anche se piccoli e portatori di elementi di fragilità - i pernottamenti, pur introducendoli con gradualità se necessario.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 9442 pubblicata il 9 aprile 2024 che ha respinto il ricorso di una mamma che si opponeva al pernottamento del figlio epilettico di 10 anni presso il padre.
Dopo anni senza poter trattenere la notte il figlio con problemi di epilessia, una volta compiuti i 10 anni, l’uomo chiedeva al Tribunale di Verona, di vedere più spesso il figlio eliminando le restrizioni inerenti il pernottamento adottate in sede di separazione e confermate in divorzio.
Espletata una CTU, il Tribunale accoglieva il ricorso del papà inserendo i pernottamenti e riducendo quindi il contributo al mantenimento del figlio versato alla madre.
La madre proponeva reclamo, affermando che il padre era inadeguato alle funzioni di cura del figlio epilettico ma la Corte non eliminava i pernotti limitandosi a prevederne una gradualità e posticipava l’inizio dei pernottamenti al mese di luglio 2024, cioè da quando, secondo la cartella clinica, la patologia del bimbo dovrebbe essere in fase di regresso.
Ma neppure questa decisione era accettata dalla madre del minore che ricorreva in Cassazione.
Anche gli Ermellini, però, respingevano il reclamo ricordando come il “diritto di visita” è una modalità di concreto esercizio del diritto alla relazione familiare che attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell`ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione e responsabilità genitoriale e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge.

Per questo motivo, anche il diritto di visita dei papà non può essere esiguo e deve ricomprendere i momenti significativi come i pasti comuni ed i pernottamenti.

#avvdinella #dittodifamiglia
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Ieri, giornata di domande dedicate alla Generazione Z è emerso un tema molto interessante e altrettanto complesso ossia quello del rapporto tra i figli ed i nuovi compagni dei genitori.

Sul punto i ragazzi sembrano oggi chiedersi quali sono i loro diritti ed i loro obblighi nei confronti di queste nuove relazioni: sono obbligato a conoscerla/o? Sono obbligato ad incontrare mio padre insieme alla nuova compagna, o la mamma insieme al nuovo compagno? Posso rifiutarmi e chiedere al genitore di trascorrere del tempo da soli?

L’ingresso di una relazione nella vita del genitore è per il figlio un momento molto importante e altrettanto difficile pertanto ciò che è necessario che i ragazzi sappiano è che non hanno alcun obbligo nel conoscere la nuova compagna o il nuovo compagno del genitore né tantomeno hanno un obbligo di frequentare questa terza persona e hanno il diritto di manifestare il proprio disagio al genitore qualora questa nuova relazione possa essere di pregiudizio per la loro serenità e il diritto a veder preservato il loro esclusivo rapporto con il genitore.

Non solo i figli ma anche i genitori stessi, spesso a seguito di una separazione o di un divorzio ci domandano come gestire le nuove relazioni nei confronti non solo dell’ex ma anche e soprattutto nei confronti dei figli.

Ai genitori quindi, sulla linea delle indicazioni dei Tribunali consigliamo di proporre al figlio di conoscere la persona che gli è accanto solo dopo essere sicuri che si tratti di una relazione stabile tenendo però sempre in primo piano il rispetto dei tempi dei figli, senza forzarli ed imporre loro determinate situazioni al fine di garantire la maggior serenità possibile.

Voi cosa ne pensate, come avete gestito queste situazioni, riuscite a mantenere almeno qualche momento da trascorrere esclusivamente con i vostri figli?

#avvdinella #figli #genitori
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➡️ I nonni non ha diritto a continuare a frequentare i nipoti se hanno agito comportamenti aggressivi con la nuora davanti ai nipoti e si sottraggono alle valutazioni disposte dai Giudici. Questo quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9281 pubblicata l’8 aprile 2024.

➡️ Partiamo dall’inizio: a seguito della separazione del figlio, una nonna adiva il Tribunale per i Minorenni di Roma chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti riferendo che la ex nuora ne impediva i rapporti. Si costituiva la mamma dei bambini riferendo di comportamenti aggressivi subiti dalla ex suocera anche davanti ai piccoli. La nonna negava le aggressioni ma si rifiutava anche si sottoporsi agli incontri e alle valutazioni del CTU nominato dal Tribunale per valutare il loro rapporto.

➡️ Il Tribunale, pertanto, rigettava il ricorso della nonna paterna; la donna, però, non si arrendeva e depositava reclamo. Anche la Corte d’Appello rigettava ogni domanda della nonna.

➡️ Veniva allora adita la Cassazione ma gli Ermellini ritenevano inammissibile il ricorso. Dalla espletata CTU, infatti, si desumeva il rilevante disagio sofferto dai tre minori nell’incontrare la nonna, con un espresso riferimento all’aggressione subita dalla madre e, pertanto, la presenza di gravi motivi per escludere i rapporti nonna-nipoti. Eventuali incontri avrebbero anche potuto compromettere il corretto sviluppo psicofisico dei minori.Correttamente la Corte d`Appello aveva inteso l`ingiustificato diniego alla CTU, quale espressione del suo sostanziale disinteresse alla possibilità di accertare l`esistenza di eventuali linee comportamentali e terapeutiche, utili alla ricostruzione del rapporto con i minori.

➡️ Bene aveva agito la madre dei minori, la quale si era fatta portavoce del disagio di costoro nell`incontrare la nonna. Dichiarato inammissibile il ricorso, la nonna veniva anche condannata alle spese di giustizia.

E tu che ne pensi ?

Vuoi leggere l’approfondimento dell`Avv. Maria Zaccara a un click sul link in bio ed uno su Blog.

#avvdinella #avvocato #famiglia #suocera
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Con la recente sentenza n. 74 del 19.03.2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato il divorzio immediato senza passare dalla separazione, disponendo l’affido super esclusivo alla mamma, come da domanda congiunta della coppia.

Rappresentati da un unico avvocato, una coppia internazionale di genitori di due bambini (lei cittadina italiana e lui doppia cittadinanza, sia italiana che marocchina) chiedeva al Tribunale di ottenere il divorzio immediato, senza passare per la separazione come previsto dalla legge marocchina, e l’affido super esclusivo dei ragazzini alla mamma.

Il Tribunale valutata la sussistenza di tutti i presupposti ed il rispetto della cd “clausola di ordine pubblico” , dichiarava subito il divorzio e in tema di affidamento dei figli minori, valorizzava la scelta responsabile della coppia fatta tenendo presente il “best interest of the child" (NDR "protezione del miglior interesse del minore"), sancito dalla Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989.

I genitori, infatti, avevano chiesto che i figli fossero affidati in maniera super esclusiva alla madre in considerazione delle problematiche di salute riguardanti il primogenito con diagnosi di autismo, della distanza geografica tra i luoghi di rispettiva residenza e dei lunghi periodi di permanenza del padre all’estero che avrebbero resa difficoltosa l’adozione delle frequenti decisioni da assumere, soprattutto per ciò che concerne le problematiche legate allo stato di salute del primogenito.

Con questa recentissima decisione, dunque, i Giudici richiamano i genitori a saper mettere i figli al centro, sottolineando l`importanza di riconoscere e rispettare le esigenze individuali dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Complimenti alla Collega Avv. Lina Mastia del foro di Salerno, per il risultato e per averlo condiviso!

#avvdinella #dirittodifamiglia #studiolegaledinella
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Il padre che dimostra di non essere in grado di mantenere un rapporto costante con il figlio e di intraprendere dei percorsi di sostegno idonei a prendere consapevolezza delle proprie criticità può perdere l’affido del figlio.
➡️Questo quanto ribadito dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 213/2024 che chiarisce: “con la separazione dei coniugi il figlio minore deve essere affidato a uno dei genitori, che in caso di contrasto deciderà da solo quantomeno sulle questioni scolastiche e sanitarie, laddove le criticità genitoriali dell’altro sono state rilevate dai servizi sociali del Comune e ostacolano lo sviluppo delle relazioni con il minore”.

👉Il giudice di primo grado adito da una donna al fine di ottenere la separazione dal marito aveva affidato il figlio della coppia congiuntamente ad entrambi i coniugi e aveva collocato il minore presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare e regolamentazione del diritto di visita paterno.

La donna aveva impugnato tale decisione chiedendo l’affido esclusivo del figlio in ragione della già provata incapacità genitoriale dell’uomo. L’uomo infatti, nonostante il lungo periodo di presa in carico al Servizio Sociale e alla NPI, non era riuscito a comprendere che stare con il figlio non significava meramente “fare delle cose” bensì sintonizzarsi con lui e provare a conoscerlo realmente.

👦Il bambino dal canto suo, deluso più e più volte dalle poche attenzioni del padre, tendeva a respingere questo papà che promette, promette ma non mantiene neppure la più semplice delle promesse quale mandare un messaggio alla sera per sapere come sta il figlio.

La Corte di Appello di Torino, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale e della NPI che nel corso degli anni hanno rilevato numerose criticità genitoriali in capo al padre, accoglieva il ricorso della donna e riformava la sentenza di primo grado affidando il minore in via esclusiva alla madre.
E voi cosa ne pensate?

👉Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento della Dott.ssa Elisa Cazzaniga: un click sul link in bio e uno sul Blog.

#avvdinella
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➡️ I figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti hanno diritto ad esser mantenuti dai propri genitori.
➡️E se nel corso di causa (per esempio nel corso della separazione dei propri genitori) il figlio diventa autosufficiente dal punto di vista economico, quando tale diritto cessa?
➡️La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8629/2024 ha affermato innanzitutto che entrambi i genitori devono mantenere i figli, ancorchè maggiorenni ma non autonomi. Se però il figlio diviene economicamente indipendente nel corso del giudizio, il Tribunale è tenuto ad accertare tale evento e a far cessare la contribuzione a partire da tale data!
➡️Prima di tale evento, invece, il mantenimento è dovuto.

🔗 Vuoi leggere l’approfondimento dell`Avv. Alice Di Lallo? un click sul link in bio ed uno su Blog.
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I genitori non sono tenuti a mantenere il figli ultra maggiorenni.

Con ordinanza on cui un padre separato si vedeva respingere la richiesta revoca dell’obbligo di mantenimento della figlia trentenne sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Roma.

In particolare, la Cassazione rilevava che l’ordinanza impugnata, nel disporre il permanere di tale obbligo in capo al padre “considerate le sue condizioni economiche”, non avesse tuttavia tenuto conto né dell’età della figlia (di oltre 30anni) trovandosi essa ormai in età lavorativa, né della sua concreta o meno situazione di autonomia né valutato se si fosse sforzata a conseguirla.

Il testo dell’art. 155 cod. civ., nell`imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Tuttavia, con riguardo ai figli maggiorenni e ultramaggiorenni, la Corte richiama ad una sua consolidata giurisprudenza, sulla base della quale “per il "figlio adulto" in ragione del principio dell`autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.

In ragione di tali considerazioni, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del padre ritenendo opportuno procedere al riesame dell’applicazione dei criteri e dei principi che presidiano all’accertamento dell’autonomia dei figli con oltre 30anni.

sentenza commentata da @giorgiabelluschi
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Una donna, per  conseguire il mantenimento stabilito dal Giudice civile, poneva in essere una serie di azioni, tra cui pedinamenti, insulti, minacce, post offensivi sui social network, telefonate ripetute, danneggiamenti e imbrattamenti.
Tali atteggiamenti determinavano nell’ex marito un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, nonché un cambiamento delle sue abitudini di vita.
La donna veniva condannata in primo e in secondo grado per stalking, diffamazione e danneggiamento.
L’imputata presentava ricorso per cassazione, contestando la sussistenza dello stalking e richiedendo la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e sulle persone.
 
La Suprema Corte svolge una dettagliata analisi degli atti persecutori, sottolineandone la natura di reato abituale, ossia un reato in cui rileva la ripetitività dei comportamenti (la donna perseguitava l’ex da oltre un anno). Inoltre, l’uomo provava ansia e aveva dovuto cambiare le proprie abitudini di vita: non usciva più da solo e non andava a prendere la figlia a scuola (sent. n. 9878/24).
 
Per quanto concerne la riqualificazione del reato in esercizio delle proprie ragioni, la Cassazione osserva come le pretese economiche rivendicate dalla ricorrente fossero solo un mero pretesto per umiliare e perseguitare l’ex marito: nessun dubbio, quindi, sulla natura persecutoria delle condotte.
 
Infine, gli Ermellini confermano la mancata concessione delle attenuanti generiche, anche perché escludono un sincero ravvedimento della donna.
 
E’ vero che l’ex coniuge che non ottiene il pagamento del mantenimento prova molta rabbia, ma arrivare a “stalkerare” è davvero troppo: cosa ne pensate?
 
Post scritto da @avvcrespi
Per leggere l’articolo completo, un click su link in bio e poi su Blog.
 
#marito #moglie #mantenimento #stalking #cassazione
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In caso di casa familiare in comproprietà gravata da mutuo cointestato cosa accade se per anni un coniuge paga le rate anche dell’altro? Può il coniuge che versato integralmente caparra, acconto, spese notarili e anni di rate del mutuo, chiederne il rimborso all’altro se la coppia si separa?

No!! Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 febbraio 2024 n. 5385.
In vista delle nozze una coppia decideva di acquistare un immobile contestandolo tra loro ma la caparra confirmatoria, l’anticipo, le spese notarili e le rate del mutuo venivano versate solo dal marito.

Intervenuta la separazione tra i due, il marito chiedeva la restituzione alla moglie del 50% di tutto quanto speso per l’abitazione cointestata e a fronde del di lei rifiutò agiva dinanzi il Tribunale di Treviso.
La moglie si difendeva adducendo che l’acquisto dell’immobile cointestato fosse avvenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione al ménage familiare, costituendo altresì donazione indiretta a favore della stessa.
Il Tribunale di Treviso dava ragione alla donna e respingeva le pretese dell’uomo in punto rate del mutuo, ma condannava la donna a corrispondergli 41mila euro per le somme anticipate a titolo di caparra, di acconto e spese notarili.
La sentenza veniva impugnata dall’uomo ma la Corte d’Appello dava totalmente ragione alla moglie: la donna nulla doveva nemmeno per le spese relative alla caparra, all’acconto e notarili.
Proponeva ricorso per Cassazione l’uomo ritenendo che la Corte d’Appello di Venezia non avesse indagato sulla sua reale volontà di donare ma la Cassazione statuiva che devono considerarsi irripetibili tutte le dazioni eseguite da un coniuge per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, gravando sul richiedente la restituzione la prova di una causa diversa (come un prestito).
La ripetibilità continua la Corte poteva sorgere solo dopo la separazione se il coniuge avesse continuato a pagare interamente il mutuo.
Attenzione quindi quando cointestate casa e mutuo!
E voi cosa ne pensate? Sul nostro blog l’approfondimento dell’Avv. Angela Brancati
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Casa assegnata alle figlie e genitori che su turni settimanali si alternano nella casa familiare: i giudici piemontesi prevendono il “Nesting”!

🏠Ancora poco diffuso in Italia ma praticato da tempo nei paesi anglosassoni, tale forma di collocamento è una soluzione alle situazioni nelle quali i papà sono da sempre presenti nella cura quotidiana dei figli alternandosi alle mamme e si trovano impossibilitati a permettersi una nuova abitazione con spazi adeguati ai figli.

Questo quanto deciso con il decreto n. 314/2024 dalla Corte d’Appello di Torino che ha rigettato il ricorso di una donna che aveva impugnato la sentenza di separazione del Tribunale di Cuneo con la quale era stata previsto l’affidamento condiviso delle due figlie, di 4 e 7 anni, la “formale” assegnazione della casa alla donna ma anche il diritto del padre ad alternarsi nella casa familiare nella cura delle figlie con correlato obbligo della madre ad allontanarsi dalla casa in detti periodi.

👉Grazie all’intervento dei Servizi Sociali e ad un percorso di sostegno alla genitorialità, i genitori trovavano un equilibrio per il bene delle figlie e confermavano la loro completa disponibilità a collaborare tra loro nella gestione paritaria delle bambine.

A fronte di tale loro impegno e visto che ciascun genitore possiede più immobili ove trasferirsi quando non devono permanere nella casa familiare per prendersi cura delle bambine, sia il Tribunale di Cuneo che la Corte d’Appello di Torino stabiliva la turnazione degli adulti nella casa familiare rilevando che sia il padre che la madre “sono presenti nella vita delle loro figlie in tutti i contesti da quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e paterni”.

Per i giudici di merito, infatti, le bambine sono legate ad entrambi i genitori e tutti e due i genitori sono stati valutati come “protettivi, accudenti e consolanti” .

👉E voi cosa ne pensate ? sareste in grado di organizzarvi in questo modo?
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Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bergamo prima e la Corte di Appello di Brescia poi, condannavano un uomo per il reato di stalking commesso nei confronti della figlia minorenne per fatti verificatisi tra il 2014 e il 2015.
Il padre tentava di instaurare un rapporto con la figlia contro il suo volere, con varie condotte giudicate assillanti, ad esempio chiedendole l’amicizia su Facebook e mettendo un video su un altro social network, attivato dopo aver visto quanto pubblicato dalla figlia.
Inoltre, si presentava fuori dalla scuola con un atteggiamento minaccioso, come confermato da un testimone presente; faceva anche recapitare alla figlia regali.
La Cassazione respinge il ricorso presentato dall’imputato - così confermando la condanna - sottolineando come correttamente la Corte di merito abbia valorizzato le dichiarazioni della parte offesa, la cui attendibilità non è neanche stata contestata (sent. n. 2501/2024).
La frase postata dalla ragazza sul social esprimeva il sentimento di mancanza derivante dall’assenza di un rapporto con il padre e non certamente il bisogno di riprendere i contatti con lui. La minore aveva riferito l’estrema invasività degli episodi di avvicinamento, avvalorati dal testimone che aveva altresì raccontato il rifiuto della minore di tornare a scuola, temendo che lui riapparisse.
In passato la Suprema Corte ha ritenuto colpevole di stalking un padre separato perché, con il suo comportamento assillante, generava “ansia e stress” nella figlia, anche presentandosi ai suoi eventi conviviali o sportivi (sent. n. 2512/2021).
Quando viene riconosciuto lo stalking, significa che le condotte sono persecutorie e la vittima prova una forte ansia.
Che cosa spinge, secondo voi, un genitore separato ad essere assillante nei confronti dei figli? Forse la paura di perderli? Scrivete il vostro punto di vista nei commenti!
 
Post scritto da @avvcrespi
#genitori #figli #stalking #cassazione #violenza #minori #minorenni #social
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Il tenore di vita tenuto da un genitore e le di lui proprietà, se in contrasto con le dichiarazioni dei redditi, possono essere considerate dal Giudice ai fini del calcolo del contributo al mantenimento del figlio?
Si! Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7252/2024 pubblicata il 19.3.2024 confermando che il contributo al mantenimento del figlio può essere aumentato qualora il padre nonostante dichiari e rappresenti una situazione economica in costante perdita, sia proprietario di numerosi immobili, abbia un’attività imprenditoriale, guidi un’auto di grossa cilindrata e parta per la settimana bianca!
La vicenda ha avuto inizio avanti il Tribunale di Pescara il quale, dichiarando lo scioglimento del matrimonio di due coniugi, poneva a carico del padre e a favore della madre un contributo al mantenimento del figlio di solo € 200,00 mensili.

Contro tale decisione la madre proponeva appello chiedendo l’aumento del contributo paterno per il figlio e la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso materno aumentava il contributo per il figlio ad € 550,00 mensili e disponeva il 50% delle spese straordinarie.

Il padre ricorreva, quindi, in Cassazione lamentando l’errata interpretazione dei fatti da parte dei giudici di secondo grado ma gli Ermellini dichiaravano infondato il ricorso paterno: la Corte d’Appello aveva correttamente sancito l’incompatibilità della situazione economica/reddituale rappresentata e dichiarata dall’uomo rispetto al di lui tenore di vita nonché rispetto al fatto che lo stesso fosse titolare di beni immobili e attività imprenditoriali e che li stessi generassero unicamente perdite.

🔗 Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Cecilia Gaudenzi: un click sul link in bio ed uno su Blog.
❓E poi se volete tornate qui e ditemi: siete d’accordo?
#mantenimento #figli #diritti #immobili
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📍Non è semplice amicizia ma stabile convivenza se la coppia dorme nella medesima casa tutta le notti e lui si occupa di accompagnare a scuola il figlio di lei!

➡️Così ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 7257/2024 dichiarando inammissibile il ricorso depositato da una donna contro la decisione della Corte d`Appello di Salerno che le aveva revocato l’assegno, ritenendo provata l’esistenza di una stabile relazione more uxorio con il nuovo amore.

➡️ La donna non aveva negato una relazione di affetto con l’uomo fotografato nel report investigativo ma contestava l’esistenza di un progetto di vita insieme e di un’effettiva e duratura coabitazione, e negava qualsiasi impatto sulla sua situazione economica patrimoniale.

➡️Tuttavia, gli Ermellini, proprio sulla base delle evidenze dell’investigatore privato che, grazie ai suoi appostamenti, effettuati di sera e di prima mattina, testimoniava il permanere notturno del compagno presso l’abitazione della donna nonché gli accompagnamenti da lui effettuati del figlio minore degli ex coniugi, escludevano la semplice amicizia tra i due.

➡️ Ritenuta provata la stabilità della relazione di convivenza ed il coinvolgimento personale tra i due, la Cassazione riteneva superato il precedente schema familiare e irreversibilmente cessata la funzione assistenziale dell`assegno divorzile.

➡️ Pienamente condivisibile, pertanto, la decisione di revoca dell’assegno adottata dalla Corte d’Appello di Salerno.

😉Amore o amicizia se si dorme insieme tutte le notti ?

Sentenza commentata da @giorgiabelluschi

#AVVDINELLA #STUDIOLEGALE #assegnodivorzile
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I nipoti e la ex nuora dei comodanti hanno diritto a continuare a vivere nell’immobile che i proprietari avevano originariamente concesso in comodato d’uso unicamente al proprio figlio.

Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27634/2023 a chiusura di un lungo procedimento che vedeva quali parti una coppia di nonni, proprietari di una mansarda concessa in comodato al proprio figlio prima del di lui matrimoni, e la ex nuora alla quale l’abitazione era stata assegnata in sede di separazione e confermata in sede di divorzio in ragione del collocamento dei figli.

Gli Ermellini, confermando l’orientamento giurisprudenziale in essere, hanno statuito che il comodato di casa familiare è riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato e che, pertanto, sopravvive all’eventuale crisi familiare con la conseguenza che il comodante deve consentire la continuazione del godimento del bene anche dopo la crisi coniugale, salva la sopravvenienza di un bisogno imprevedibile e urgente ai sensi dell’art. 1809 c.c.

Nel caso di specie, era provato che i nonni comodanti fossero consapevoli e concordi nel fatto che l’abitazione, originariamente concessa in comodato al solo figlio, era divenuta la di lui abitazione familiare e che dopo il matrimonio il rapporto originario si era trasformato in comodato per soddisfare le esigenze della famiglia del figlio.

Inoltre, l’esigenza dei nonni di poter sistemare una badante nella mansarda, non poteva essere qualificata come un motivo imprevedibile e urgente, data la prevedibilità di maggiore cure con l’andare avanti dell’età e le dimensioni della loro abitazione: la casa dei nonni era dotata di 23 stanze e d una poteva sicuramente essere destinata alla badante!


E voi cosa ne pensate? Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento della Dott.ssa Elisa Cazzaniga.
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Nello spazio GenZ di oggi una domanda in particolare ci ha fatto riflettere: quella relativa alla casa familiare, intesa dal ragazzo come il suo mondo.
Uno degli aspetti più difficoltosi che la separazione comporta per i figli è proprio la radicale trasformazione delle abitudini.
I nostri ragazzi si vedono spesso quasi “spodestati” della quotidianità nella loro casa, iniziando un peregrinare senza fine.
La stessa casa dalla quale un genitore vorrebbe evadere perché è frutto di un amore ormai finito, di ricordi dolorosi, per un figlio è invece la sicurezza, l’appiglio a cui aggrapparsi.
Ed è proprio per proteggere il bisogno dei figli a non vedersi allontanati della loro camera, del loro divano, della loro cucina, è assolutamente importante e necessario preservare l’ambiente domestico e garantire ai figli di continuare a vivere più possibile nella stessa casa che li ha visti nascere, crescere, fare i primi passi..

“La “casa” rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere.” Papa Francesco

#genz #avvdinella
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➡️ L’aumento del contributo al mantenimento di un figlio necessita di specifiche motivazioni! Non è automatico in base all’aumentare delle esigenze correlate al progredire dell’età.
Inoltre, la frequentazione del minore con il padre non può essere imposta dal Giudice se manifesta ansia, timore e disagio profondo e radicato, anche per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli. (Ordinanza n. 6455/2024 del 12.03. 2024).
➡️Il caso: la Corte di Appello di Firenze, in parziale modifica della Sentenza di divorzio, aumentava il contributo al mantenimento per la figlia adolescente e regolamentava il diritto di visita della minore con il padre e con i fratelli nati dalla nuova relazione.
➡️ La sentenza non piaceva a nessuno: il padre lamentava che l’aumento del contributo al mantenimento per la figlia non fosse motivato e non tenesse conto anche delle esigenze della sua nuova famiglia; la madre si opponeva al rigido calendario di visita imposto alla figlia.

➡️ La Cassazione dava ragione ad entrambi!
La Corte d’Appello non si era attenuta ai principi sulla quantificazione del contributo al mantenimento, essendo la motivazione generica essendo fondata sul solo presuntivo incremento delle esigenze della minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la madre, senza considerare la nuova famiglia del padre.
➡️ Inoltre come rilevato dalla madre, la regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre e con i fratelli era stata disciplinata dalla Corte senza tener conto delle difficoltà manifestate dalla ragazza a coltivare il rapporto con il padre e con la nuova famiglia presso la abitazione di questi.

➡ La ragazza (ormai sedicenne) aveva espresso una condizione di ansia, di timore, di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli e, per tali motivi era necessario che venisse ascoltata.
Insomma.. tutto da rifare!

Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Maria Zaccara: un click sul link in bio ed uno su Blog.
#mantenimento #ascoltominore
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