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Casa familiare e pertinenze: l’assegnazione non è un automatismo ma una tutela esclusiva dei figli.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In tema di assegnazione della casa familiare a seguito del venire meno della convivenza della coppia genitoriale, il superiore interesse della prole rappresenta il perimetro invalicabile entro cui si esercita il potere discrezionale del giudice del merito, il quale tuttavia non può mai tradursi in un automatismo estensivo capace di travolgere i diritti dominicali dei singoli coniugi su beni autonomi e non contigui.

Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18556/2026 emessa in data 8 giugno 2026 interviene a fare chiarezza sul concetto di pertinenza nell’ambito dei provvedimenti di separazione e divorzio, evidenziando come l’inclusione di un bene accessorio alla casa familiare assegnato al genitore collocatario richieda un accertamento probatorio concreto e non meramente astratto o basato sulle sole abitudini formali assunte in costanza di matrimonio.

La vicenda in esame trae origine da un giudizio di separazione nel quale il Tribunale di Catania, con decisione successivamente confermata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Catania, aveva disposto l’assegnazione in favore della moglie dell’imponente casa familiare, un immobile di ben cinquecento metri quadrati articolato su tre livelli, includendo nel medesimo provvedimento di assegnazione anche un distinto e autonomo fabbricato allo stato rustico distante 50 metri dall’abitazione famigliare.

Avverso la conferma di tale statuizione da parte del Giudice di secondo grado, il marito proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando l’omesso e doveroso accertamento sia dei presupposti oggettivi e soggettivi del vincolo pertinenziale ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, sia dei presupposti specifici previsti dal diritto di famiglia per l’estensione del regime dell’assegnazione della casa coniugale a immobili limitrofi o separati. Gli Ermellini, esaminate le doglianze difensive, hanno ritenuto fondati i motivi di ricorso inerenti al vizio di motivazione e alla violazione di legge, disponendo di conseguenza la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’Appello. Nell’articolare la propria decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso l’iter motivazionale seguito dai giudici d’appello, evidenziandone una profonda illogicità e una sostanziale contraddittorietà.

La Cassazione ha rilevato come la Corte territoriale avesse erroneamente ed arbitrariamente escluso la rilevanza dei mezzi istruttori e delle prove documentali tempestivamente prodotte dal marito, le quali erano specificamente dirette a dimostrare l’assoluta autonomia strutturale e funzionale del rustico rispetto alle esigenze del nucleo familiare. Tale immobile era infatti caratterizzato da una distinta particella catastale, da una concessione edilizia propria e autonoma, da un accesso indipendente direttamente dalla pubblica via e da una destinazione d’uso originaria radicalmente diversa da quella prettamente residenziale.

Alla luce dei principi richiamati la Suprema Corte ha affermato un principio di diritto secondo cui l’automatismo del regime pertinenziale sancito dall’articolo 818 del codice civile non può operare in modo incondizionato all’interno del diritto di famiglia. Grava infatti sul coniuge che richiede l’estensione dell’assegnazione l’onere di provare l’esistenza di un reale e attuale vincolo di asservimento del bene accessorio a quello principale, finalizzato non già a una generica utilità patrimoniale o logistica del genitore collocatario, bensì alla tutela immediata dell’habitat quotidiano dei figli. Nel caso di specie, invece, i giudici di merito si erano limitati a valorizzare un uso promiscuo e generico del locale durante l’unione coniugale, qualificandolo come pertinenza sulla base di una mera valutazione descrittiva dello stato di fatto, ma omettendo del tutto di motivare su quali elementi concreti si fondasse la diretta utilità del rustico rispetto alle abitudini di vita, alla crescita e allo sviluppo armonico della prole. Secondo gli Ermellini, questo vuoto motivazionale si scontra apertamente con la natura eccezionale del provvedimento di assegnazione della casa familiare ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile, il quale rappresenta una misura di carattere strettamente assistenziale. Tale istituto risponde esclusivamente all’esigenza di preservare la continuità delle relazioni affettive e domestiche dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti nel contesto in cui sono cresciuti, e non può in alcun modo essere utilizzato dal giudicante per riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi o per attribuire un indebito vantaggio patrimoniale a una delle parti a discapito dei diritti dominicali dell’altra. Pertanto, l’estensione dell’assegnazione a beni immobili adiacenti o distaccati, pur se formalmente catalogati come depositi o magazzini al servizio della famiglia, non può prescindere da una verifica rigorosa del nesso funzionale che lega la specifica pertinenza alla vita quotidiana dei figli. La Suprema Corte ha dunque censurato l’approccio atomistico e superficiale della Corte territoriale, la quale ha applicato le regole civilistiche sulla pertinenzialità senza filtrarle attraverso le lenti dei principi solidaristici del diritto di famiglia, determinando così una compressione ingiustificata del diritto di proprietà del marito su un immobile la cui fruizione da parte dei figli non era mai stata concretamente accertata né dimostrata. In conclusione, l’ordinanza in commento riafferma con fermezza un principio di stringente rigore metodologico che deve guidare i giudici di merito in ogni controversia analoga: la limitazione della proprietà privata in sede di separazione ha un carattere eccezionale e vincolato, cosicché ogni estensione del compendio immobiliare assegnato deve fondarsi su un’analisi probatoria accurata e aggiornata dello stato dei luoghi e delle reali abitudini del nucleo familiare.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.