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Da Instagram

La resistenza dell’avvocato a restituire al cliente atti e documenti costituisce illecito disciplinare!

Solo la corrispondenza riservata può essere trattenuta e trasmessa al nuovo difensore.

Lo ha chiarito il CNF con una recente sentenza che ha punito l’avvocato che una volta ricevuto dal cliente la remissione del mandato - in attesa di vedersi pagati gli onorari - non restituiva al cliente atti e documenti relativi al mandato professionale.

Nello specifico, l`avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso con un nuovo avvocato.

A fronte di ciò, il cliente segnalava all’Ordine degli Avvocati tale professionista rivendicando il proprio diritto a ricevere la documentazione e lamentando la violazione del diritto alla difesa e … aveva ragione!

Il CNF ribadisce che:

- L’avvocato, una volta terminato l’incarico o revocato il mandato, può trattenere soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all`art."48 - ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito.
- Il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
- Trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l`avvocato e ostacola l`effettivo esercizio del diritto.

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La resistenza dell’avvocato a restituire al cliente atti e documenti costituisce illecito disciplinare!

Solo la corrispondenza riservata può essere trattenuta e trasmessa al nuovo difensore.

Lo ha chiarito il CNF con una recente sentenza che ha punito l’avvocato che una volta ricevuto dal cliente la remissione del mandato - in attesa di vedersi pagati gli onorari - non restituiva al cliente atti e documenti relativi al mandato professionale.

Nello specifico, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso con un nuovo avvocato.

A fronte di ciò, il cliente segnalava all’Ordine degli Avvocati tale professionista rivendicando il proprio diritto a ricevere la documentazione e lamentando la violazione del diritto alla difesa e … aveva ragione!

Il CNF ribadisce che:

- L’avvocato, una volta terminato l’incarico o revocato il mandato, può trattenere soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all'art."48 - ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito.
- Il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
- Trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l'avvocato e ostacola l'effettivo esercizio del diritto.

Crescere in un ambiente violento può essere deleterio per un minore perché potrebbe distruggere il suo equilibrio e segnarlo per sempre.

La Cassazione torna a parlare di violenza assistita e lo fa con due sentenze importanti (n. 17857 e n. 18985 del 2025).

Con la prima la Suprema Corte afferma che la tutela dei bambini non può dipendere da perizie o segni visibili: è la reiterazione delle violenze, la loro presenza continua e invasiva, a determinare la gravità.

Quando un minore assiste a più episodi di maltrattamenti, anche se non ne è il bersaglio diretto, il rischio per il suo sviluppo psico-fisico è reale. E per configurare l’aggravante non servono “prove cliniche”, ma un quadro probatorio solido: testimonianze, fotografie, racconti coerenti.

Entrambe le sentenze precisano che non basta una singola aggressione per l’aggravante: la violenza assistita sussiste se il minore è coinvolto in più occasioni come spettatore alla violenza contro un genitore.

Con queste pronunce, la Corte ribadisce un principio essenziale: proteggere un bambino significa guardare il contesto in cui cresce, poiché potenzialmente distruttivo anche quando la violenza non lo colpisce direttamente.

E tu cosa ne pensi? Basta una sola scena di violenza per lasciare un segno indelebile? O serve che il trauma sia ripetuto davanti ai suoi occhi?

Post scritto da @avvcrespi

Per leggere l’articolo completo un click su link in bio e poi su blog penale

#maltrattamenti #minori #genitori

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Crescere in un ambiente violento può essere deleterio per un minore perché potrebbe distruggere il suo equilibrio e segnarlo per sempre.
 
La Cassazione torna a parlare di violenza assistita e lo fa con due sentenze importanti (n. 17857 e n. 18985 del 2025).
 
Con la prima la Suprema Corte afferma che la tutela dei bambini non può dipendere da perizie o segni visibili: è la reiterazione delle violenze, la loro presenza continua e invasiva, a determinare la gravità.
 
Quando un minore assiste a più episodi di maltrattamenti, anche se non ne è il bersaglio diretto, il rischio per il suo sviluppo psico-fisico è reale. E per configurare l’aggravante non servono “prove cliniche”, ma un quadro probatorio solido: testimonianze, fotografie, racconti coerenti.
 
Entrambe le sentenze precisano che non basta una singola aggressione per l’aggravante: la violenza assistita sussiste se il minore è coinvolto in più occasioni come spettatore alla violenza contro un genitore.
 
Con queste pronunce, la Corte ribadisce un principio essenziale: proteggere un bambino significa guardare il contesto in cui cresce, poiché potenzialmente distruttivo anche quando la violenza non lo colpisce direttamente.
 
E tu cosa ne pensi? Basta una sola scena di violenza per lasciare un segno indelebile? O serve che il trauma sia ripetuto davanti ai suoi occhi?
 
Post scritto da @avvcrespi
 
Per leggere l’articolo completo un click su link in bio e poi su blog penale
 
#maltrattamenti #minori #genitori

Finita la scuola è tempo di decidere come organizzare il tempo dei figli fino alla partenza delle vacanze.
Se già è difficile trovare un accordo quando la coppia è unita, quando i genitori sono separati spesso diventa difficilissimo.
C’è chi preferisce mandare i figli al mare con i nonni, chi ritiene educativo l’oratorio, chi approfitta dell’estate per far fare loro uno stage di lingua o un allenamento intenso di tennis/equitazione/basket.
Ma che succede se non c’è modo di mettersi d’accordo? I ragazzi stanno sul divano? Chi paga?
Scorri il carosello con le istruzioni per calmare l`ansia!

#estate #avvdinella #figli #vacanze

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Finita la scuola è tempo di decidere come organizzare il tempo dei figli fino alla partenza delle vacanze.
Se già è difficile trovare un accordo quando la coppia è unita, quando i genitori sono separati spesso diventa difficilissimo.
C’è chi preferisce mandare i figli al mare con i nonni, chi ritiene educativo l’oratorio, chi approfitta dell’estate per far fare loro uno stage di lingua o un allenamento intenso di tennis/equitazione/basket.
Ma che succede se non c’è modo di mettersi d’accordo? I ragazzi stanno sul divano? Chi paga? 
Scorri il carosello con le istruzioni per calmare l'ansia!

#estate #avvdinella #figli #vacanze

Corso di inglese del figlio? Il rimborso spetta anche senza accordo preventivo tra i genitori.
Con l’Ordinanza n. 17017/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulle spese straordinarie per i figli. Il genitore che anticipa i costi di un corso di inglese privato ha diritto al rimborso dell’altro genitore, anche senza il suo consenso preventivo.
Secondo la Cassazione, imparare l’inglese è ormai una consuetudine sociale radicata, tanto da rendere queste spese “ordinarie” per diffusione e utilità. Perciò, non serve l’assenso preventivo per chiedere il rimborso.
Il caso nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo della madre, dopo che l’ex marito si era rifiutato di rimborsare spese per riguardanti il corso privato di inglese frequentato dal figlio, delle visite mediche prescritte dal medico di base e dei lavori urgenti presso l’abitazione assegnata a seguito di un furto.
Dopo la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo emesso, l’uomo ricorreva in secondo grado che, riformando la decisione del Giudice di Pace, revocava il titolo esecutivo. La donna ricorreva pertanto in Cassazione che sottolineava che le spese ordinarie, prevedibili e ricorrenti (come quelle sopra elencate) non richiedono accordo preventivo e che anche le spese straordinarie “vere” possono essere rimborsate senza accordo, se sono nell’interesse del minore.
In conclusione pertanto, se la spesa è utile, prevedibile e in linea con lo stile di vita del figlio, va rimborsata anche in assenza di un sì formale dell’altro genitore.
📌 Una pronuncia importante per tanti genitori separati: tutelare l’interesse dei figli resta la priorità.
#dirittofamiglia #cassazione #spesestraordinarie #genitoriseparati #corsoinglese #figli #rimborso #tutelafigli #legale #giurisprudenza #separazione #divorzio

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Corso di inglese del figlio? Il rimborso spetta anche senza accordo preventivo tra i genitori. 
Con l’Ordinanza n. 17017/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulle spese straordinarie per i figli. Il genitore che anticipa i costi di un corso di inglese privato ha diritto al rimborso dell’altro genitore, anche senza il suo consenso preventivo.
Secondo la Cassazione, imparare l’inglese è ormai una consuetudine sociale radicata, tanto da rendere queste spese “ordinarie” per diffusione e utilità. Perciò, non serve l’assenso preventivo per chiedere il rimborso.
Il caso nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo della madre, dopo che l’ex marito si era rifiutato di rimborsare spese per riguardanti il corso privato di inglese frequentato dal figlio, delle visite mediche prescritte dal medico di base e dei lavori urgenti presso l’abitazione assegnata a seguito di un furto. 
Dopo la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo emesso, l’uomo ricorreva in secondo grado che, riformando la decisione del Giudice di Pace, revocava il titolo esecutivo. La donna ricorreva pertanto in Cassazione che sottolineava che le spese ordinarie, prevedibili e ricorrenti (come quelle sopra elencate) non richiedono accordo preventivo e che anche le spese straordinarie “vere” possono essere rimborsate senza accordo, se sono nell’interesse del minore.
In conclusione pertanto, se la spesa è utile, prevedibile e in linea con lo stile di vita del figlio, va rimborsata anche in assenza di un sì formale dell’altro genitore.
📌 Una pronuncia importante per tanti genitori separati: tutelare l’interesse dei figli resta la priorità.
#dirittofamiglia #cassazione #spesestraordinarie #genitoriseparati #corsoinglese #figli #rimborso #tutelafigli #legale #giurisprudenza #separazione #divorzio

La casa della suocera se abitata dal figlio e dalla di lui famiglia per oltre 13 anni, anche dopo il divorzio resta alla ex che vi vive con la figlia minore, nonostante la suocera ne pretenda la restituzione.

Fatto: dopo il matrimonio del figlio, la donna destinava alla nuova coppia il primo piano della sua casa e per 13 anni la coppia vi abitava senza problemi.

Intervenuta la separazione, la suocera tornava in possesso della casa perché il figlio concordava con la moglie che le avrebbe pagato il canone di locazione di una diversa abitazione, garantendole il ritorno nella casa familiare al primo mancato pagamento di una mensilità del canone di locazione.

A fronte dell’inadempimento dell’uomo, la donna subiva lo sfratto e in sede di divorzio chiedeva l’assegnazione della casa familiare dalla quale era rimasta lontana per 3 anni, per poter viverci con la figlia minore.

Il Tribunale di Massa e la Corte d’Appello di Genova assegnavano la casa alla donna respingendo anche la domanda della suocera che era intervenuta a sostegno del figlio nel reclamo contro il provvedimento presidenziale.

Adita la Cassazione dalla suocera, gli Ermellini non hanno dubbi:
Non importa se tra la madre e il figlio non fosse mai stato stipulato con contratto di comodato! La natura di comodato familiare era da presumere vista la destinazione al nuovo nucleo familiare per 13 anni dell’intero primo piano.

Non importa che l`ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo dell`ex marito al pagamento del canone di locazione dell`altra abitazione.

Non importa che la suocera rivendicasse la sua casa poiché non era stato dimostrato un urgente, imprevisto bisogno che giustificasse la risoluzione di questo tipo di comodato!

Il comodato familiare, infatti, è da inquadrare nell`ambito del comodato a tempo indeterminato, e può essere risolto solo se vi è uno stato di bisogno del comodante.

Nel caso in esame la suocera poteva godere di tutto il piano terra, come sempre fatto!

Che dolce nonnina!! 😳

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La casa della suocera se abitata dal figlio e dalla di lui famiglia per oltre 13 anni, anche dopo il divorzio resta alla ex che vi vive con la figlia minore, nonostante la suocera ne pretenda la restituzione.

Fatto: dopo il matrimonio del figlio, la donna destinava alla nuova coppia il primo piano della sua casa e per 13 anni la coppia vi abitava senza problemi.

Intervenuta la separazione, la suocera tornava in possesso della casa perché il figlio concordava con la moglie che le avrebbe pagato il canone di locazione di una diversa abitazione, garantendole il ritorno nella casa familiare al primo mancato pagamento di una mensilità del canone di locazione.

A fronte dell’inadempimento dell’uomo, la donna subiva lo sfratto e in sede di divorzio chiedeva l’assegnazione della casa familiare dalla quale era rimasta lontana per 3 anni, per poter viverci con la figlia minore.

Il Tribunale di Massa e la Corte d’Appello di Genova assegnavano la casa alla donna respingendo anche la domanda della suocera che era intervenuta a sostegno del figlio nel reclamo contro il provvedimento presidenziale.

Adita la Cassazione dalla suocera, gli Ermellini non hanno dubbi: 
Non importa se tra la madre e il figlio non fosse mai stato stipulato con contratto di comodato! La natura di comodato familiare era da presumere vista la destinazione al nuovo nucleo familiare per 13 anni dell’intero primo piano.

Non importa che l'ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo dell'ex marito al pagamento del canone di locazione dell'altra abitazione.

Non importa che la suocera rivendicasse la sua casa poiché non era stato dimostrato un urgente, imprevisto bisogno che giustificasse la risoluzione di questo tipo di comodato! 

Il comodato familiare, infatti,  è da inquadrare nell'ambito del comodato a tempo indeterminato, e può essere risolto solo se vi è uno stato di bisogno del comodante. 

Nel caso in esame la suocera poteva godere di tutto il piano terra, come sempre fatto!

Che dolce nonnina!! 😳

L’uomo che viene a scoprire di essere padre di un bimbo per il quale è pendente giudizio di adottabilita ha diritto di avere tutte le notizie necessarie dal Tribunale per i Minorenni relative a tale procedimento e ha facoltà di richiedere la sospensione del processo al fine di chiede l’accertamento della propria paternità.

Tale diritto di legittimazione è riconosciuto a pena di nullità della sentenza di adottabilità, di adozione e anche dell’affidamento preadottivo.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4019 del 14 febbraio 2024 e costituisce un importante riconoscimento del diritto del genitore biologico a rivendicare la paternità di un figlio non riconosciuto alla nascita.

Non avete riconosciuto vostro figlio alla nascita? Non tutto è perduto..

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L’uomo che viene a scoprire di essere padre di un bimbo per il quale è pendente giudizio di adottabilita ha diritto di avere tutte le notizie necessarie dal Tribunale per i Minorenni relative a tale procedimento e ha facoltà di richiedere la sospensione del processo al fine di chiede l’accertamento della propria paternità.

Tale diritto di legittimazione è riconosciuto a pena di nullità della sentenza di adottabilità, di adozione e anche dell’affidamento preadottivo.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4019 del 14 febbraio 2024 e costituisce un importante riconoscimento del diritto del genitore biologico a rivendicare la paternità di un figlio non riconosciuto alla nascita. 

Non avete riconosciuto vostro figlio alla nascita? Non tutto è perduto..

Sempre più genitori lamentano una difficoltà di gestione dei figli che già nella fase della pre-adolescenza agiscono comportamenti che manifestano una adultizzazione precoce.
Come scrive @alberto_pellai “ I nostri figli corrono, bruciano tappe in un tempo che non permette di andare piano, ma che esalta il mito del tutto veloce, del tutto e subito.”
Ecco allora che in questo periodo dell’anno emerge come impellente e insistente l’esigenza dei nostri ragazzi di partire da soli, senza di noi.
La vacanza con gli amici diventa il progetto più importante della loro esistenza e tu, sfinit* dalle discussioni.. non sai che fare..
Ma può veramente partire da solo? Puó dormire in hotel senza la presenza di un adulto? E se combina qualche casino? E come la mettiamo con il $e$$o?
Un bel respiro e… inizia a leggere!

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Sempre più genitori lamentano una difficoltà di gestione dei figli che già nella fase della pre-adolescenza agiscono comportamenti che manifestano una adultizzazione precoce.
Come scrive @alberto_pellai “ I nostri figli corrono, bruciano tappe in un tempo che non permette di andare piano, ma che esalta il mito del tutto veloce, del tutto e subito.”
Ecco allora che in questo periodo dell’anno emerge come impellente e insistente l’esigenza dei nostri ragazzi di partire da soli, senza di noi.
La vacanza con gli amici diventa il progetto più importante della loro esistenza e tu, sfinit* dalle discussioni.. non sai che fare..
Ma può veramente partire da solo? Puó dormire in hotel senza la presenza di un adulto? E se combina qualche casino? E come la mettiamo con il $e$$o?
Un bel respiro e… inizia a leggere!

MILANO ha approvato le nuove Linee Guida per la determinazione e attribuzione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dopo mesi di intenso confronto tra magistrati della Corte d’Appello e del Tribunale nonché avvocati facente parte del Consiglio dell’Ordine e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civili di Milano sono stati offerti chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo chiarendo la necessaria concertazione tra i genitori, delineate importanti modifiche spetto al regime passato e prevista una semplificazione per le spese straordinarie dei minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Tra le modifiche si segnala che:
- la spesa per la mensa scolastica non è più ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, ma è spesa straordinaria e quindi extrassegno e, inoltre, avendo natura essenziale, è obbligatoria: ne consegue che per tale spesa non è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- la spesa per la baby-sitter è spese straordinaria obbligatoria se entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado.
- la spesa per le sedute psicologiche e l’acquisto del cellulare sono spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- qualora la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento diretto - nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

Volete leggere il testo integrale del nuovo Protocollo? Lo trovate pubblicato sul nostro blog!

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MILANO ha approvato le nuove Linee Guida per la determinazione e attribuzione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dopo mesi di intenso confronto tra magistrati della Corte d’Appello e del Tribunale nonché avvocati facente parte del Consiglio dell’Ordine e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civili di Milano sono stati offerti chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo  chiarendo la necessaria concertazione tra i genitori, delineate importanti modifiche spetto al regime passato e prevista una semplificazione per le spese straordinarie dei minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Tra le modifiche si segnala che:
- la spesa per la mensa scolastica non è più ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, ma è spesa straordinaria e quindi extrassegno e, inoltre, avendo natura essenziale, è obbligatoria: ne consegue che per tale spesa non è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- la spesa per la baby-sitter  è spese straordinaria obbligatoria se entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado.
- la spesa per le sedute psicologiche e l’acquisto del cellulare sono spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- qualora la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento diretto - nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

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