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Affidamento condiviso dei figli e diritto di visita del genitore non collocatario

(Avv. Maria Zaccara)

La Legge 54 del 2006 ha introdotto nel nostro Ordinamento il “principio di bigenitorialità” rappresentato dal diritto del minore a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori, anche se è intervenuta la cessazione del rapporto tra gli stessi.

Il precipitato normativo di tale principio lo si ritrova nella regola dell’affidamento condiviso. Secondo l’art.337-ter c.c. il Giudice, infatti, al fine di garantire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, deve vagliare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.

Il Giudice, pertanto, dovrà privilegiare tra le varie modalità di affidamento quella dell’affido condiviso ad entrambi i genitori e, solo dopo aver escluso tale modalità, poiché contraria all’interesse del minore, potrà disporne una differente garantendo, in ogni caso, il diritto di visita al genitore non collocatario, secondo le modalità ritenute più opportune.

Occorre, tuttavia, precisare che il regime di affido condiviso non si traduce sempre in tempi di permanenza del minore paritetici tra i genitori, essendo demandata al Giudice la più opportuna e tutelante modalità del diritto di visita per il genitore non collocatario alla luce delle esigenze concrete del minore.

Tale principio è stato sancito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19323 del 17 settembre 2020.

Nel caso di specie, il padre di un minore ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova, adita dalla madre collocataria, che aveva modificato parzialmente le disposizioni adottate dal Giudice di primo grado circa i tempi e modi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario.

Infatti, il Giudice di prime cure aveva disposto l’affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno tutti i fine settimana oltre la giornata del mercoledì.

La Corte d’Appello di Genova a rettifica di tale provvedimento, aveva disposto che il minore trascorresse fine settimana alternati con la madre collocataria e con il padre, il quale nelle settimane di non competenza avrebbe potuto trascorrere due giorni infrasettimanali con il figlio.

Il padre, allora, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. deducendo che il principio di bigenitorialità e l’affidamento condiviso implicano “la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario“.

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso paterno e nelle motivazioni della decisione ha confermato che, nel momento in cui il Giudice deve adottare provvedimenti relativi alla prole, il criterio fondamentale a cui deve attenersi, secondo l’art. 337 ter c.c., è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole e, pertanto, la regola dell’affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferenziale per garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, che può essere, tuttavia, derogata solo se la sua applicazione sia pregiudizievole per il suo interesse.

Viene evidenziato, in altre parole, che la regola della condivisione dei doveri di curare, istruire, educare e assistere moralmente la prole, che connota l’affidamento condiviso, non implica automatismi sul piano della concreta regolamentazione dei rapporti tra figli e genitori.

La Suprema Corte conclude, pertanto, la propria motivazione enunciando il principio di diritto secondo cui: “Se è vero che la condivisione deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che, nell’interesse del minore, in presenza di una serie di ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.”

Sarà, pertanto, il Giudice a stabilire in concreto, secondo il supremo interesse del minore, la migliore modalità del diritto di visita per il genitore non collocatario valutando le esigenze concrete del minore.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.