L’abbandono del tetto coniugale senza giusta causa fonda l’addebito della separazione se è l’unica causa.
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
«Il volontario allontanamento dal domicilio familiare, essendo attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere di convivenza e dunque è di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di addebito, a meno che non si dimostri che l’allontanamento è avvenuto per una giusta causa».
È quanto emerso dalla recente Ordinanza n. 10859/2026 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in data 23 aprile 2026.
La vicenda trae origine dalla pronuncia del Tribunale di Roma che dichiarava l’addebito della separazione a carico della moglie e respingeva la sua richiesta di assegno di mantenimento, ravvisando nel comportamento della donna una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Avverso tale decisione la moglie proponeva appello lamentando una non corretta ricostruzione dei fatti e una mancata valutazione delle prove, ma la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e confermava integralmente l’impianto della decisione di prime cure.
I Giudici di secondo grado ritenevano infatti provato che la rottura del legame affettivo fosse direttamente ed esclusivamente imputabile alla decisione della donna di abbandonare il progetto di vita comune, spingendo così la ricorrente a proporre ricorso incidentale per Cassazione.
Ai fini della dichiarazione di addebito, gli Ermellini ribadiscono che il volontario allontanamento dal domicilio familiare, se attuato unilateralmente, costituisce di per sé una violazione del dovere di convivenza idonea a giustificare la sanzione, a meno che non venga dimostrata una “giusta causa” che renda oggettivamente intollerabile la coabitazione. La crisi coniugale, per determinare l’addebito, doveva essere ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente contrario ai doveri di cui all’art. 143 c.c.
L’indagine della Corte si focalizzava sulla specifica dinamica geografica che segnava la fine dell’unione.
Inizialmente, il progetto di vita della coppia prevedeva la fissazione della casa familiare a Milano, città dove il marito viveva e lavorava e dove la donna lo aveva raggiunto subito dopo il matrimonio. L’abitazione milanese, di esclusiva proprietà dell’uomo, era stata ritenuta del tutto idonea a ospitare il nucleo familiare, tanto che vi era stata “periodicamente sperimentata una convivenza prematrimoniale” durante la quale la donna si recava a far visita al futuro sposo comportandosi già come “padrona di casa”.
Tuttavia, dopo qualche mese nonostante la gravidanza in atto la donna decideva di fare definitivamente rientro a Roma presso l’abitazione dei propri genitori, rifiutando di stabilirsi nel capoluogo lombardo.
Tale condotta costituiva la causa scatenante della crisi, poiché il rientro a Roma non appariva supportato da alcuna giustificazione oggettiva. I Giudici evidenziavano che non sussistevano ragioni lavorative, non essendo la donna stabilmente occupata nella capitale, né ragioni di salute o necessità di assistenza legate alla gravidanza che potessero imporre il ritorno nel nucleo d’origine e il distacco dal marito. Al contrario, la scelta di permanere a Roma anche dopo la nascita del figlio “costringeva il coniuge a privarsi della vicinanza alla moglie e al bambino”, obbligandolo a “dover affrontare continui spostamenti” tra Milano e Roma per poter esercitare il proprio ruolo di padre.
L’istruttoria escludeva l’esistenza di un accordo tra i coniugi per fissare la residenza nella capitale; emergeva invece che il marito cercava in ogni modo di salvaguardare il rapporto, recandosi frequentemente nella città laziale nel tentativo di “impostare un progetto di vita coniugale comune” e di stabilire un legame con il minore al di fuori del condizionamento della famiglia d’origine della donna. La Corte d’Appello sottolineava come la condotta della moglie non solo violasse i doveri verso il coniuge, ma rendesse anche “meno agevole la instaurazione di un sereno e disteso rapporto padre-figlio”, in aperto contrasto con il diritto del minore alla bi-genitorialità. Le accuse mosse dalla ricorrente nei confronti del marito, tacciato di scarso interesse e disimpegno, risultavano infondate alla luce delle testimonianze raccolte e volte a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti non ammessa in sede di legittimità.
Sotto il profilo istruttorio, la Corte di merito aveva basato il proprio convincimento sulla prova testimoniale e sulla documentazione prodotta, che dimostravano l’unilateralità della scelta della donna. Non era emersa alcuna condotta del marito precedente all’allontanamento che potesse aver reso impossibile la convivenza a Milano. Al contrario, era proprio l’irremovibile rifiuto della F. di lasciare Roma a porsi come la causa assorbente della fine dell’affectio coniugalis. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’onere della prova della “giusta causa” gravi su chi abbandona la casa coniugale; nel caso di specie, la moglie non forniva alcuna prova circa la sussistenza di condotte del marito tali da giustificare la rottura degli obblighi di coabitazione.
La Cassazione osservava che le critiche svolte dalla ricorrente intendevano sollecitare un apprezzamento alternativo delle risultanze istruttorie, operazione preclusa al giudice di legittimità laddove la motivazione della sentenza impugnata fosse, come in questo caso, logica e coerente. La sentenza d’appello appariva infatti priva di aporie, avendo minuziosamente ricostruito le vicende familiari e accertato che il rientro a Roma era stato l’atto che aveva irrimediabilmente compromesso l’unione. Il rifiuto di condividere il domicilio a Milano non era un episodio isolato, ma una scelta definitiva che aveva svuotato di significato il matrimonio appena celebrato.
Inoltre, la Corte affrontava anche il profilo della reciprocità degli obblighi: il marito aveva dimostrato una volontà di recupero del rapporto che si scontrava con la chiusura della moglie nel proprio ambito familiare d’origine. Tale chiusura ambientale non permetteva alla coppia di evolvere verso l’autonomia necessaria alla creazione di una nuova famiglia. Il distacco geografico diventava dunque distacco esistenziale e affettivo. La Suprema Corte ribadiva che il dovere di convivenza non è un mero formalismo, ma il presupposto per la realizzazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi sancita dalla legge.
In conclusione, l’ordinanza confermava che il rifiuto della moglie di stabilirsi a Milano e il rientro definitivo a Roma rappresentarono la “unica causa del naufragio del rapporto coniugale”. La motivazione fornita dai giudici di merito risultava solida e immune da vizi, fondandosi sulla prova di una condotta unilaterale e ingiustificata della donna. Alla luce delle suddette motivazioni, pertanto, il ricorso della donna veniva rigettato, confermando la responsabilità esclusiva della stessa nella rottura del vincolo matrimoniale e la conseguente perdita del diritto al mantenimento. La decisione si pone in linea con la tutela del principio di solidarietà e di responsabilità che deve sorreggere ogni unione coniugale fin dalla sua costituzione.
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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.





