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Il reddito dell’obbligato all’assegno di mantenimento e l’irrilevanza delle elargizioni dei familiari.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Con la recente Ordinanza n. 16637/2026, pubblicata in data 27 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini della valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato al mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori o, comunque, da soggetti terzi, ancorché le stesse si presentino come regolari e continuate nel tempo.

La vicenda trae origine dai ricorsi per separazione personale con addebito presentati dai due coniugi avanti al Tribunale di Genova. Il Tribunale, disposta la riunione dei procedimenti, pronunciava la separazione personale, rigettando le domande di addebito di entrambe le parti e disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori. Il collocamento prevalente dei figli veniva fissato presso la madre, stabilendo un regime di visita conforme alla C.T.U. e un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie e rigettando invece la domanda di mantenimento richiesta dalla donna.

Avverso tale decisione proponeva appello la moglie, contestando sia il mancato accoglimento della domanda di addebito, sia il mancato riconoscimento in suo favore dell’assegno di mantenimento. La Corte d’Appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame e riformava la decisione ponendo a carico del marito l’obbligo di versare un contributo mensile a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.

I giudici d’Appello avevano fondato la propria decisione su una complessa valutazione degli aspetti patrimoniali. Per quanto riguarda la moglie, la Corte d’Appello aveva osservato che l’attività commerciale da lei gestita mostrava una maggiore redditività e produttività rispetto al passato.

Inoltre, dall’esame degli estratti conto della donna risultavano versamenti in denaro mensili privi di causale specifica. Tali elementi dimostravano secondo i giudici l’incasso di proventi “in nero” dall’attività commerciale, determinando la non affidabilità delle sue dichiarazioni dei redditi. Al contempo, la medesima appellante riceveva bonifici periodici dalla società.

Con riguardo alla posizione del padre, invece, la Corte d’Appello aveva rilevato che l’uomo, seppure non direttamente titolare di un patrimonio mobiliare o immobiliare, beneficiava tuttavia di importanti emolumenti da parte della propria madre, pari ad oltre € 5.000,00 mensili. Richiamando tali elementi e ritenendo sussistente una rilevante differenza reddituale e patrimoniale, anche alla luce degli oneri abitativi documentati a carico della moglie, la Corte aveva stimato giustificata la concessione dell’assegno a titolo di mantenimento per la moglie per bilanciare il divario in considerazione del tenore di vita in costanza di matrimonio.

Contro la sentenza d’appello il marito proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente una capacità contributiva di fatto inesistente sulla base di elargizioni familiari cessate, presunti flussi bancari non attuali e patrimonio non redditizio, in violazione del principio secondo cui l’onere si fonda su redditi effettivi e stabili.

Con il secondo motivo lamentava che la Corte non aveva valutato le risultanze della CTU contabile circa la cessazione delle elargizioni materne.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti tre. Nelle motivazioni la Corte ha ricordato che il diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. si fonda sulla persistenza di alcuni obblighi matrimoniali durante la separazione, e la sua entità deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Nel fare ciò, la Corte ha richiamato il proprio più recente orientamento giurisprudenziale, superando le oscillazioni del passato. Nella disamina della propria pregressa giurisprudenza, i giudici hanno evidenziato come la questione delle elargizioni dei terzi, normalmente i genitori, fosse stata originariamente affrontata quasi solo con riguardo al coniuge creditore richiedente. All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di tali sostegni continui e regolari, era poi subentrato un orientamento negativo che faceva leva sul carattere liberale delle elargizioni. Tali aiuti non comportano l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava solo la subordinata obbligazione alimentare ex art. 433 c.c. Con riferimento alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato, la giurisprudenza non registrava precedenti significativi, salvo una isolata pronuncia del 2008.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato che l’irrilevanza delle elargizioni liberali dei terzi anche con riferimento agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato. L’elemento decisivo è proprio il carattere liberale e non obbligatorio dell’aiuto. Trattandosi di elargizioni sistematiche frutto di una volontà sempre revocabile da parte del terzo, esse non costituiscono “reddito” in senso proprio ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c. Diversi sono, invece, gli incrementi patrimoniali che si verificano una tantum accrescendo definitivamente il patrimonio (quali le “altre circostanze” della norma) o l’acquisto di un’eredità che produce uno sviluppo non naturale della situazione reddituale, di cui il giudice deve tenere conto.

Di conseguenza, il ragionamento della Corte d’Appello di Genova è stato ritenuto non condivisibile. I giudici di merito hanno errato dando preminente rilievo agli emolumenti corrisposti dalla madre al ricorrente, peraltro contestati come sospesi sin dal 2020. In questo modo, la Corte territoriale ha omesso di considerare che la valutazione del reddito del soggetto obbligato richiede un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro. Tale stabilità non può mai derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell’obbligato qual è l’elargizione di una liberalità da parte dei familiari.

Per queste ragioni la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.