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DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

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Lo Studio fornisce assistenza legale in ambito ereditario post mortem e di pianificazione e gestione in vita del patrimonio familiare, avvalendosi anche della collaborazione professionale con diversi studi notarili e periti grafologi.

 

Nello specifico il cliente viene accompagnato nelle differenti seguenti fattispecie:

Il testamento è un atto giuridico revocabile recante una solenne manifestazione di ultima volontà, con il quale una persona maggiorenne, non interdetta e capace di intendere e volere, assume delle disposizioni e detta delle prescrizioni relative alla sorte del proprio patrimonio, destinate e valere per il tempo il cui avrà cessato di vivere, a cominciare da quella essenziale della designazione di uno o più eredi.

 

Nell’ordinamento giuridico vigente, la forma più semplice di testamento è quella olografa disciplinata dall’art. 602 c.c. . Non essendo necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni, lo Studio offre assistenza legale aiutando il testatore ad esprimere liberamente ed in modo efficace e valido le sue ultime. Aperta la successione, lo Studio assiste gli eredi nella valutazione della autenticità, nella interpretazione, nell’esecuzione e nella impugnazione degli atti di ultima volontà del testatore allorquando presentino profili di dubbia validità.

 

Perché il testamento sia valido, infatti, sarà necessario valutare il rispetto dei seguenti requisiti:

 

  • l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. In caso si assuma che la grafia del testatore appaia innaturale ed alterata, lontana dalla spontaneità del gesto grafico, lo Studio potrà ricorrere a consulenti esterni per l’espletamento di una perizia grafologica.

 

  • la data: il testamento deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. In caso di mancanza, il testamento è annullabile nel termine di 5 anni. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore, che è il presupposto per l’esercizio del diritto di disporre per testamento.

 

  • la sottoscrizione: il terzo elemento essenziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma di pugno del testatore al termine delle disposizioni. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

La donazione è un contratto con cui una parte, per spirito di liberalità e gratuità, arricchisce l’altra attribuendole un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Una volta concluso tale contratto è irrevocabile ad opera di una delle parti.

 

Elemento essenziale della donazione è la forma: tale contratto, infatti, deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni che devono avere i seguenti requisiti:

 

  • essere maggiorenni;

 

  • avere la capacità di agire;

 

  • non essere ciechi, sordi, muti;

 

  • non essere parenti o affini del Notaio o di una delle parti;

 

  • non essere soggetti interessati all’atto.

 

Lo Studio offre consulenza ed assistenza legale nella pianificazione ed esecuzione dei contratti di donazione seguendo il cliente in tutti gli adempimenti necessari nei casi di donazioni al nascituro, al minore, all’inabilitato e all’interdetto allorquando è necessario l’accettazione dei genitori ovvero l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

 

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro in misura fissa salvo il caso di donazione di valore inferiore alla franchigia in cui l’imposta non è dovuta. Ad oggi la franchigia è pari a € 1.000.000,00 per il coniuge ed i parenti in linea retta, € 1.500.000,00 per persona portatrice di handicap e € 100.000,00 per fratelli e sorelle.

In caso di devoluzione dell’eredità a minori, i genitori congiuntamente o il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio possono, non devono, accettarla o rinunciarvi previa richiesta al Giudice Tutelare competente per residenza del minore.

 

Lo Studio offre consulenza ed assistenza legale finalizzata alla richiesta di tale autorizzazione e successivamente alla relativa accettazione, che dovrà essere necessariamente fatta con beneficio di inventario, al fine di impedire la confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e agli ascendenti legittimi una parte determinata del patrimonio del defunto, la così detta “quota di legittima”. L’individuazione di tale quota costituisce l’operazione centrale attraverso la quale viene verificata l’effettiva tutela dei diritti del legittimario.

 

Ciò avviene non solo con riguardo all’insieme dei beni e dei diritti di cui il defunto è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.

 

Sommando il relictum al donatum si ottiene il valore del patrimonio sul quale calcolare la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari. Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dagli eredi legittimari, lo Studio offre consulenza ed assistenza legale in merito alle azioni di riduzione e di restituzione, dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita dal defunto.