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L’ascolto e la registrazione di conversazioni telefoniche in vivavoce tra il figlio minore e il genitore separato, da parte dell’ex.

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

Una recente sentenza della Cassazione affronta brevemente, ma in modo incisivo, una delicata questione che spesso si pone tra genitori separati, ossia l’ascolto e la registrazione di conversazioni tra l’ex e i propri figli (sent. n. 7470/24).

Una donna veniva condannata in primo e in secondo grado per il reato previsto dall’art. 617 primo comma c.p., che punisce chiunque, fraudolentemente, prenda cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce.

All’imputata veniva contestato tale delitto per aver, nel periodo dal 15 dicembre 2015 al 12 febbraio 2016, fraudolentemente preso cognizione attraverso la registrazione audio e la memorizzazione dei relativi file, con il proprio telefono cellulare, di plurime conversazioni tra la figlia e il padre di quest’ultima, coniuge separato dell’imputata.

La donna proponeva ricorso per cassazione, in primo luogo, contestando alla Corte territoriale di aver sbrigativamente collocato la vicenda in un contesto di reciproca conflittualità tra coniugi separati, senza considerare che non emergeva un comportamento violento o prevaricatore da parte dell’imputata nei confronti dell’ex marito. Anzi, era l’uomo ad aver realizzato vari gesti di prepotenza.

Inoltre, nel secondo motivo rilevava come la documentazione depositata dal Pubblico Ministero dimostrasse che le telefonate erano ascoltate in vivavoce dall’imputata, che frequentemente interloquiva con l’ex marito: pertanto, non vi era il carattere fraudolento dell’ascolto, anche in considerazione del fatto che la figlia aveva solo 10 anni.

Con il terzo motivo l’imputata sosteneva di avere non solo il diritto, ma anche il dovere di impedire che il Tribunale civile accogliesse la richiesta del padre di collocamento della minore presso lo stesso, proprio per il comportamento aggressivo e prevaricatore dell’uomo.

Il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.

Secondo la Cassazione i primi due motivi dell’impugnazione sono privi di specificità, risolvendosi nella reiterazione di prospettive difensive già affrontate. Oltretutto gli Ermellini sottolineano come i Giudici di merito abbiano analizzato i singoli episodi, collocandoli in un contesto di frontale contrapposizione nella gestione dei rapporti con la figlia.

Il terzo motivo, invece, secondo la Suprema Corte presenta profili di fondatezza con riguardo al tema dei limiti entro i quali è possibile acquisire prove che possano in termini ragionevoli essere utilizzate per la tutela dei minori.

Ed invero, nel delitto previsto dall’articolo 617 c.p. la presa di cognizione fraudolenta da parte di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l’altro genitore non è scriminata ai sensi dell’articolo 51 c.p. “quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazione del minore, che giustifica l’intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito”.

Deve essere svolta una valutazione ex ante, ponendosi nella situazione esistente nel momento in cui viene operata l’acquisizione: occorre considerare la circostanza soggettiva dell’agente per comprendere la sussistenza o meno della necessità della condotta. In buona sostanza, il Giudice, deve valutare se la registrazione è effettivamente nell’interesse e per la protezione del minore e potrà prendere in esame tutti gli elementi attinenti al contesto familiare.

Peraltro, la Cassazione dichiara il reato estinto per prescrizione: la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali e deve proseguire con riferimento al terzo motivo per gli effetti civili; sarà, quindi, il Giudice civile a provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti in relazione al rapporto civilistico.

Già in passato la Cassazione aveva affermato come andasse punito ai sensi dell’art. 617 c.p. il genitore che aveva registrato una conversazione telefonica serale della ex con i figli. E ciò al fine di tutelare sia la riservatezza dell’altro genitore, sia il diritto dei minori di non subire interferenze, sempre che fossero “fraudolente”.

Secondo la Suprema Corte il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l’elemento soggettivo del reato) mezzo che deve essere “idoneo ad eludere la possibilità di percezione del fatto illecito da parte di coloro tra i quali la stessa intercorre (sent. n. 41192/14).  

L’ascolto e la registrazione da parte di un genitore di conversazioni telefoniche in vivavoce tra il figlio minore e l’altro genitore (soggetto dal quale ci si è separati) integra il reato previsto dall’art. 617 c.p., ma può essere scriminato dall’esercizio di un potere legittimo che spetta in base al diritto/dovere di vigilanza sui propri figli e a tutela degli stessi (ex art. 51 c.p.). Inoltre, ed è ciò che maggiormente conta, la scriminante va valutata ex ante  – considerando il rischio effettivo e concreto che determini il genitore ad esercitare un controllo – e non esclusivamente in base al contenuto emerso delle conversazioni ascoltate.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.