Sequestro di persona o conflitto familiare? I confini tra illecito penale e controversia sull’affidamento dei figli.
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
Può integrare il reato di sequestro di persona la condotta di un genitore che impedisca all’altro di lasciare un’abitazione, portando con sé il figlio minore?
In una recente sentenza della Cassazione (n. 18410/26) viene presa in considerazione una vicenda accaduta tra due genitori che si “contendevano” il loro figlio.
Secondo l’accusa, gli imputati (un uomo e i suoi familiari) avrebbero commesso il reato di sequestro di persona, avendo privato una donna della libertà personale, impedendole di allontanarsi dall’abitazione con il figlio e di comunicare con l’esterno per un arco di tempo compreso dalle 15,30 alle 23,00 del giorno 28 agosto 2012.
I Giudici di merito, tuttavia, avevano escluso la sussistenza del reato, ritenendo che vi fosse stata la “controversia” tra genitori sulla permanenza del figlio minore nell’abitazione e non, invece, una vera e propria privazione della libertà personale.
I due genitori erano in disaccordo sulla gestione del figlio in comune e non disponevano di provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento del minore (avevano infatti solo “accordi di fatto”).
Dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso che il vero motivo dello scontro riguardava il bambino e la volontà del padre di trattenerlo con sé. La donna aveva riferito che le era stato impedito di allontanarsi portando con sé il figlio, ma aveva anche ammesso di essere stata libera di uscire dall’abitazione (senza figlio) in qualsiasi momento.
Inoltre, aveva potuto contattare telefonicamente il proprio avvocato, il quale aveva poi richiesto l’intervento dei Carabinieri. Anche gli agenti intervenuti avevano descritto una situazione caratterizzata da una forte tensione tra i genitori, senza rilevare condotte dirette a impedire fisicamente alla donna di muoversi o comunicare.
Proprio questo aspetto è stato ritenuto decisivo dai Giudici: la stessa persona offesa aveva proprio dichiarato che il padre del bambino «voleva soltanto trattenere con sé il figlio minore» e che, pur essendo rimasta nell’abitazione fino all’arrivo dei Carabinieri, aveva potuto contattare il proprio difensore. Quindi, le risultanze processuali dimostravano che gli imputati avevano manifestato «l’esclusiva volontà di impedire alla suddetta di allontanarsi, portando con sé il figlio», circostanza ben diversa dalla privazione della libertà personale richiesta dall’art. 605 c.p..
Sulla base di tali elementi, i Giudici di merito avevano escluso che potesse configurarsi il delitto di sequestro di persona. La privazione della libertà personale costituisce, infatti, l’elemento essenziale della fattispecie e richiede una limitazione concreta ed effettiva della libertà di movimento della vittima.
Nel caso in esame, invece, la donna aveva conservato sia la possibilità di lasciare l’abitazione, sia quella di mantenere contatti con l’esterno. L’unico ostacolo riguardava la possibilità di portare con sé il figlio minore, circostanza che collocava l’intera vicenda sul diverso piano del conflitto genitoriale.
Pertanto, secondo la Cassazione il ricorso rivolto all’affermazione della responsabilità civile degli imputati sul punto va rigettato.
Nel ricorso per cassazione, la parte civile aveva altresì sostenuto che i fatti avrebbero dovuto essere diversamente qualificati e, precisamente, inquadrati nel reato di sottrazione di minore previsto dall’art. 574 c.p.: la Corte d’Appello non avrebbe proceduto alla riqualificazione giuridica della condotta.
La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto infondate anche tali censure, poiché basate su una mera «possibilità di una astratta configurazione della fattispecie di reato di cui all’art. 574 cod. pen.» senza indicare gli elementi probatori che avrebbero consentito di sostenere concretamente tale diversa qualificazione.
Orbene, la diversa qualificazione giuridica del fatto non può fondarsi su mere ipotesi.
Richiamando un consolidato orientamento, la Cassazione sottolinea che il fatto diverso deve essere «accertato e non solo prospettato dalle parti». In altre parole, il giudice può procedere alla riqualificazione giuridica della condotta, soltanto quando gli elementi emersi nel processo consentano effettivamente di ricostruire una fattispecie diversa da quella contestata, e non quando tale possibilità rimanga confinata sul piano teorico.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, in assenza di provvedimenti giudiziari che disciplinino l’affidamento del minore, «è difficile stabilire quali siano i confini del diritto di un genitore a trattenere con sé il figlio minore e del corrispondente dovere di consentire anche all’altro genitore di prendersi cura del figlio».
Proprio l’assenza di una regolamentazione formale impone un rigoroso accertamento delle circostanze concrete del caso, evitando automatismi che rischierebbero di trasformare ogni dissenso familiare in un reato.
La Cassazione ricorda, poi, che integra il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta del genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga il figlio «per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora».
Nel caso concreto, una simile ricostruzione non risultava supportata da elementi probatori; la Corte d’Appello aveva oltretutto evidenziato che, anche a voler ipotizzare tale diversa qualificazione, il reato sarebbe stato comunque estinto per prescrizione.
La sentenza appare un rilevante monito nei confronti dei genitori che hanno dissidi in merito alla gestione dei figli minori, soprattutto in assenza di provvedimenti giudiziari che ne regolino i rapporti.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.




