fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Bambini figli di due mamme: inammissibile il ricorso del PM

Bambini figli di due mamme: inammissibile il ricorso del PM

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

37 i ricorsi del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova contro il Comune di Padova per aver trascritto atti di nascita contenente l’indicazione delle due madri come genitori di bambini nati in Italia da Procreazione Medicalmente Assistita eterologa, effettuata all’estero (essendo in Italia non consentita).

Ricorsi ritenuti dal Tribunale inammissibili perché il PM non è legittimato a promuovere un’azione di stato come quella tesa a rimuovere lo status filiationis riconosciuto nell’atto di nascita.

Questo uno dei 37 casi decisi dal Tribunale di Padova in camera di consiglio il 1 febbraio 2024: il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova ricorreva, ex art. 95 del DPR 396/2000, nei confronti del Comune di Padova e del Ministero dell’Interno avverso l’iscrizione dell’atto di nascita di un minore su cui erano indicate come genitori due donne: una la madre biologica, l’altra la madre cosiddetta intenzionale, che avevano dato alla luce la bambina attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa, effettuata all’estero.

In particolare, il PM – attraverso il procedimento speciale ex art. 95 del DPR sull’ordinamento dello stato civile – chiedeva la rettifica dell’atto di nascita redatto dal Comune di Padova con la cancellazione dell’indicazione del nominativo della madre non biologica e conseguente cancellazione del suo cognome rappresentando che: presso il Comune di Padova era stato iscritto l’atto di nascita del minore con indicazione di due genitori dello stesso sesso, che ai sensi dell’art. 449 c.c. i registri dello stato civile sono tenuti in conformità alle norme contenute nell’ordinamento di stato civile; che l’art. 30 del DPR 398/2000 (sullo stato civile) prevedeva che solo la madre biologica avesse il diritto di esser menzionata nell’atto di nascita, col padre di sesso diverso; la legge 40/2004 sulla PMA prevede, tra i requisiti di accesso a tale pratica, la diversità di sesso tra i genitori.

Il Tribunale chiedeva un parere al Giudice Tutelare che si esprimeva affermando che nel nostro ordinamento la soluzione è l’adozione in casi particolari che consente al genitore intenzionale di esser riconosciuto quale genitore del figlio nato da Pma eterologa o maternità surrogata.

Si costituiva nel giudizio il Comune di Padova ricostruendo i fatti: le due donne si erano presentate all’ufficiale dello stato civile con l’attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale e con una dichiarazione congiunta con la quale davano atto di aver fatto ricorso alla PMA con fecondazione eterologa all’estero manifestando la volontà di esser indicate entrambe come genitori del bambino. L’ufficiale dello stato civile riceveva le dichiarazioni di nascita e formava così l’atto di nascita.

Il Comune eccepiva la inammissibilità del procedimento introdotto dal PM di rettificazione perché non si trattava di un errore commesso al momento della redazione dell’atto ma proprio in una richiesta volta a rimuovere definitivamente lo status di figlio rispetto ad una delle donne. L’azione corretta, infatti, sarebbe un’azione di stato (e quindi a cognizione piena) e in particolare quella ex art. 263 c.c. “impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità” volta, quindi, all’accertamento dell’insussistenza del rapporto di filiazione biologica tra la madre di intenzione e il nato tramite PMA.

Il Tribunale si pronuncia tanto sulla ammissibilità o meno del procedimento di rettifica dell’atto di nascita introdotto dal Pubblico Ministero quanto sulla legittimazione del PM stessa, giungendo alla conclusione che la materia oggetto del giudizio atterrebbe ad una questione di stato e sarebbe esaminabile solo in un giudizio a cognizione piena (e non sarebbe una mera rettifica di un atto errato). Secondo il Collegio, infatti, “è evidente che non sarebbe possibile una pronuncia sul merito della rettificazione dell’atto di nascita senza avere, a monte, svolto un accertamento sulla sussistenza o meno del rapporto di filiazione”. Si dovrebbe, quindi, “affrontare la questione inerente la validità, o meno, del riconoscimento del figlio davanti all’ufficiale di stato civile”, con riferimento “alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infra quattordicenne”.

In presenza di errori nella tenuta dei registri, l’atto di stato civile può essere modificato attraverso i procedimenti speciali di cui agli artt. 95 e seguenti ma non si può utilizzare tali procedimenti se la controversia investe il fatto a monte dell’atto che lo deve documentare, in questo caso lo status filiationis. Quando si controverte sullo status della persona deve farsi ricorso alle diverse e tipizzate azioni di status disciplinate dal codice civile.

Chiarito che l’azione è quella di stato, il PM poteva ricorrere? Era dotato di legittimazione attiva? Nel nostro ordinamento per contestare uno “status” bisogna far ricorso ad azioni tipiche, previste dal codice civile (disconoscimento di paternità; contestazione e reclamo dello stato di figlio; impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per violenza, per incapacità). Se viene formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione come attestato dall’atto di nascita, è necessario esperire la corrispondente azione per rimuovere quello status.

Nel caso in esame, l’unica azione idonea a contestare il legame di filiazione tra il minore e la madre intenzionale è l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Tale azione, però, non può essere esperita dal PM potendo, invece, esser promossa da colui che è stato riconosciuto, dall’autore del riconoscimento e da chiunque ne abbia interesse.

Il PM, però, non rientra nella categoria di “chiunque ne abbia interesse”: nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, il PM deve intervenire sotto pena di nullità ma non può esercitare l’azione o proporre impugnazione.

Il PM non ha la legittimazione attiva. Ad esso è assegnata una funzione di impulso nell’interesse del minore infraquattordicenne, al quale se ritiene il Tribunale nomina un Curatore Speciale a cui unicamente spetta il potere di promuovere l’azione.

Inammissibili, pertanto, i ricorsi e gli atti di nascita rimangono invariati.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.