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Il rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 cp) e quello nel caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (570 bis cp): specialità o autonomia?

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, offrendo un’ulteriore conferma dell’orientamento rigoroso in tema di tutela dei soggetti deboli, in particolare dei figli minori (sent. 13509/26 depositata in data 14 aprile 2026).

Il Tribunale prima e la Corte di appello di Reggio Calabria, successivamente, condannavano a mesi 2 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p., per aver omesso il versamento dell’assegno di mantenimento e per essersi sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti delle figlie minori.

La difesa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando due motivi. Il primo per violazione degli artt. 570 e 570 bis c.p., e l’erronea applicazione del concorso di reati in luogo del principio di assorbimento: la condotta omissiva di natura economica costituirebbe il nucleo di entrambe le imputazioni, con conseguente duplicazione sanzionatoria. Pertanto, il meno grave reato di cui all’art. 570 bis c.p. deve ritenersi assorbito in quello più grave previsto dal 570 c.p..

Il secondo motivo riguarda il dolo del reato di cui all’art. 570 c.p., per non aver considerato che la ex coniuge del ricorrente era stata condannata per aver ostacolato il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, sicché il disinteresse affettivo e relazionale non poteva ricondursi alla volontà di sottrarsi ai propri doveri di genitore (né vi è motivazione sul fatto che la condotta fosse irrilevante).

Tali censure non hanno trovato accoglimento: la Suprema Corte ha infatti ritenuto infondato il ricorso, confermando integralmente la decisione impugnata e ribadendo la centralità degli obblighi genitoriali, che non si esauriscono nella mera contribuzione economica, ma si estendono alla sfera affettiva e relazionale.

Con riferimento al primo motivo, la Cassazione sottolinea come la portata dell’art. 570 c.p. sia più ampia rispetto a quella dell’articolo successivo, riguardando l’obbligo morale di assistenza e cura nei confronti dei figli minori (nel caso di specie la latitanza paterna e il disinteresse affettivo nei confronti delle figlie).

Fondamentale è per gli Ermellini il risalente principio secondo il quale anche in caso di separazione, i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cure, educazione e istruzione dagli stessi: l’obbligo di assistenza ex art. 570 c.p. ha un contenuto materiale che va quindi oltre il solo obbligo di non far mancare loro i mezzi di sussistenza.

Le norme tutelano dunque interessi diversi. Ed invero l’art. 570 bis c.p. ha ad oggetto esclusivamente l’adempimento delle obbligazioni economiche, indipendentemente che dalla violazione dell’obbligo derivi la mancanza di mezzi di sussistenza.

Particolarmente significativa è la ricostruzione operata dai giudici di legittimità in ordine alle condotte contestate: è stata ritenuta sussistente la violazione dei doveri economici, in base alle dichiarazioni del ricorrente, che ha ammesso di non aver versato l’assegno di mantenimento dal 2014 al 2018.

All’inadempimento si è aggiunto il protratto disinteresse affettivo e relazionale, che integra la violazione dell’art. 570 c.p..

Pertanto, è corretta la configurabilità del concorso tra i reati suddetti, che vanno considerati autonomi: essi hanno ad oggetto “fatti eterogenei nella loro storicità e nella loro considerazione sociale”.

Nel caso di specie, la condotta dell’imputato è stata ritenuta pienamente idonea a integrare entrambe le fattispecie contestate, in quanto caratterizzata da una protratta omissione degli obblighi economici e da un sostanziale disinteresse verso le esigenze di vita delle figlie.

Occorre ricordare una pronuncia antecedente di orientamento esattamente contrario, in base alla quale integra il delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell’agente che ometta di versare in favore dei figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due previsioni incriminatrici sono, invero, in rapporto di specialità, dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l’elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale (Cass., n. 12321/26 depositata in data 1 aprile 2026).

In buona sostanza, si afferma – in tema di concorso apparente di norme tra il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. e quello di cui all’art. 570-bis cod. pen – che, qualora il mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli minori causi la privazione dei mezzi di sussistenza, si configura esclusivamente il reato più grave previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. a causa del rapporto di specialità che intercorre tra le due fattispecie esattamente contrario a quello pronunciato dalla Cassazione nella sentenza.

Tale principio è esattamente il contrario di quello pronunciato dalla sentenza 13509/26 depositata due settimane dopo.

Il secondo motivo, relativo all’assenza di dolo nella condotta del ricorrente (facendo leva sull’ostruzionismo della ex coniuge, confermato dalle condanne della stessa per aver ostacolato il diritto di visita alle figlie), è stato giudicato dalla Cassazione infondato.

Richiama sul punto le considerazioni del Giudice di Primo Grado, che colloca la condotta nel periodo immediatamente successivo alla separazione, valorizzando le dichiarazioni della madre delle minori circa l’irreperibilità del ricorrente, gli scarsissimi contatti (qualche telefonata fino a maggio 2018) e l’ottenimento dell’affidamento esclusivo nel 2017.

All’indifferenza materiale, quindi, si è aggiunta la mancanza effettiva e il disinteresse per le esigenze emotive delle minori, integrante la violazione degli obblighi di cura e di assistenza morale e materiale, che gravano sul genitore, ancorché separato, nei confronti delle figlie.

La decisione analizzata si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai costante che valorizza il principio di responsabilità genitoriale in chiave ampia, ponendo al centro la tutela effettiva dei figli.

Si segnala, tuttavia, il contrasto giurisprudenziale con riguardo al rapporto tra i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., auspicando un intervento delle Sezioni Unite.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.