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Violenza domestica e appropriazione indebita: la ripresa della convivenza e i limiti dell’art. 649 c.p.

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

Una recente decisione della Cassazione (sent. n. 9423/2026) affronta due questioni centrali: da un lato, la valutazione della credibilità della vittima nei reati di maltrattamenti, soprattutto quando questa torna nella relazione abusante; dall’altro, l’ambito applicativo dell’art. 649 c.p. in tema di reati contro il patrimonio nei rapporti familiari e parafamiliari.

La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale sempre più attento alle dinamiche della violenza domestica, offrendo chiarimenti importanti sia sul piano probatorio, sia su quello sostanziale.

Una donna denunciava il proprio compagno per condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive, consistite nell’ostacolarla rispetto alla sua attività di barista, ritenuta “un lavoro da poco di buono”, imponendole di dipendere economicamente da lui e di occuparsi in via esclusiva della casa e dell’accudimento del figlio, all’epoca di otto anni e orfano di madre.

L’uomo l’aveva progressivamente isolata dai parenti e persino dalla propria figlia. A tali condotte si erano aggiunte violenze fisiche, tra cui aggressioni per l’uso del telefono cellulare, con lesioni certificate, nonché minacce, insulti sessisti e continue mortificazioni in quanto donna.

Le violenze erano state tali da costringerla più volte a fuggire da casa; tuttavia, la donna era sempre tornata, indotta da modalità manipolatorie e ricatti affettivi, soprattutto legati alla sofferenza del bambino. Infine, l’imputato le aveva sottratto effetti personali come vestiti e mobili, mai restituiti, nonostante le diffide.

L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per i delitti di maltrattamenti e appropriazione indebita aggravata dalla coabitazione e proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per aver fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa, la quale era tornata nella relazione, nonché la violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 649 c.p..

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In relazione al primo motivo, ha evidenziato come il giudice di merito abbia correttamente inquadrato i comportamenti dell’imputato all’interno di una tipica dinamica ciclica della violenza nelle relazioni intime.

I maltrattamenti, inizialmente soprattutto psicologici (disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali e richiami agli obblighi di ruolo della donna) erano seguiti da violenze fisiche, culminando nella rottura della relazione, ma anche in successive richieste di riavvicinamento, fondate sulla manipolazione e sull’utilizzo della sofferenza del figlio minore.

La Suprema Corte ha escluso che il ritorno della vittima nella casa familiare possa incidere negativamente sulla sua credibilità. Al contrario, ha affermato che la massima di esperienza secondo cui “chi è maltrattato non torna” è errata, poiché i “ritorni” rappresentano spesso un indice della condizione di soggezione e della spirale di violenza in cui la vittima è intrappolata.

Tale impostazione è coerente anche con il quadro normativo sovranazionale, che riconosce la vulnerabilità della vittima e la natura ciclica delle relazioni abusive, prevedendo strumenti processuali che consentano di proseguire le indagini anche in caso di ritrattazione.

Per consentire l’emersione del delitto e proteggere le vittime dal rischio di una progressione criminosa, il sistema giuridico multilivello stabilisce precisi requisiti di natura processuale, come la procedibilità di ufficio del delitto di violenza domestica; la necessità che le indagini e il processo non dipendano «interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima» e che possano «continuare, anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia» (art. 55 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77, detta Convenzione di Istanbul); l’obbligo di valutazione individualizzata della vittima di violenza (art. 16 della Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), individuando come specifici fattori di rischio, tra gli altri il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dovrebbe essere preso in considerazione anche il grado di controllo esercitato.

In buona sostanza, il “ritorno” della vittima con il maltrattante non può mettere in dubbio la sua credibilità.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione parte da una premessa, ossia che l’uomo non avesse restituito oggetti di proprietà della donna e che la questione verte sull’applicabilità al/alla convivente dell’art. 649 c.p..

Tale norma esclude l’applicazione della pena per una serie di reati contro il patrimonio (come l’appropriazione indebita) commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante o adottato.

La disposizione, secondo gli Ermellini, si connota per il suo anacronismo perché volta a non turbare la pace familiare con un processo penale per questioni meramente economiche.

La Cassazione ha sottolineato la natura eccezionale dell’art. 649 c.p., qualificandolo come causa di esclusione della punibilità in senso stretto, perché la rinuncia alla pena risponde a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema del disvalore oggettivo del fatto o della «situazione esistenziale psicologica dell’agente».

La scelta di non punire è solo frutto di una precisa valutazione di opportunità operata dal legislatore, che antepone i legami familiari indicati dalla norma alla punizione dell’autore del reato. Proprio per questa sua natura derogatoria rispetto ai principi generali, l’art. 649 c.p. va considerata una disposizione “eccezionale” ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.

Dunque, non è consentita l’applicazione analogica a casi in essa non previsti, quali i rapporti di convivenza.

Il legislatore ha attribuito rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità in esame, all’esistenza di una convivenza formalizzata, incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabile in sede di risultanze anagrafiche, e per ciò solo dotata dei caratteri di certezza e tendenziale stabilità, differenziandola dalla convivenza de facto, ritenuta meno stabile perché revocabile in qualsiasi momento.

La Corte Costituzionale, investita sul punto, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art, 649, primo comma, c.p. censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente. Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato in sede di legittimità, secondo il quale la causa soggettiva di esclusione della punibilità non si estende al convivente.

La pronuncia analizzata appare rilevante in quanto sottolinea, da un lato, l’importanza di non svalutare il comportamento della vittima, soprattutto quando ritorna all’interno di una relazione abusante; dall’altro la natura della causa di esclusione della punibilità in senso stretto.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.