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“Non era sempre violento”: il reato di maltrattamenti sussiste anche quando nella relazione ci sono momenti di normalità?

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18.662/2026 in materia di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, offre un’importante occasione di riflessione su due temi particolarmente delicati: da un lato, alternanza di momenti di apparente normalità familiare con condotte violente, dall’altro, il tema dell’attendibilità della persona offesa nei procedimenti caratterizzati da forte conflittualità affettiva e familiare.

Un uomo veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi ai danni della moglie. La Corte di Appello di Napoli confermava integralmente la decisione del Tribunale di Avellino, ritenendo provata l’esistenza di una relazione coniugale segnata da aggressioni fisiche, umiliazioni, sopraffazioni morali e atteggiamenti sistematicamente vessatori.

La difesa proponeva ricorso sostenendo, tra le varie doglianze, che il rapporto fosse caratterizzato da una forte conflittualità reciproca e che le dichiarazioni della donna dovessero essere lette alla luce dell’astio maturato nei confronti del marito. Veniva, inoltre, contestata la configurabilità del delitto di maltrattamenti, sostenendo che le dinamiche emerse erano riconducibili a una crisi di coppia e non a una vera condotta persecutoria e degradante.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, esclusivamente con riferimento al reato di lesioni personali, dichiarandolo estinto per prescrizione, ma ha confermato integralmente la responsabilità dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sviluppando una motivazione di particolare interesse.


Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra conflittualità coniugale e maltrattamenti. La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato. Non ogni relazione difficile o litigiosa integra il reato previsto dall’art. 572 c.p. : affinché possa parlarsi di maltrattamenti è necessario che si instauri un sistema di vita improntato alla sopraffazione, all’umiliazione e alla mortificazione della vittima. Ciò che assume rilievo non è il singolo episodio isolato, ma la costruzione progressiva di un clima relazionale degradante, tale da incidere sulla dignità e sulla serenità della persona offesa.

Particolarmente importante è il chiarimento fornito dalla Suprema Corte in merito all’alternanza tra comportamenti violenti e fasi di apparente normalità. I Giudici sottolineano, infatti, che il delitto di maltrattamenti “è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino l’unico modo di comunicazione con il familiare vessato”, potendo le vessazioni essere “intervallate da condotte ‘normali’ e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa”. Pertanto, la violenza domestica non deve necessariamente essere continua e costante.

Nella realtà delle relazioni abusive, infatti, non è raro che alle aggressioni si alternino fasi di calma, riconciliazione, promesse di cambiamento, gesti affettuosi o periodi di apparente equilibrio.

Si tratta di dinamiche che la psicologia forense e criminologica riconduce da tempo al cosiddetto “ciclo della violenza”, caratterizzato dall’alternanza tra tensione crescente, esplosione violenta e successiva fase di riavvicinamento o pentimento. Ed è proprio questa alternanza a rendere spesso più difficile per la vittima prendere consapevolezza della gravità della situazione o interrompere il rapporto.

La presenza di momenti positivi, infatti, può alimentare l’illusione di un cambiamento stabile e contribuire a mantenere viva la relazione nonostante le condotte abusive.

La Cassazione precisa che la presenza di momenti “normali” non neutralizza il carattere vessatorio della relazione, quando permane un assetto di dominio e sopraffazione: la ricostruzione delle dinamiche della coppia “trascende la mera litigiosità e fisiologica conflittualità”, essendo espressione di “una modalità (unilaterale) di gestione della relazione sentimentale violenta, prevaricatrice ed aggressiva”.

Ancora più incisivo è il passaggio in cui i giudici affermano che “il clima di umiliazione e di sopraffazione che la donna aveva dovuto ‘respirare’ senza soluzione di continuità non può certo rientrare nella normalità di coppia o essere sintomo di una mera crisi di coppia”.

Viene, altresì, escluso che la capacità di reazione della vittima o la presenza di litigi reciproci possa automaticamente escludere il reato. La Suprema Corte ribadisce che “il reato non è ex se escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa o da momenti di reattività della stessa”, non essendo necessario che la vittima venga ridotta a una condizione di totale soggezione psicologica. Anche una persona che reagisce, discute o tenta di opporsi può trovarsi inserita in un contesto abitualmente maltrattante.

La sentenza affronta, poi, la questione dell’attendibilità della persona offesa.
La difesa dell’imputato aveva sostenuto che le accuse mosse dalla moglie fossero condizionate dal rancore e dalla conflittualità esistente tra i coniugi.
La Cassazione, tuttavia, respinge con decisione questa impostazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la testimonianza della persona offesa è assistita dalla medesima presunzione di attendibilità riconosciuta a qualsiasi altro testimone.

La Suprema Corte sottolinea che un “aprioristico dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa” finirebbe per tradursi in “un pregiudizio vittimizzante”.

Si tratta di una presa di posizione significativa, soprattutto nei processi per reati commessi in ambito familiare, dove frequentemente la difesa tenta di delegittimare il racconto della vittima richiamando la conflittualità sentimentale, il desiderio di vendetta o il risentimento personale.

La Cassazione chiarisce che l’eventuale esistenza di tensioni o rancori non è sufficiente, di per sé, a rendere inattendibile una deposizione. Occorrono elementi concreti, specifici e oggettivi capaci di dimostrare una reale volontà calunniatoria.

Nel caso esaminato, gli Ermellini hanno ritenuto che le dichiarazioni della donna fossero “precise e coerenti”, sottolineando “l’assenza di esagerazioni, a comprova dell’assenza di animosità ed astio”, trovando, inoltre ,conferma nelle dichiarazioni dei figli e nella documentazione medica relativa alle lesioni riportate.

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla vittima di violenza domestica. Occorre evitare di banalizzare dinamiche gravemente abusive riconducendole alla categoria della “crisi coniugale” o della “litigiosità reciproca”. Momenti di apparente normalità, fasi di riavvicinamento con manifestazioni affettive rendono il quadro relazionale molto più ambiguo e difficile da interpretare.

Inoltre, occorre evitare di considerare sospetta la testimonianza della vittima, solo perché coinvolta emotivamente o perché portatrice di sofferenza e rancore.

La decisione della Cassazione, da una parte, ribadisce la necessità di una rigorosa verifica dell’attendibilità del narrato; dall’altra, rifiuta ogni automatica svalutazione della testimonianza della persona offesa, fondata esclusivamente sul dato emotivo o sul deterioramento del rapporto affettivo.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.