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Un padre riduce l’importo del mantenimento dei figli e viene assolto per “fattolieve”: perché?

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La sottile linea di demarcazione tra i reati previsti dagli artt. 570 comma 2 n. 2 c.p. e 570 bis c.p..

Una recente sentenza della Cassazione (n. 29139/23) affronta le sottili differenze tra le fattispecie di reato previste dagli artt. 570 comma 2 n. 2 c.p. e 570 bis c.p..

Prima di analizzare tale pronuncia, occorre ricordare che l’art. 570 bis c.p. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno divorzile o di separazione, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. presuppone che l’inadempimento faccia mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.

Venendo al caso analizzato dalla Suprema Corte, nell’imputazione veniva contestato all’imputato l’art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. per non aver provveduto al pagamento delle somme stabilite dal Giudice civile per il mantenimento dei due figli minori: più precisamente, egli aveva corrisposto somme mensili di 400 euro (a fronte dell’importo di 800 euro stabilito in sede di accordo omologato) nel maggio del 2013, nei mesi di novembre e dicembre 2014 e di febbraio 2015.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, rideterminava la pena – previa riqualificazione dei fatti contestati nel reato di cui all’art. 570-bis c.p., rispetto all’originaria imputazione formulata dal Pubblico Ministero – eliminando quella detentiva e confermando la multa di euro 200.

Infatti, veniva escluso che i limitati inadempimenti parziali comportassero l’omesso versamento dei mezzi di sussistenza necessari per i due figli; i Giudici d’Appello non valutavano, tuttavia, giustificati gli inadempimenti da una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, pur prendendo atto della contrazione dei profitti dell’attività economica dell’imputato.

Pertanto, ritenevano integrato il meno grave reato previsto dall’art. 570-bis c.p. che sanziona l’inadempimento degli obblighi di contribuzione economica in materia di affidamento dei figli, a prescindere dalla prova dello stato di bisogno.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione e il primo motivo – in tema di correlazione tra accusa e sentenza – è stato ritenuto dalla Suprema Corte manifestamente infondato.

A prescindere dalle considerazioni sulla correlazione tra accusa e sentenza, interessanti appaiono le osservazioni sui reati in esame. Ed invero, in merito alla contestazione più grave della violazione degli obblighi di mantenimento dei figli minori, la Cassazione sottolinea come essa contenesse “in sé anche quella della violazione meno grave degli obblighi di versamento degli assegni mensili dovuti per l’assistenza dei figli, stabiliti con provvedimento del Giudice civile in sede di separazione o divorzio”.

Secondo gli Ermellini la derubricazione del reato non ha leso i diritti di difesa dell’imputato, poiché l’argomento centrale dell’impossibilità di adempiere è stato escluso concordemente dai Giudici di merito.

Inoltre, la contrazione dei guadagni dell’imputato non è stata giudicata “quale valida giustificazione anche rispetto al parziale inadempimento delle uniche tre mensilità che sono state ritenute accertate all’esito del giudizio di appello”.

Pertanto, la diversa qualificazione del reato non può ritenersi “inaspettata”: si tratta di imputazioni contigue e quella meno grave può essere considerata “un prevedibile sviluppo dell’altra”.

La Cassazione accoglie, invece, il secondo motivo di ricorso, poiché la Corte di Appello ha omesso di motivare sulle ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., che può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello.

Secondo la Suprema Corte, dalla ricostruzione dei fatti nella sentenza di secondo grado emerge l’occasionalità dell’inadempimento – limitato ai soli mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 – nonché la parzialità di quest’ultimo, essendo stato versato l’importo di euro 400 a fronte di quello stabilito di euro 800.

Inoltre, il ricorrente aveva versato importi straordinari ed aggiuntivi non esigui nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre 2013 e giugno 2014: secondo gli Ermellini ciò deve comportare un “notevolissimo ridimensionamento del fatto” rilevante per la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p..

Ed invero, la violazione ripetuta, ma occasionale – come nel caso di specie – può giustificarne l’applicabilità secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Infine, l’occasionalità degli inadempimenti può escludere l’abitualità della condotta dell’imputato, che non ha precedenti penali.

La Cassazione ha, quindi, annullato senza rinvio.

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.