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Adozione del maggiorenne: il Giudice può disporla anche se l’intervallo di età tra adottante e adottando è inferiore a 18 anni.

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024 la Corte Costituzionale si pronuncia in materia di adozione di maggiorenni concentrandosi sulla differenza di età richiesta dalla legge tra l’adottante e la persona da adottare che non può essere inferiore a 18 anni: in particolare, l’art. 291 c.c. comma 1 stabilisce che l’adozione di maggiorenni è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno 18 anni l’età di coloro che essi intendono adottare.

Fino ai primi anni del Novecento, l’adozione era un istituto utilizzato da chi, in un’età tale da non poter più generare figli, non aveva discendenti ai quali trasmettere il proprio cognome e patrimonio. Col codice civile, nel 1942, viene introdotta la possibilità di adottare minori a partire dagli 8 anni di età. La finalità era sempre quella di garantire la successione a chi non avesse discendenti. Solo con la legge speciale sull’adozione, L. 184/1983, il punto di vista cambia come anche l’interesse da tutelare: l’adozione del minore diviene funzionale alla creazione di una famiglia per il minore che ne sia privo. L’adozione di maggiorenni, invece, rimane disciplinata nel codice civile, non crea una relazione di parentela con i discendenti dell’adottante ed è revocabile.

In particolare, nel caso che qui interessa, Tizia chiedeva al Tribunale di Firenze di poter adottare il figlio del proprio marito, figlio con cui l’istante aveva convissuto da quando aveva 5 anni e che aveva accudito e cresciuto come un figlio proprio senza alcuna differenza, anzi, rispetto alla figlia biologica, nata dal matrimonio con Caio.

Consapevole che, ai sensi dell’art. 291 c.c., il divario minimo di età richiesto dalla legge tra adottante e adottato è 18 anni, la donna evidenziava che, nonostante la differenza di età fosse di poco inferiore, sussisteva un legame affettivo tra lei e l’adottando meritevole di tutela, tanto a livello costituzionale che internazionale.

Il Tribunale di Firenze, ottenuto il consenso all’adozione espresso da Tizia, dall’adottando, dal padre biologico, dalla figlia nata dal matrimonio nonché dalla moglie dell’adottando, rilevava che oggettivamente il divario fosse esistente (e pari a 17 anni e 3 mesi)e dunque non rispettoso del dettato normativo di cui all’art. 291 primo comma c.c. (18 anni); riteneva pacifica l’esistenza di un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà tra l’adottante e l’adottando tipico del rapporto genitoriale;, riteneva soddisfatto il requisito della convenienza dell’adozione, ex art. 312 numero 2 c.c. trovando l’interesse del figlio del coniuge dell’adottante effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia; rilevava che l’istituto dell’adozione di maggiorenni aveva una nuova funzione di consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, anche se maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili.

Il Tribunale di Firenze, ritenendo illegittima la parte della norma che non consentiva alcuna discrezionalità del giudice nel derogare al limite del divario di età così non permettendo l’adozione se il difetto della differenza di età richiesta tra adottante e adottato fosse minimo, rimetteva la questione alla Corte Costituzionale.

In particolare, secondo il Tribunale di Firenze, l’art. 291 comma 1 c.c. violava l’art. 2 e 30 Cost. per la lesione dell’individuo della capacità di autodeterminarsi come singolo e nella famiglia e del diritto-dovere dell’adottante di mantenere, educare, istruire i figli in presenza di una situazione del tutto parificabile alla filiazione biologica: l’art. 3 Cost. nella disparità di trattamento tra adozione di maggiorenni e adozione in casi particolari, rispetto alla quale il giudice può ridurre il divario di età in presenza di validi motivi che garantiscano l’unità familiare; l’art. 10 Cost. in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Secondo la Corte Costituzionale, l’adozione di maggiorenni formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l’esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 Cost.

L’art. 291 comma 1 c.c. non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa, in violazione dell’art. 2 Cost.

Si pensi, infatti, che nel caso di specie l’adottando non solo aveva instaurato legami di affetto con l’adottante ma anche con la sorella unilaterale da parte di padre.

L’art. 291, primo comma, cod. civ. viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

La assoluta inderogabilità contrasta con i richiamati principi costituzionali ed il punto di equilibrio è l’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.