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Testamento olografo: ultime sentenze in tema di autografia, data e sottoscrizione.

(a cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Il testamento è un atto giuridico revocabile recante una solenne manifestazione di ultima volontà, con il quale una persona maggiorenne, non interdetta e capace di intendere e volere, assume delle disposizioni e detta delle prescrizioni relative alla sorte del proprio patrimonio, destinate e valere per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a cominciare da quella essenziale della designazione di uno o più eredi.

Nell’ordinamento giuridico vigente, la forma più semplice di testamento è quella olografa disciplinata dall’art. 602 c.c. perché non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni e le volontà del testatore sono espresse liberamente, senza dover rispettare particolari schemi o formule: è sufficiente che il testatore rediga autonomamente le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.

Non è possibile, infatti, fare un testamento olografo orale, ad esempio dettando le proprie volontà a voce ad un familiare o a un amico, chiedendogli di custodirle magari trascrivendole.   

Le disposizioni devono essere autografe ma non importa il modo o il materiale utilizzato per tale scrittura. Il testatore può scrivere anche in stampatello (Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018)  e si può scrivere su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Può anche essere redatto sotto forma di una lettera. Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare altri, purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole.

Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:

  • l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo. Il testamento per la cui redazione è intervenuto un terzo integrando la fattispecie della “Mano guidata” è inficiato da nullità. Con la sentenza n. 30953/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che “qualora il de cuius per redigere il testamento abbia fatto ricorso all’uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente per escludere il requisito dell’autografia”, indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno. In caso si assuma che la grafia del testatore appaia innaturale ed alterata, lontana dalla spontaneità del gesto grafico, sarà necessario ricorrere alla perizia grafologica.
  • la data: il testamento deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. In caso di mancanza, il testamento è annullabile nel termine di 5 anni. Con la sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio”. In caso di “data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria”. La data apposta sulla busta contenente il testamento non può “completare” la data mancante con la conseguenza che il testamento è annullabile. La mancanza di data o la data incompleta non è causa di nullità ma comporta l’annullabilità del testamento olografo ai sensi dell’art. 606 comma 2, c.c. In caso di data erroneamente apposta questa può essere rettificata dal Giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre dalla scheda testamentaria (Corte di Cassazione sentenza n. 10613/2016) La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore, che ai sensi dell’art. 591 c.c è il presupposto per l’esercizio del diritto di disporre per testamento.
  • La sottoscrizione: il terzo elemento essenziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma di pugno del testatore al termine delle disposizioni. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento, a nulla importando che gli eredi possano aver dato conferma o esecuzione al testamento. Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065/2020 espressamente prevedendo che “l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius”. La norma quindi non può applicarsi “in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.”
  • Non è elemento essenziale il luogo di redazione del testamento.

Una volta redatto, il testamento olografo può essere conservato a propria cura anche senza darne comunicazione ad alcuno ovvero può essere affidato ad una persona di fiducia o consegnato ad un Notaio. In quest’ultimo caso, il deposito può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso, poiché nessuno è infatti titolato a chiedere ad un Notaio il deposito di testamenti altrui.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).