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Vietato il cambio delle serrature senza la sentenza di separazione: vietata l’autotutela!

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Un uomo al rientro da una breve trasferta all’estero di soli tre giorni per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, trovava la serratura di casa cambiata ed i propri effetti personali sul pianerottolo: la moglie, approfittando dell’assenza del marito aveva, infatti, sostituito la serratura impedendo così l’accesso al marito all’abitazione familiare. Constata tale circostanza, l’uomo pur avendo coinvolto le Forze dell’Ordine che invitavano – senza successo – la donna alla riconsegna delle chiavi, proponeva ricorso dinanzi il Tribunale di Nola al fine di vedersi reintegrato nel possesso.

In particolare, il ricorrente riferiva di aver ricevuto in comodato dalla sorella prima ancora del matrimonio l’abitazione poi elevata dai coniugi a casa coniugale, evidenziando l’assenza di qualsivoglia provvedimento giudiziale di separazione con assegnazione dell’immobile familiare alla moglie.

Nel procedimento d’urgenza la donna non si costituiva né compariva alla prima udienza all’esito della quale veniva dichiarata la di lei contumacia. Su richiesta del ricorrente venivano assunti a sommarie informazioni la sorella ed il cognato. La prima confermava di aver concesso l’immobile in comodato al fratello ancor prima del matrimonio, pur continuando a possedere una copia delle chiavi, ed il secondo che, accompagnato il ricorrente al rientro dal viaggio presso l’abitazione, rinveniva sul pianerottolo alcuni degli effetti personali del cognato al quale veniva impedito dalla moglie l’ingresso in casa.

All’esito della sommaria istruttoria il Tribunale di Nola accoglieva il ricorso avendo l’uomo subito uno spoglio clandestino, in quanto il cambio delle serrature era avvenuto approfittando della di lui assenza e contro la di lui volontà. Il Giudice altresì chiariva che in costanza di matrimonio e in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria avente ad oggetto l’assegnazione dell’abitazione familiare all’uno o all’altro coniuge, la casa elevata a residenza coniugale continua a rimanere tale e pertanto nella disponibilità di entrambi i coniugi anche se il titolo del possesso è un contratto di comodato.

La presenza di una crisi familiare in atto, infatti, non autorizza i coniugi all’autotutela: un coniuge non può estromettere arbitrariamente l’altro impedendogli il godimento del possesso, anche laddove questi sia proprietario esclusivo dell’immobile. Dagli elementi raccolti anche per il tramite dei testi risultava pacifico che il ricorrente avesse sempre goduto dell’abitazione familiare all’interno della quale vi coabitava con la moglie e di essere stato estromesso dal godimento solo mediante la sostituzione arbitraria delle serrature. I testi avevano inoltre aggiunto come le chiavi che erano sempre rimaste in loro possesso erano inutilizzabili e che di fronte alla richiesta rivolta alla donna di far accedere nuovamente il marito all’interno dell’abitazione, vi era il di lei rifiuto. La donna di fatto mediante condotta unilaterale e in assenza di un provvedimento giudiziario era incorsa in spoglio clandestino.

Aggiungeva, infine, il Tribunale che dalla ricostruzione fornita dal ricorrente non poteva dedursi un abbandono del tetto coniugale. La temporaneità dell’allontanamento durata tre giorni, il motivo dell’allontanamento nonché la proposizione tempestiva dell’azione di reintegrazione escludevano con certezza la sussistenza dell’animus derelinquendi da parte del marito, che doveva pertanto essere riammesso in casa, con ripristino della situazione di fatto preesistente allo spoglio.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.