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Nessun calendario di visita per i teenager: decidono loro tempi e modi di vedere il padre

Il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2010 pubblicata in data 17 novembre 2022 ha emesso una sentenza che sicuramente  aprirà molte discussioni: vista l’età dei ragazzi (17 anni e 14 anni) il Tribunale nulla ha disposto in ordine alla regolamentazione delle visite padre-figli, demandando al libero apprezzamento degli stessi la decisione in merito ai loro incontri. 

Respingendo le richieste di un padre che nel procedimento di divorzio insisteva per un cambio di collocamento dei figli  presso la propria abitazione ovvero in via subordinata chiedeva un collocamento a settimane alterne con la moglie, il Tribunale ha confermato l’affido condivido dei minori ed il collocamento presso la madre ma in merito al calendario di visita, previsto in sede di separazione e contestato da entrambi i genitori, riteneva nell’interesse dei ragazzi di revocarne ogni previsione specifica. 

L’uomo giustificava le sue richieste riferendo che sin dalla separazione sia la moglie sia la suocera avrebbero osteggiato il suo rapporto con i figli al punto che la forte conflittualità tra loro era stata causa delle plurime querele e dei diversi procedimenti penali instaurati.

Motivo della forte conflittualità dei coniugi sarebbe stata la diversità di vedute in tema vaccini ed educazione scolastica e la diversa fede religiosa: la donna, infatti, aderiva alla fede anglicana mentre l’uomo alla fede cattolica. In particolare l’uomo lamentava che la suocera portava spesso i minori a frequentare la chiesa anglicana allontanandoli dalla fede religiosa e, la moglie lo escludeva dalla vita dei figli e dalle decisioni da adottare in merito alla loro educazione e crescita.

Durante il procedimento la madre dei minori introduceva parecchie istanze lamentando la difficoltà di coordinamento con il padre e costringendo il Tribunale, difronte al diniego paterno, ad autorizzare la donna alla somministrazione a favore dei figli del vaccino antinfluenzale, del vaccino anti-COVID e l’iscrizione alla scuola media della figlia femmina.

Visto il comportamento paterno, la donna chiedeva al Tribunale di valutare il regime di affido esclusivo dei figli, dimenticando però  che secondo la Cassazione l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nell’ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli.

Ricordando come il legislatore richiede che vi siano delle carenze comportamentali al punto gravi di uno dei due genitori, da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare, i Giudici del Tribunale di Foggia hanno escluso che si versasse in tali ipotesi poiché nel corso del procedimento non erano emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale. 

Non bastano, pertanto, a far scattare l’affido esclusivo dei figli le convinzioni no vax del padre, che al di là del fondamento scientifico, hanno costretto la mamma a rivolgersi al giudice:  la circostanza non è sufficiente a spostare sulla donna l’intera responsabilità genitoriale estromettendo l’uomo dalla gestione dei figli.

L’affido, pertanto, resta condiviso perché il regime esclusivo costituisce un’extrema ratio cui ricorrere quando l’alternativa danneggia il best interest del minore. E dunque non può essere disposto soltanto per rendere meno gravosa al collocatario la richiesta del consenso: non conta, ad esempio, che l’altro genitore abbia convinzioni no vax o che abbracci una fede differente.

Anche in merito al cambio collocamento, questa volta richiesto da padre, i Giudici hanno ritenuto di non intervenire, anche se la conflittualità fra i genitori aveva spesso obbligato i figli a scegliere fra papà e mamma. I ragazzi, ormai, hanno 14 e 17 anni e deve ritenersi che siano nell’età giusta per esprimere il loro specifico punto di vista, avviando un confronto con i genitori che può portare all’adozione di scelte più coerenti con i loro interessi. Quanto sopra anche tenuto conto che durante l’audizione, i minori avevano chiesto di lasciare inalterato il collocamento presso la madre, che non aveva mai creato difficoltà nel rapporto con il padre. E ciò anche se la ragazza era consapevole che avrebbe causato un dispiacere al papà. Alterare l’equilibrio, osserva il collegio, potrebbe pregiudicare l’ordinato svolgimento del rapporto padre-figli.

Infine, circa il famigerato calendario di vista, i Giudici di Foggia hanno ritenuto che siano i figli, benché minori, a decidere quando e come incontrare il padre; per i teenager il cambio di organizzazione del calendario sarebbe un problema e quindi il Collegio non lo dispone: saranno i ragazzi a stabilire con quale frequenza e modalità il papà potrà esercitare il diritto di visita.

Vista l’età dei ragazzi che lascia presumere la loro piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che nulla debba essere disposto circa la regolamentazione del regime di visita padre figlia, demandando al libero apprezzamento dei ragazzi la decisione in merito ai loro incontri.

Saranno capaci i genitori di lasciare ai figli ogni decisione? 

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).

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