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Diritto di visita dei nonni ai propri nipoti: quali tutele?

E’ scientificamente confermato dagli studi di psicologia infantile che il rapporto con i nonni (meno assillanti in tema di educazione e meno pressanti sugli impegni quotidiani dei bambini rispetto ai genitori) nella maggioranza dei casi sia un rapporto benefico e formativo sia per i nonni stessi che per i nipoti: distensivo, rassicurante e caratterizzato da comprensione reciproca, tenerezza e complicità.

Nella generalità dei casi, tale rapporto è favorito dai genitori che, non di rado trovano nei nonni un appoggio costante che consente loro di garantire le necessarie cure e la necessaria presenza ai figli. Vi sono casi, però, in cui i genitori per contrasti con i propri parenti o con i parenti dell’altro ramo genitoriale, ovvero a seguito della loro crisi di coppia, si oppongono a tali frequentazioni a volte sino al punto da impedirle del tutto.

Quali sono, pertanto, i rimedi giuridici a salvaguardia di tale importante rapporto?

Il diritto dei nonni a mantenere una relazione significativa con i propri nipoti è oggetto di tutela sia nella normativa italiana che in quella europea ed incontra come unico limite l’accertamento di un eventuale pregiudizio per il minore. La tutela del rapporto, infatti, è condizionata all’accertamento che la frequentazione non sia di pregiudizio al minore e alla di lui serenità: il best interest of the child  è il principio informatore di tutta la normativa a tutela del minore ed assume preminenza rispetto anche a quello dei nonni.

La prima previsione normativa a tutela dei nonni viene introdotta con la Legge 54 del 2006 dettata per la fase di crisi della coppia genitoriale mediante riformulazione dell’art. 155, oggi art. 337-ter.

La seconda, sempre in ordine di tempo è il comma II dell’art. 315 bis c.c. introdotto con la Legge 219 del 2012 che ha avviato la riforma della parentela e della filiazione.

Ed infine la terza, l’art. 317 bis c.c., indubbiamente di portata innovativa, specificatamente dedicata ai rapporti degli ascendenti con i nipoti introdotta nel codice civile con il Decreto legislativo 154 del 2013: tale norma stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
In virtù di tale norme, l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
I provvedimenti sono adottati su ricorso al Tribunale Per i Minorenni competente; il Tribunale, sentiti i genitori ed i nonni ed assunte informazioni eventualmente anche con l’ausilio dei Servizi Sociali di zona, provvede in camera di consiglio una volta ottenuto il parere del Pubblico Ministero.

Il Tribunale può disporre, se ritenuto opportuno, anche  l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Il diritto degli ascendenti non è però assoluto e incondizionato ma, come già anticipato, verrà tutelato e garantito solo se il giudice accerta che il legale del minore con i nonni, prima dell’interruzione, era un legame significativo e al minore faccia “bene” la ripresa della frequentazione dei nonni; la legge pone al centro della tutela l’interesse del minore ad una crescita personale sana ed equilibrata, lontano da possibili conflitti e relazioni pregiudizievoli a tal punto che, se il rapporto tra nonno e nipote risulta pregiudizievole per il bambino, il genitore può opporsi legittimamente e non acconsentire alla frequentazione.

Per tale motivo, la procedura avviata davanti al Tribunale per i Minorenni presuppone il compimento da parte del giudice di vere e proprie indagini sulla famiglia e, a volta anche l’ascolto dei minori affinché possano emergere la loro volontà e le loro esigenze.

Chiamata ad esprimersi sul punto, con la sentenza Manuello e Nevi contro ITALIA del 20 gennaio 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver tutelato in ritardo il diritto di due nonni di Torino, equiparando il ruolo dei nonni a quello dei genitori e prevedendo l’obbligo di ciascuno Stato di favorire la conciliazione tra nonni e nipoti minorenni, sempre avuto riguardo all’interesse di questi ultimi e proprio nei confrinti

Il rapporto nonni-nipoti è infatti tra i legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo.

Chiamata recentemente ad occuparsi di tale questione, la Corte di Cassazione con sentenza 16410/2020 si è pronunciata sul caso sottoposto dal Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, adito da una coppia di nonni paterni, che chiedevano il riconoscimento del loro diritto ad incontrare la nipote, collocata presso la madre, riconoscendo la centralità dell’ascolto del minore anche se di 9 anni ai fini della verifica dell’importanza del rapporto da tutelare.

In questa vicenda il livello di conflittualità tra i ricorrenti e la nuora era alto e questa circostanza impediva ai nonni stessi di poter gestire in modo autonomo i contatti con la nipote.

La Corte d’appello dell’Aquila, adita dai nonni in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento del TM che negava il diritto dei nonni ad incontrare la nipote ritenendo che il mancato ascolto della minore fosse giustificato dal fatto che la bambina aveva solo 9 anni, e l’audizione non appariva necessaria poiché il divieto di incontri tra nonni e nipote era motivato dalla mancanza di adeguate capacità educative e affettive dei nonni stessi e dal loro atteggiamento, ritenuto pregiudizievole per una crescita equilibrata della bambina.
Avverso tale decreto della Corte d’Appello i nonni ricorrevano per Cassazione.

Dopo aver richiamato i principi costituzionali ed europei, in forza dei quali deve essere riconosciuto, da un lato il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti e dall’altro lo speculare diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti, e dopo aver ricordato che nei procedimenti in cui si fanno valere diritti il minore è da considerarsi parte, tenuto conto che i provvedimenti che concludono questo tipo di procedimenti dirimono conflitti ed hanno quindi attitudine al giudicato, il Supremo Collegio ritenuto che il concetto di parte nel processo per il minore si debba esprimere nel diritto al suo ascolto in quanto parte sostanziale, portatrice di interessi diversi da quelli dei genitori, ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello dell’Aquila che, in diversa composizione, dovrà disporre l’ascolto del minore necessario per poter decidere se tutelare il diritto dei nonni a continuare a vedere la nipote.

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