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Esercizio del diritto di visita: conseguenze della sua inosservanza o violazione

A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi

Con la recentissima ordinanza n. 2635 emessa in data 7 settembre 2022 la Corte di Cassazione non solo ha confermato l’orientamento della stessa Corte secondo cui il genitore che ostacola o impedisce le visite del figlio con l’altro genitore può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria   ex art 709 ter cpc ma è altrettanto legittima la condanna al genitore, ex art. 614 bis c.p.c., a versare un importo ulteriore per ogni altra violazione o inosservanza successiva nella esecuzione del provvedimento giudiziale relativo all’esercizio del diritto di visita.

Come già abbiamo visto in un precedente articolo che potete trovare nel nostro blog, la norma sancita all’articolo 709 ter cpc stabilisce che in caso di gravi inadempienze o di atti che arrecano pregiudizio al minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento il Giudice può, oltre che modificare i provvedimenti in vigore anche: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’articolo 614 bis cpc invece, dispone che il Giudice può condannare la parte al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successive relative all’esecuzione di un provvedimento.

La questione oggetto della decisione della Corte di Cassazione trae origine nel 2018 quando la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, chiamata a pronunciarsi su un appello proposto da una madre avverso il provvedimento del Tribunale che aveva deciso circa l’affidamento ed il collocamento della figlia della ricorrente, a conferma della sentenza di primo grado confermava l’affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre, l’incarico al servizio sociale per la prosecuzione del percorso di avvicinamento della minore al padre nonché la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 a carico della madre per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita al padre per alcuni anni.

Il Giudice di secondo grado inoltre, veniva chiamato a pronunciarsi anche sull’appello incidentale proposto dal padre della minore con il quale quest’ultimo chiedeva di condannare ex art. 614 bis cpc la signora ad un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva relativa all’esecuzione del provvedimento giudiziale di esercizio di diritta di visita.

La Corte d’Appello, sul punto, sancendo che la misura richiesta dal padre era cumulabile con la sanzione pecuniaria ex art. 709 ter cpc e evidenziando che il diritto di visita era regolamentato in un provvedimento suscettibile di esecuzione rientrando quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 614 bis cpc, accoglieva la richiesta del padre e oltre al pagamento della sanzione pecuniaria condannava la signora al pagamento di una somma per ogni successiva violazione delle disposizioni circa il diritto di visita paterno.

Presa contezza della pronuncia emessa dalla Corte d’Appello la madre della minore ricorreva presso la Corte di Cassazione la quale, nel rigettare il ricorso presentato e confermando quanto già espresso dal giudice di secondo grado, ribadiva non solo la cumulabilità della sanzione pecuniaria con la misura disciplinata dall’articolo 614 bis cpc ma ne evidenziava anche la legittimità.

Importante è la pronuncia in oggetto in quanto la Corte di Cassazione ha dato applicazione alle modifiche entrate in vigore solo nel mese di giugno scorso le quali all’articolo 709 ter cpc prevedono la possibilità per il Giudice di adottare, anche d’ufficio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614 bis cpc in caso di inadempimenti da parte di un genitore agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori. Le novità introdotte estendono quindi l’applicabilità delle misure ex articolo 614 bis cpc anche quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna o addirittura anche quando la misura non è stata richiesta dalla parte al Giudice che ha pronunciato il provvedimento. 

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.