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L’occupazione saltuaria e non remunerativa del figlio non esclude il diritto ad essere mantenuto

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

La Corte di Cassazione è di recente tornata sul tema molto importante e oggetto di numerosi dibattiti in seno alle Corti di merito che riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.

La domanda che ricorrentemente e in prima battuta viene posta al legale è, infatti, fino a che età grava l’obbligo su ciascun genitore di mantenere il figlio ormai maggiorenne. Occorre specificare, innanzitutto, che è la stessa legge ai sensi dell’art. 337 septies a porre a carico di entrambi i genitori il dovere di corrispondere a favore dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti un assegno periodico. Ma cosa si intende per “raggiungimento della indipendenza economica”?.

È un quesito su cui la giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità continua ad esprimersi in maniera pressoché unanime sulla base della valutazione di quelli che sono gli elementi per riconoscere ovvero escludere il diritto in capo al figlio divenuto maggiorenne. La stessa Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione con l’ordinanza n. 31349/2022, confermando di fatto l’interpretazione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità sul tema.

Il giudizio dinanzi la Corte di legittimità prendeva le mosse dal ricorso presentato dal padre avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila con la quale veniva confermata la statuizione del Giudice di prime cure in ordine all’assegno di mantenimento da versarsi a favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Rispetto al figlio, in particolare, non poteva considerarsi raggiunta la cd. Indipendenza economica stante l’attività solo saltuariamente svolta e stante l’assenza di elementi da cui potersi desumere che la di lui convivente svolgesse anch’essa un’attività lavorativa.

Nella specie, il padre obbligato dal Tribunale di Sulmona prima e dalla Corte d’Appello di L’Aquila dopo, al versamento del contributo al mantenimento a favore del figlio 26enne lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c. per non aver i giudici rigettato la domanda avanzata dal figlio maggiorenne, il quale oltre a convivere con una donna aveva nelle more avuto un figlio.

La Corte di legittimità rigettava il ricorso, ritenendo tra gli altri il suddetto motivo inammissibile poiché generico. Gli Ermellini richiamavano, infatti, la giurisprudenza di legittimità che sul punto sosteneva che “è ben vero che la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021)”.  Conformemente alla consolidata interpretazione, pertanto, la Corte di Cassazione nel caso di specie riteneva come il diritto vantato dal figlio non poteva considerarsi ancora cessato poiché il figlio 26enne pur essendosi impegnato al reperimento di un’attività lavorativa (era stato assunto in un call center) risultata poi saltuaria e non del tutto remunerativa, non era riuscito, tuttavia, ad assicurarsi il raggiungimento dell’indipendenza economica utile ai fini della totale emancipazione dal proprio genitore.  

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.