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Diritto di visita del genitore al tempo del Covid-19

Quali sono le conseguenze dell’epidemia da Covid-19 sul diritto di visita del genitore non convivente al figlio minorenne?

La pandemia non solo sta stravolgendo la nostre abitudini e le nostre certezze ma rischia di imporre limitazioni a principi di diritto che con fatica avevamo conquistato e per la cui affermazione noi avvocati avevamo tanto combattuto: mi sto riferendo al diritto di entrambi i genitori ad essere presenti nella vita del figlio al fine di potergli garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi le figure genitoriali.

Anche il nuovo DPCM 3 novembre 2020, infatti, ha fatto immediatamente nascere domande in merito alla possibilità o meno di poter esercitare il diritto/dovere di visita ai figli da parte del genitore non collocatario che risiede in Comuni diverso da quello di residenza dei figli.

L’emergenza Coronavirus ha costretto infatti il Governo italiano ad adottare delle misure limitative della nostra libertà personale, pretendendo la compressione di numerosi diritti e libertà costituzionali, quali la libertà di movimento e circolazione e aggregazione.

Vero che anche questa volta il Governo ha chiarito nelle FAQ del 6 novembre, che “ Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti, scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario”, ma sono sicura che anche questa volta non mancheranno madri che cercheranno di impedire al padre il regolare svolgimento del diritto di visita accampando varie ragioni e motivi e che costringeranno ancora una volta i Tribunali a dover decidere in emergenza.

Questo quanto accaduto a Milano, ad un solo giorno dalla pubblicazione della FAQ, allorquando nel mese di marzo il Tribunale si è trovato a dover decidere sull’istanza di una madre che chiedeva il rientro del minore presso il suo domicilio: ebbene il Tribunale ha rigettato rigetta tale istanza e disposto il rispetto del calendario di frequentazioni tra padre non affidatario e figlio minore. Il Tribunale quindi ha sin da subito prescritto ai genitori di attenersi agli accordi di affidamento sulle frequentazioni del genitore non collocatario anche se la residenza o il domicilio del genitore si trovi in un Comune diverso dalla residenza dei minori.

Ad una stessa conclusione erano arrivati anche altri provvedimenti provenienti da diversi Tribunali della Penisola: in particolare il Tribunale di Salerno, ha ripercorso in modo sostanziale le linee guida già tracciate dal giudice milanese, sottolineando che «l’emergenza sanitaria in corso non può costituire ex se motivo per procedere alla modifica del regime di affidamento dei minori» anche durante la vigenza dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, e che l’attuazione di ogni misura di contenimento del contagio rimane un onere posto in capo ai genitori.

Di parere differente il Tribunale dei minorenni di Roma, Tribunale di La Spezia e Tribunale di Pesaro ove l’orientamento emergente, ha posto sulla bilancia due diverse esigenze: da un lato, la tutela della salute pubblica (ex art. 32 Cost), dall’altro lato il diritto alla bigenitorialità del figlio minore (art. 30 Cost e art. 8 CEDU).

Da quanto detto sembrerebbe che l’orientamento maggioritario abbia preferito la soluzione di continuità fisica, pur dovendo i genitori accollarsi tutte le cautele del caso e valutare coscienziosamente quali siano le modalità più idonee per proteggere sé stessi, il fanciullo e la comunità intera dal dilagare del virus, ma non ci rimane che aspettare il prima nuova pronuncia di questo secondo lockdown.

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