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testamento minore

La successione degli eredi legittimari: cosa fare se l’erede è minore d’età?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

La morte di una persona di famiglia oltre ad essere una ferita dolorosissima apre scenari successori non sempre facili da gestire, soprattutto allorquando il de cuius era separato e aveva figli ancora minori.

La separazione, infatti, non scioglie il vincolo matrimoniale e, pertanto, il coniuge superstite mantiene la qualità di «erede legittimario» insieme ai figli. L’erede legittimario ha una serie di prerogative: non può mai essere diseredato, salvo i rari e gravi casi di «indegnità a succedere» e ha sempre diritto a una quota del patrimonio del defunto, anche se quest’ultimo dovesse aver previsto diversamente col proprio testamento. Questo vuol dire che in caso di lesione dei diritto di un erede legittimario, questi può contestare la sua qualità di erede ovvero la divisione ereditaria entro 10 anni dal decesso del familiare, contestando anche le donazioni effettuate dal defunto che abbiano svuotato il suo patrimonio.

Qualora il de cuius abbia lasciato un testamento, le quote spettanti per legge a ciascun erede legittimario dipendono dal numero di altri eredi legittimari che concorrono alla divisione del patrimonio e quindi se il defunto lascia:

•          solo il coniuge, allo stesso spetta una quota legittima che ammonta a 1/2 dell’eredità;

•          il coniuge e un figlio, la quota legittima spettante a ciascuno di essi è pari a 1/3 del patrimonio ereditario;

•          il coniuge e due figli o più figli, il primo ha diritto a 1/4 del patrimonio mentre i figli hanno diritto a 1/2 dell’eredità da spartire in parti uguali.

Al coniuge, anche se separato, oltre alla quota di legittima che, come visto sopra, varia a seconda di quanti eredi legittimari concorrono con lui alla divisione del patrimonio, la legge riserva anche il diritto di abitazione nella casa familiare, con tutti gli arredi che la compongono. Tale diritto non è soggetto al pagamento di alcun canone agli altri eredi.

In merito ai figli, invece, occorre mettere in rilievo che per essere eredi è irrilevante l’età dei figli: anche i minorenni possono essere nominati eredi in un testamento o essere chiamati alla successione legittima di un loro parente.

Poiché, però, la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età, il minore non potrà decidere in autonomia se accettare o rinunciare all’eredità ma avrà necessità dell’intervento di un adulto.

Se chi muore non ha, invece, lasciato un testamento, al coniuge e ai figli sarà attribuito l’intero patrimonio. In caso di un figlio solo, il patrimonio sarà diviso in due parti uguali, in presenza di due figli il patrimonio sarà diviso attribuendo 1/3 a ciascuno e in caso di tre o più figli, al coniuge sarà attribuito 1/3 e ai figli 2/3 da suddividere tra loro in parte uguale.

Come abbiamo anticipato, i figli di minore di età non possono decidere in autonomia se accettare o rinunciare all’eredità, ma hanno bisogno dell’intervento di un adulto, normalmente un genitore ma anche una persona terza rispetto al genitore superstite. Il de cuius potrebbe aver previsto la nomina di un esecutore testamentario che abbia l’incarico di garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nell’atto di ultima volontà ovvero nominato un curatore speciale al minore che oltre a curare la successione amministri anche i beni destinati al minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale.

Il curatore speciale del patrimonio o il genitore, aperta la successione, dovranno depositare un ricorso con il quale chiederanno di essere autorizzati a compiere l’atto pubblico di accettazione o di rinuncia dell’eredità (art. 320, comma 3, c.c.). Solo una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale del G.T., si potrà dare corso alla successione davanti ad un Notaio o al cancelliere del Tribunale

In ogni caso, l’accettazione dell’eredità del minore deve essere fatta con beneficio d’inventario, con la conseguenza che ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.

L’accettazione “con beneficio d’inventario”, invece, fa sì che il patrimonio dell’erede resti separato da quello del defunto, per cui i creditori di quest’ultimo potranno soddisfarsi solo sui beni caduti in successione. L’erede, in questo caso, risponderà di eventuali debiti del de cuius nei soli limiti del patrimonio ereditato, senza correre il rischio di dovervi far fronte con i propri beni personali.

Inoltre, la legge prevede che l’adulto autorizzato dal Giudice Tutelare ad accettare l’eredità con beneficio di inventario e a gestire il patrimonio, possa compiere in nome e per conto del minore erede solo gli atti di ordinaria amministrazione che non mettono a rischio il di lui patrimonio, per esempio la riscossione di un affitto.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, vale a dire  quelli che possono mettere a rischio il patrimonio del minore, dovrà prima essere ottenuta l’autorizzazione dal parte del Giudice Tutelare, in modo da non ledere l’interesse del minore.

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