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Abuso di alcool e condotte aggressive. Va allontanato il padre-marito violento

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo )

Il Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta da parte di una donna di emissione di un ordine di allontanamento del marito violento, con l’ordinanza in commento pubblicata il 25 agosto 2022, ha confermato gli ordini di protezione emessi inaudita altera parte ritenendo che le condotte dell’uomo fossero state di pregiudizio per lei e per i figli minori tali da giustificare la pronuncia di un provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 342 bis c.c.

Secondo la norma, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter ed, in particolare, ordinando la cessazione della condotta, l’allontanamento del partner violento dalla casa famigliare e dai luoghi frequentati dalle vittime, il pagamento di una somma periodica qualora, dall’allontanamento, vengano meno per le vittime i mezzi di sostentamento.

In particolare, nel caso di specie, la donna ricorreva al Tribunale di Bologna deducendo una serie di comportamenti violenti e aggressivi del coniuge nei suoi confronti agiti anche alla presenza dei figli minori, loro malgrado spettatori inermi delle violenze paterne. Alla prima udienza, presente solo la donna, il Tribunale ordinava al maltrattante di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli nei riguardi della donna e dei figli e di allontanarsi alla casa familiare e da tutti gli altri luoghi frequentati abitualmente dalle suddette persone, impartendo tale ordine per una durata di sei mesi.

Il maltrattante, non costituitosi in giudizio, proponeva, invece, reclamo rilevando, nel merito, di non aver altro luogo ove andare a vivere; che non fossero vere le affermazioni della moglie in ordine alla propria condotta posto che lui cercava solo di “capire chi fosse l’amante della moglie”; di essere il titolare del contratto di locazione della casa familiare.

Il Tribunale rigetta il reclamo affermando che da quando il marito aveva perso il lavoro aveva iniziato a fare abuso di sostanze alcoliche rendendosi irreperibile per giorni, rientrando a casa ubriaco e divenendo violento ed aggressivo nei confronti della moglie, giungendo ad alzare le mani sulla stessa e a seguirla con atteggiamento minaccioso; dopo esser stato dimesso dalla clinica in cui era stato ricoverato per la dipendenza da alcol aveva nuovamente ricominciato a seguire la moglie minacciandola anche di morte asserendo che la stessa stesse intrattenendo una relazione extraconiugale.

I racconti e la ricostruzione dei fatti operata dalla donna sono apparsi logici e credibili. La circostanza che il PM avesse chiesto l’archiviazione per il procedimento originato da una denuncia penale della donna non era decisiva visto che le condotte poste in essere dall’uomo confermavano l’indole violenta, minacciosa e prevaricatrice dello stesso che hanno comportato un peggioramento della situazione tanto da indurre la moglie a farsi accompagnare al lavoro e a chiamare i Carabinieri per allontanare l’uomo da casa.

Sussistono, pertanto, secondo i giudici i requisiti per l’emissione dell’ordine di protezione ex art342 bis c.c. a nulla rilevando la circostanza dedotta dall’uomo di non aver altro posto in cui trovare alloggio. Le condotte, infatti, comportano quel grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della donna e dei figli.

Proprio con riferimento ai figli, il Tribunale rileva che la violenza assistita dai minori costituisce grave pregiudizio per la loro incolumità: i figli, infatti, pur non avendo subito direttamente aggressioni, hanno comunque assistito, loro malgrado, alle azioni intimidatorie del padre contro la madre con conseguente realizzazione di una fattispecie di violenza assistita che ha gravi conseguenze sullo sviluppo emotivo e comportamentale delle vittime.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.