Mancato rispetto del Protocollo sulle spese straordinarie: precetto nullo ed inefficace.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il mancato rispetto del Protocollo delle Spese straordinarie richiamato negli accordi tra i genitori e/o nelle sentenze dei Giudici di merito impedisce la formazione del credito esecutivo e tutela il principio di cooperazione tra genitori separati, che non può essere eluso attraverso iniziative unilaterali suscettibili di ricadute economiche sull’altro genitore. Ne consegue che il precetto relativo a spese straordinarie non concordate è nullo ed inefficace.
Lo stabilisce il Tribunale di Bari con sentenza n. 2614 del 28 aprile 2026, all’esito di una vicenda prendeva avvio dall’opposizione proposta dal marito avverso il precetto notificatogli dalla moglie, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 1.801,39 per spese straordinarie sostenute per la figlia relative alla patente di guida, all’iscrizione al test di medicina e a un corso preparatorio, spese sostenute in forza del decreto di omologa della separazione consensuale del 2018. L’uomo lamentava l’omessa notifica del titolo esecutivo in uno con il precetto, l’inesistenza del credito della donna e la compensazione con un controcredito superiore. La donna, costituitasi nel procedimento di opposizione, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice di Pace.
Il giudice adito, in punto procedura, respingeva tale eccezione osservando che la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo integrasse un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per la quale la competenza è funzionalmente attribuita al Tribunale “a prescindere dall’entità del credito precettato”, come già affermato nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2024 e in linea con la giurisprudenza di legittimità che esclude ogni competenza del giudice di pace in materia esecutiva.
Passando al merito, il Tribunale rilevava che il decreto di omologa della separazione del 6 novembre 2018 era stato notificato all’opponente insieme al precetto. L’argomento secondo cui tale decreto non sarebbe stato più un valido titolo esecutivo, perché superato dall’ordinanza presidenziale del 24 dicembre 2021 pronunciata in sede di divorzio, veniva respinto evidenziando che quest’ultima avesse inciso esclusivamente sull’affido della figlia, divenuta maggiorenne, mentre “tutte le altre previsioni regolanti lo stato separativo” erano state confermate. Pertanto, gli obblighi economici paterni erano rimasti invariati conservando il decreto di omologa piena efficacia esecutiva.
La parte più interessante della sentenza riguarda però l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., che il Tribunale accoglieva integralmente.
In particolare, il credito precettato riguardava il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia relative alla patente di guida, all’iscrizione al test di medicina e a un corso preparatorio. L’accordo di separazione rinviava espressamente al Protocollo d’intesa del 16 novembre 2017 del Tribunale di Bari, che distingue tra spese straordinarie che richiedono sempre il previo consenso dell’altro genitore e spese per le quali tale consenso è solo auspicabile. Tra quelle che richiedono consenso rientrano proprio le spese oggetto del precetto. Il giudice osservava che la madre avrebbe dovuto comunicare per iscritto tali spese al padre, attendendo il termine di dieci giorni previsto dal protocollo per consentirgli di manifestare eventuale dissenso. Poiché la parte opposta non aveva provato né di aver richiesto il consenso né che questo si sia formato tacitamente, il Tribunale concludeva che il credito non era esigibile e che il precetto era nullo e inefficace. L’accoglimento di tale motivo rende superfluo l’esame dell’eccezione di compensazione, che mirava unicamente a paralizzare l’azione esecutiva.
La decisione si chiude con la compensazione integrale delle spese, giustificata dalla reciproca soccombenza: da un lato il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, dall’altro l’accoglimento dell’opposizione a precetto.
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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.





