fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  La contrazione reddituale per Coronavirus potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno ai figli?

La contrazione reddituale per Coronavirus potrebbe giustificare una riduzione dell’assegno ai figli?

Sì: la diminuzione dei redditi da lavoro a seguito del lockdown potrebbe giustificare una riduzione almeno temporanea del contributo di mantenimento verso i figli.

L’emergenza COVID-19 si è ripercossa anche sul diritto di famiglia e ha cambiato uno scenario che per molto tempo è stato rigido ovvero: chi voleva diminuire l’assegno di mantenimento doveva documentare di aver subito per un certo periodo di tempo di una contrazione dei propri redditi e poi agire in giudizio.

Questo principio non teneva conto che nella pratica, soprattutto per i lavoratori autonomi e professionisti, la prova della contrazione del reddito la si poteva fornire solo a distanza di molto tempo dal verificarsi della perdita economica dovuta alla crisi.

Certo è che colui che non ha la garanzia del posto fisso, e ha subito una importante contrazione del proprio reddito ovvero addirittura una completa interruzione di redditi non può attendere mesi o anni prima di essere autorizzato appunto a diminuire l’importo dell’assegno di mantenimento.

La scorsa estate la giurisprudenza di merito – il Tribunale di Monza (Trib. Monza Sez. IV  n. 908 del 14.7.2020) e iTribunale di Terni (ordinanza presidenziale 16.7.2020) –  si è fatta portatrice di questo bisogno con due dirsi provvedimenti che nel stabilire il mantenimento per i figli oltre ad altri elementi in fatto, hanno tenuto conto anche della circostanza che il padre libero professionista, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, avesse subito una drastica contrazione dei propri redditi.

La vicenda di Terni: “Nel giudizio di divorzio una moglie aveva chiesto al Tribunale l’aumento (da euro 350 a 400 mensili) dell’assegno di mantenimento per i figli a carico del marito, alla luce dei maggiori costi derivanti dalla necessità di essere aiutata nell’accompagnare i figli a scuola, non essendo supportata dall’ex marito nello svolgimento di tale attività. Il marito, parte resistente nel giudizio, avanzava richiesta  di  riduzione dell’assegno (da euro 350 a 150), dovendo sostenere i costi derivanti dal canone locazione della casa in cui si era trasferito a seguito dell’assegnazione alla moglie della casa familiare e avendo subito un’operazione che lo aveva costretto ad interrompere l’attività di libero professionista. Inoltre, egli allegava le difficoltà economiche generate dalla pandemia, in conseguenza della quale si è verificata un’interruzione dell’attività lavorative e una contrazione importante del reddito.

Il Tribunale, ritenuti documentati gli oneri sia per la spesa connessa al canone di locazione sia l’operazione chirurgica subita allegati dal marito, e preso atto che l’attività del padre consisteva nella consulenza a piccole aziende, che erano state quelle più colpite economicamente dalle conseguenze negative derivanti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha ritenuto verosimile che, quale libero professionista, avesse subito una contrazione reddituale diversamente dalla moglie lavoratrice dipendente presso una Pubblica Amministrazione, e in via provvisoria disponeva la riduzione ad euro 200 dell’assegno  perequativo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, riservandosi nel proseguo del procedimento la possibilità di  rideterminazione dell’assegno in caso di accertata ripresa dei livelli reddituali antecedenti del padre”.

Se desideri chiarimenti su questo argomento contattaci al numero 02.43982209 oppure invia una mail a studio@dinellalex.it

 

 

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.