GPA: no alla trascrizione dell’atto di nascita estero se la madre intenzionale muore prima della nascita della bambina.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La vicenda giunta all’esame della Corte di Cassazione (sentenza 7919 del 31 marzo 2026) riguarda un uomo, sposato con una donna, affetta da tumore con la quale nell’anno 2019 aveva avviato negli Stati Uniti un percorso di gestazione per altri, firmando un primo contratto ad agosto 2019.
Pochi mesi dopo, nell’ottobre, la moglie veniva a mancare ma il marito proseguiva il progetto e nel marzo 2020 firmava un nuovo contratto con la gestante.
Il tribunale statunitense pronunciava una sentenza di filiazione dichiarando genitori entrambi i coniugi, valorizzando il progetto procreativo originario, indipendentemente dal fatto che la madre intenzionale fosse deceduta.
A seguito della sentenza statunitense, il padre chiedeva in Italia la trascrizione dell’atto di nascita con indicazione di con entrambi i genitori ma l’ufficiale di stato civile trascriveva solo il padre, ritenendo non riconoscibile la maternità della moglie defunta.
Il padre ricorre al Tribunale di Brescia, poi alla Corte d’Appello, e infine in Cassazione.
Il Tribunale di Brescia, nel richiamare la pronuncia a Sezioni Unite n. 38162/22, rigettava il ricorso invocando il divieto di maternità surrogata e ricordando come sia, invece, ammissibile l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale – non praticabile, però, nel giudizio concreto visto il decesso della donna.
Anche la Corte d’appello confermava il rigetto del ricorso, precisando che non si potesse procedere all’adozione perché il consenso deve essere espresso successivo alla nascita e non poteva essere desumibile da un progetto procreativo e la bambina non aveva mai conosciuto la moglie del padre essendo nata due anni dopo il decesso della signora.
Secondo la Corte, la trascrizione avrebbe violato il divieto di surrogazione e avrebbe attribuito uno status senza legame biologico né affettivo.
L’uomo non si fermava e ricorreva in Cassazione affermando che nel caso di specie non fosse possibile procedere con l’adozione e, dunque, dovesse essere ammessa la trascrizione dell’atto estero: solo con ciò si sarebbe tutelato l’interesse della minore alla propria identità e storia personale. Nel ragionamento giuridico, l’uomo considerava che l’ordinamento italiano consente in altri casi la costituzione dello status anche senza relazione affettiva (presunzione di paternità, riconoscimento testamentario, figli incestuosi).
Ma anche la Cassazione rigetta il ricorso proprio per mancanza del consenso: la Corte osserva che la moglie aveva partecipato solo alla prima fase negoziale, ma non era stato ancora scelto definitivamente la gestante, non era iniziata la PMA, non era stato formato alcun embrione, nessun consenso era divenuto irrevocabile.
«Il consenso prestato dalla moglie […] si è limitato al primo atto del programma generativo e non è potuto proseguire.» Dunque non esisteva una volontà genitoriale giuridicamente rilevante.
Nata due anni dopo la morte della “madre”, non si era instaurata alcuna relazione affettiva da tutelare: «La moglie del ricorrente […] è rimasta sostanzialmente estranea al progetto genitoriale.»
La Cassazione, pertanto, conferma il rigetto della richiesta poiché la donna non aveva espresso un consenso “compiuto” e giuridicamente rilevante al progetto procreativo (NDR: neppure in un testamento!): aveva partecipato solo alla fase iniziale, quando non era ancora stata scelta la gestante, non era stato formato alcun embrione e non era iniziata la PMA. Dopo la sua morte, tutto il percorso era stato portato avanti dal marito da solo e, pertanto, questo significava che non si poteva parlare di una vera e propria volontà genitoriale della donna, perché il progetto non era arrivato a un punto tale da rendere il suo consenso irrevocabile o pienamente formato.
Secondo la Corte, attribuire la maternità alla moglie defunta significherebbe riconoscere una genitorialità senza legame biologico, senza relazione affettiva, senza un progetto procreativo giuridicamente perfezionato. «Si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico.»
Il padre aveva richiamato vari esempi in cui l’ordinamento riconosce la genitorialità anche senza una relazione effettiva (come la presunzione di paternità o il riconoscimento testamentario), ma la Corte spiega che in tutti quei casi esiste comunque un fondamento biologico o un progetto procreativo già avanzato. Qui, invece, manca tutto: non c’è biologia, non c’è relazione, e il progetto era ancora allo stadio iniziale.
La sentenza riconosce la delicatezza della situazione e la necessità di tutelare la bambina, ma afferma che questa tutela non può arrivare fino a creare uno status giuridico che non ha alcun fondamento nella realtà dei fatti. Rimangono possibili strumenti privatistici per mantenere un legame con la famiglia materna, ma non è possibile attribuire alla donna la qualità di madre nell’atto di nascita.
La decisione si inserisce nel solco delle Sezioni Unite del 2022 e conferma l’impostazione molto rigorosa dell’ordinamento italiano sulla gestazione per sostituzione: anche quando la vicenda è umanamente complessa, il limite dell’ordine pubblico resta invalicabile.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.





