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La riforma Cartabia incentiva negoziazione e mediazione familiare

(a cura della Dott.ssa Giulia Meneghelli)

La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione” (A. Einstein)

Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 novembre 2021 n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. 

Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, circa i procedimenti relativi alle famiglie e ai minori, prevedono tre fasi di attivazione:

Prima fase: il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni; la nuova formulazione dell’art. 403 c.c. (“Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minore”); la revisione delle norme sul curatore speciale del minore; la nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c. (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), nonché l’estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita. 

Seconda fase: entrerà in vigore entro il 30 giugno 2023 e avrà come obbiettivo quello di implementare il rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie – oggi di competenza del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni – con esclusione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e di adozione di minori, nonché quelli in materia di immigrazione.

In esecuzione alla legge delega, nei termini richiesti, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto legislativo n. 149/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022) che detta le nuove norme per tutti i procedimenti della crisi matrimoniale e genitoriale, superando l’attuale diversità di trattamento processuale tra figli nati in costanza di matrimonio e figli di genitori non sposati. 

Terza fase: prevede che entro il 31 dicembre 2024 sia istituito il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie – con relativa soppressione del Tribunale per i minorenni – articolato in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. Anche il Tribunale unico sarà composto da giudici togati ed onorari esperti. 

Una delle novità maggiormente qualificanti della Riforma – già in atto – è sicuramente quella di realizzare un modello di giustizia proiettato a superare la “logica avversariale dicotomica” tipica del processo, per favorire viceversa una modalità compositiva dei conflitti, tramite strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Guardando più da vicino gli istituti della Negoziazione assistita e della Mediazione familiare, notiamo come la Riforma abbia assegnato un ruolo significativo alla gestione negoziata della lite.

Ma andiamo con ordine. L’istituto della Negoziazione assistita è stato introdotto dal d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) al fine di definire le controversie in un contesto extraprocessuale, affidato esclusivamente alle parti e ai loro avvocati, il cui dovere deontologico è quello di “informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita” (ex art. 2, comma 7, d.l. 132/2014). Inizialmente tale istituto, in ambito familiare, trovava applicazione esclusivamente nei seguenti casi: 

  1. separazione personale; 
  2. cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
  3. scioglimento del matrimonio; 
  4. modifica delle condizioni di separazione e divorzio; 
  5. scioglimento delle unioni civili (ex art. 25, L. n. 76 del 2016) e relativa modifica delle condizioni assunte. 

Con la Riforma si è voluto però fare un passo avanti, e colmare quel vuoto di tutela normativa esistente in precedenza, estendendone l’ambito di applicazione (a partire dal 22 giugno 2022) anche ai casi di figli nati fuori dal matrimonio, che siano minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, disciplinandone le modalità di mantenimento. Così facendo, il legislatore – in un’ottica di valorizzare il più possibile le ADR (alternative dispute resolution) – incentiva la ricerca di una soluzione consensuale anche in quegli ambiti in cui fino ad oggi la Negoziazione assistita era preclusa.

Veniamo ora alla Mediazione familiare. Questa può essere definita come un percorso di chiarezza, mirato alla riapertura di un canale comunicativo, messo a disposizione della coppia in crisi, per discutere e programmare i diversi aspetti concreti della separazione o del divorzio.

Prima della riforma, la Mediazione familiare, sul piano legislativo, veniva menzionata con richiami sporadici e non coordinati e lasciava alla discrezione dei Tribunali più “illuminati” farne invito alle parti: art. 337-octies, comma 2, c.c per quanto riguarda la facoltà del giudice di prospettare la Mediazione ai coniugi e art. 6, comma 3, l. 162/2014 circa l’obbligo di informativa sulla Mediazione familiare richiesto agli avvocati nei confronti dei loro clienti.

Ma anche in questo caso la Riforma Cartabia ha deciso di conferire una dignità specifica a un istituto, quello della Mediazione familiare appunto, inteso come strumento complementare e integrativo della risoluzione della controversia.

Nello specifico il legislatore è intervenuto a disciplinare determinati aspetti relativi a:

  1. Informativa: con ilDecreto di fissazione dell’udienzadi comparizione delle parti, emesso a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il Giudice “informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare” (ex art. 473-bis.14 c.p.c).
  1. Invito ad esperire il tentativo di Mediazione familiare: “Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore…” (art. 473-bis.10 c.p.c).
  2.  Interruzione del percorso di Mediazione familiare in caso di notizia di abusi o violenze (art. 473-bis.43 c.p.c).
  3. Istituzione dell’elenco dei Mediatori familiari presso i Tribunali consultabili dalle parti in maniera da poter scegliere con più facilità il professionista con cui intraprendere il percorso

(ex art. 473-bis.10 c.p.c “…rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”).

Concludiamo con le parole della giurista e professoressa Marta Cartabia in occasione di un intervento sulla riforma della giustizia: “La nostra società ha un gran bisogno di imparare a ricomporre i conflitti … imparare a disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto – di qualunque natura esso sia – prima che deflagri, e offrire strumenti giuridici per farlo, oltre che un bene in sé, il più efficace contributo alla modernizzazione della macchina della giustizia che potremo consegnare alle generazioni future”. 

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