Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati: una misura utile, ma ancora da definire.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La notizia dell’imminente attivazione di un fondo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare ci dà l’occasione per far emergere un problema concreto, spesso sottovalutato: la crisi della coppia può produrre, per il genitore che lascia l’abitazione familiare di cui è proprietario o comproprietario, un’improvvisa duplicazione dei costi abitativi.
Fermo l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, spesso il genitore che lascia la casa familiare di cui è proprietario si trova costretto da una parte a continuare a sostenere le spese di tale abitazione (si pensi al mutuo e alle spese condominiali ordinarie) e dall’altra a sostenere le spese per una nuova sistemazione, possibilmente idonea anche a consentire una relazione effettiva e continuativa con i figli, in termini di distanza dall’abitazione in cui i figli sono collocati e in termini di dimensioni.
Spesso, il genitore che lascia la casa familiare ha impiegato le proprie risorse economiche nell’acquisto di tale abitazione e non è in grado di poter reperire una soluzione abitativa ove esercitare in modo adeguato il diritto di visita.
L’assegnazione della casa familiare al genitore prevalentemente collocatario dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non ancora indipendenti assolve alla funzione principale di tutelare l’interesse della prole alla continuità dell’ambiente domestico. È quanto emerge dall’art. 337-sexies c.c., secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli; dello stesso provvedimento il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
La conseguenza è duplice. Il genitore non assegnatario non può considerare l’assegnazione come un trasferimento definitivo e irrilevante sul piano economico, questa inciderà sulla quantificazione complessiva del contributo dovuto per i figli. Al tempo stesso, la perdita della disponibilità della casa familiare può rendere attuale una specifica esigenza abitativa del genitore non collocatario, soprattutto quando la nuova abitazione sia necessaria per esercitare concretamente i tempi di permanenza dei figli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mantenimento dei figli comprende anche la componente abitativa, oltre a quella alimentare e di vestiario.
In questo quadro, il fondo annunciato presenta una funzione diversa e complementare rispetto agli strumenti civilistici: secondo quanto riportato, il contributo statale coprirebbe il 50 per cento del canone di locazione in favore del genitore non assegnatario della casa familiare, entro il limite massimo di 6.000 euro annui, per una dotazione complessiva di 60 milioni di euro in tre anni.
Presupposti per richiedere il beneficio sono: avere almeno un figlio a carico, avere un reddito rilevante Irpef di €35.000,00, essere in regola coi versamenti del mantenimento, essere intestatario di un regolare contratto di affitto e di non essere proprietario di altri immobili nel raggio di 50 km dalla vecchia abitazione. Il contributo non sarà cumulabile con altri sussidi per l’affitto e la domanda potrà essere presentata online.
La misura può dunque essere salutata con favore, ma non dovrebbe essere presentata come già pienamente operativa. Finché non saranno adottati il provvedimento attuativo, le modalità di riparto delle risorse, il procedimento telematico e i criteri di priorità, gli interessati non dispongono ancora di un diritto concretamente esercitabile al contributo.
È evidente, però, che la questione abitativa dei genitori separati non si risolve soltanto con un contributo economico, ma è altresì necessario che negli accordi di separazione o nei provvedimenti si tenga conto dell’impoverimento del genitore che lascia la casa familiare.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.





