fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO PENALE   /  Grooming, l’adescamento del minore: come riconoscerlo e come punirlo
grooming

Grooming, l’adescamento del minore: come riconoscerlo e come punirlo

(a cura dell’Avv. Stefania Crespi)

Tempo fa su Facebook circolava un video in cui un ragazzo con un bellissimo cucciolo di Golden retriever si trovava in un parco giochi pieno di bambini. Egli si avvicinava, parlava con loro e cercava di convincerli a seguirlo per vedere altri cagnolini. Alcuni andavano via con lui, altri raggiungevano la mamma preoccupati. Si trattava di un “esperimento sociale”: il ragazzo aveva prima parlato con le madri, spiegando il fine di tale prova, ossia valutare se i bambini fossero o meno spaventati dallo sconosciuto o, se al contrario, tranquilli, sarebbero caduti nella trappola di quello che viene definito il “grooming” o “child grooming”, che deriva dal vocabolo inglese groom, ossia ‘curare’, prendersi cura, allenare e preparare una persona per uno scopo determinato; si tratta di un vero e proprio adescamento di minori, attraverso svariate azioni rivolte a creare fiducia, tramite una manipolazione psicologica, che consente di giungere al completo controllo dello stesso, per poi abusarne sessualmente.

L’adescamento viene definito “a condotta camaleontica” perché si concretizza – in un intervallo temporale medio-lungo – in condotte apparentemente consentite ed inoffensive, per poi sfociare nell’illeceità con il raggiungimento dello scopo.

Il groomer utilizza varie tecniche di adescamento, come ad esempio il “face-to-face grooming”, ossia quello effettuato personalmente, quando conosce già la vittima, perché parente o amico di famiglia, oppure quando lo sconosciuto crea col tempo un rapporto di “amicizia” col minore; quando, invece, l’adescamento avviene in rete, si parla di “child grooming online”.

Il “groomer on line” si “mimetizza”, creando falsi profili o avvicinandosi alle vittime attraverso piattaforme di gioco, fingendo di essere un coetaneo.

Contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori è stata stipulata  il 25 ottobre 2007 la Convenzione di Lanzarote, con cui gli Stati firmatari si sono impegnati a punire con reati specifici l’attività sessuale con bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile, oltre a prevedere misure di prevenzione allo sfruttamento sessuale dei minori.

Nel Regno Unito, primo paese ad introdurre il grooming come reato, è punita ‘ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente‘; in Australia, Canada e in alcuni Stati americani viene vietata l’instaurazione di una comunicazione, anche attraverso internet, rivolta a “sedurre” ed abusare sessualmente di un minore.

In Italia la legge n. 172/2012 ha dato esecuzione alla Convenzione citata, inserendo l’art. 609 undecies c.p., secondo cui chiunque, allo scopo di commettere i reati indicati “adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Ai fini dell’integrazione del reato non è necessario che l’adescamento si realizzi e, se dovesse verificarsi, vi sarebbe l’applicazione di una circostanza aggravante; inoltre le persone offese possono essere solo i minori degli anni sedici; infine, il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale del minorenne.

Con la norma in esame si è deciso di punire il groomer nella prima fase dell’adescamento, quella cioè rivolta alla creazione di un rapporto di fiducia, purché finalizzato ad atti sessuali.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7006/2018 analizzò il caso di adescamento e di atti sessuali con una minore di anni 14 da parte di un uomo, che finse di avere 17 anni, creò un profilo falso su Facebook e consumò un rapporto sessuale con lei; l’uomo confessò, ma sostenne di essersi innamorato della ragazzina.

Per la Cassazione furono essenziali alcuni elementi come la modalità subdola dell’adescamento tramite il falso profilo Facebook, la confessione del condannato ed il fatto che la minore fosse “soggiogata da un uomo più grande”: pertanto, nessuna importanza venne attribuita al sentimento provato dal condannato per la minore.

La Suprema Corte con la sentenza n. 43697/2019 – relativa ad uomo che aveva adescato in un parco pubblico, con artifici e lusinghe, due adolescenti, allo scopo di commettere violenza sessuale – stabilì che il solo movente sessuale della condotta non consentiva, in assenza dell’accertamento dell’intenzione dell’imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell’art. 609 undecies c.p., di ritenere sussistente il dolo specifico “costituito dalla volontà di realizzare una determinata condotta, cioè l’adescamento attraverso l’opera di captazione della fiducia del minore tramite artifici, lusinghe o minacce, al fine di commettere un’altra condotta, costituente a sua volta reato”. E’ necessario, quindi, che l’agente si prefiguri che la sua opera di acquisizione della fiducia del destinatario della condotta sia finalizzata alla commissione di un delitto di violenza sessuale o al compimento di atti sessuali con un minore, aventi rilevanza penale.

Successivamente con la sentenza n. 25431/2020 la Cassazione ha sottolineato come la norma in esame sanzioni penalmente non qualsivoglia attività di adescamento di un minore, ma solo quella che abbia la finalità di consentire – o quanto meno facilitare – la realizzazione di una delle condotte criminose specificamente elencate nella stessa.

Con la pronuncia n. 25266/2020 gli Ermellini hanno, invece, stabilito le differenze tra adescamento e violenza sessuale: la violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, è integrata, tutte le volte in cui gli atti sessuali coinvolgano la “corporeità sessuale della persona offesa” e siano finalizzati e idonei a nuocere alla libertà individuale.  

Pare opportuno ricordare che l’art. 609 sexies c.p. stabilisce che il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile: nei casi di adescamento “online”, l’agente potrebbe non essere a conoscenza della reale età della vittima (perché questa potrebbe mentire) e, quindi, potrebbe invocare l’ignoranza inevitabile.

Importante anche all’art. 609-duodecies c.p. che prevede una circostanza aggravante per i reati in materia sessuale che sono stati consumati attraverso l’uso di mezzi informatici volti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti informatiche.

Author Profile
Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.