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La pensione di reversibilità dopo la legge Cirinnà

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Nell’ambito dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità e in particolare dei soggetti legittimati a beneficiarne, la Corte di Cassazione si è di recente espressa con riferimento, questa volta, alle unioni civili.

Innanzitutto, occorre chiarire come tra i soggetti aventi diritto a percepire la pensione di reversibilità, o una quota di essa, la legge elenca: il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato, la parte di un’unione civile, i figli e coloro i quali sono ad essi equiparati, i nipoti, i genitori e infine i fratelli celibi e le sorelle nubili. L’elenco così come predisposto dal legislatore è coerente con la funzione cui assolve la pensione di reversibilità costituendo una garanzia per prossimo congiunto superstite di un’esistenza libera e dignitosa.

Tra i beneficiari risultano, ma solo a partire dal 2016, per il tramite dell’introduzione della legge Cirinnà, i componenti di un’unione civile. Nell’ambito di tale tema, la Corte d’Appello di Milano investita della questione e con riferimento ad un caso antecedente la promulgazione della legge 76/2016, ha sostenuto come la pensione di reversibilità dovesse essere riconosciuta anche a favore del superstite di una coppia omosessuale sebbene non unita civilmente. Ciò veniva motivato sulla base della funzione espletata dalla stessa pensione e di cui si è detto sopra nonché dal rilievo e valore costituzionale che avevano iniziato ad assumere tutte le formazioni sociali che ricevevano espresso riconoscimento ai sensi dell’articolo 2 Cost. In altre parole, si sosteneva come all’interno di ogni formazione sociale e quindi anche all’interno di coppie formate da membri dello stesso sesso venisse favorito il libero sviluppo della persona nella vita sociale meritevole di tutela al pari delle unioni matrimoniali.

Tuttavia, avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione Inarcassa (la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti) adducendo tra i motivi del ricorso come solo a partire dal 2016, e non anche prima, fosse stata annoverata tra i legittimati a ricevere la pensione di reversibilità la parte superstite di un’unione civile. Si aggiungeva, inoltre, con un secondo motivo di ricorso la violazione dell’art. 23 della l. 87/1953 non potendosi ammettere l’estensione alle coppie omosessuali, esclusivamente riconosciute (ante 2016) quali formazioni sociali tutelate dall’articolo 2 Cost., dei principi afferenti l’erogazione della pensione di reversibilità.

La Corte Costituzionale con la sentenza 24694/21 riteneva il ricorso presentato da Inarcassa fondato. I Giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto come la normativa prevista all’interno della legge 6 del 1981 nonché i successivi regolamenti adottati direttamente da Inarcassa prevedevano come la pensione potesse essere erogata a favore del solo coniuge o dei figli del professionista. Considerato che l’equiparazione dello status di coniuge è avvenuta solo nel 2016 ad opera della legge Cirinnà, la Suprema Corte di Cassazione, respingeva il ragionamento estensivo condotto dalla Corte Territoriale di Milano al fine del riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del partner superstite unito civilmente.

Tuttavia la vicenda, hanno sostenuto gli Ermellini, trovava il proprio fondamento in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 76/2016 e per questo non applicabile al caso di specie – “la convivenza del controcorrente con il relativo partner si è svolta interamente come convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della – posteriore – legge n. 76 del 2016”.

Quanto all’interpretazione estensiva basantesi sulla rilevanza costituzionale che ogni formazione sociale trova ai sensi dell’art. 2 Cost., i Giudici di legittimità hanno tratto spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 461/2000 che “ha negato l’incostituzionalità delle norme che non riconoscono la pensione di reversibilità in tali situazioni di fatto, affermando che non può dirsi violato nemmeno il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana e ciò perchè la riferibilità dell’art. 2 Cost. anche alle convivenze di fatto, purchè caratterizzate da un grado accertato di stabilità, non può far dimenticare che le esigenze solidaristiche devono pur sempre essere calibrate in sede legislativa e non già nel giudizio di legittimità costituzionale”.

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento ha quindi ritenuto come la conclusione cui è giunta la Corte d’Appello fosse infondata poiché non suffragata da un riferimento normativo che ne determinasse la legittimità, in questo caso retroattiva.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.