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Negata l’assegnazione della casa familiare se il figlio non vi ha mai vissuto

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 24728/2021 ha escluso l’assegnazione alla moglie della precedente “casa familiare” dal momento che la figlia non vi aveva mai vissuto e ha ribadito che “la conservazione dell’habitat domestico, in cui si articolano la vita familiare, gli interessi e le abitudini, è consentita solo nell’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.”

Il caso, oggi in esame, trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila che aveva rigettato l’appello incidentale formulato da una madre, collocataria della figlia minore, contemplante la richiesta di assegnazione della casa familiare sita nel capoluogo abruzzese.

La Corte D’Appello, nel rigettare la domanda, aveva evidenziato che l’abitazione avesse avuto funzione di centro di aggregazione familiare solo nei primi due anni di matrimonio della coppia e, quindi, prima della nascita della figlia, quando ormai la famiglia si era già trasferita in Tarquinia a causa del terremoto che aveva colpito la città de L’Aquila. La minore, pertanto, era cresciuta e aveva radicato i propri legami affettivi nell’abitazione di Tarquinia.

Avverso tale Sentenza la madre proponeva ricorso per Cassazione attraverso cinque motivi:

– la Corte D’Appello non aveva considerato che se non vi fosse stato il terremoto del 2009 la coppia non avrebbe lasciato la casa familiare sita in l’Aquila;

– la casa di Tarquinia non aveva mai rappresentato centro di affetti e legami familiari;

– la Corte D’Appello non aveva considerato che la coppia aveva concordato il rientro nell’abitazione di l’Aquila per il 2016, quando sarebbero terminati dei lavori di ristrutturazione ulteriori e il padre della minore sarebbe ritornato da una missione all’estero;

– I giudici di merito non avevano ammesso la prova per testi che avrebbe provato la volontà di entrambi i coniugi di continuare a considerare come “casa familiare” quella sita in l’Aquila;

– la Corte d’Appello aveva errato nella qualificazione giuridica della nozione di casa familiare contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 3331/2016.

I Giudici di legittimità ritenevano, tuttavia, tutti i motivi infondati.

Tra le motivazioni gli Ermellini osservano, in via preliminare, che l’337 sexies comma 1 c.c. indica quale criterio prioritario per l’assegnazione della casa coniugale l’interesse della prole, volendosi tutelare l’interesse dei figli, dopo la crisi matrimoniale, a continuare a vivere nell’ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell’ambiente domestico in funzione del mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.

Inoltre, viene evidenziano come i Giudici di legittimità hanno più volte precisato che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’ esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

Nel caso in esame gli Ermellini rilevano che, in base alla ricostruzione fornita dalla Corte d’Appello, sebbene sino all’anno del terremoto del 2009 la coppia per due anni aveva adibito a casa familiare quella de l’Aquila, successivamente a tale tragico evento la coppia era stata costretta a trasferirsi a Tarquinia, dove la figlia era nata nel 2011 e, pertanto, la famiglia per ben 7 anni aveva vissuto a Tarquinia, dove aveva potuto contare su riferimenti familiari.

Alla luce di tali circostanze, pertanto, sebbene il trasferimento non fosse dovuto a una scelta condivisa dei coniugi ma a una causa di necessità questo ha fatto sì che per la minore quella de l’Aquila non abbia mai costituito l’ “habitat domestico” con conseguente non configurabilità dell’esigenza posta a fondamento del prioritario criterio di assegnazione della casa coniugale previsto dalla Legge, ovvero quello di tutelare i figli alla continuità dell’ambiente domestico.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è stato rigettato. 

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.