Riconoscimento giudiziale di paternità e risarcimento del danno: il risarcimento del danno scatta anche senza la prova del trauma.
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione della figura genitoriale non richiede una prova rigorosa o una certificazione clinica del disagio subito, poiché la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione integra un illecito civile che può essere accertato dal giudice anche solo attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
È questo il principio innovativo sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7193 pubblicata il 25 marzo 2026, la quale chiarisce che il diritto alla bigenitorialità è un pilastro fondamentale dell’identità personale e che la sua negazione, da parte di un genitore consapevole, costituisce di per sé un fatto dal quale è possibile desumere un’alterazione negativa della vita del figlio. La Corte ha così respinto la tesi secondo cui per ottenere un risarcimento sarebbe necessaria la dimostrazione di un trauma psichico manifesto o di un danno biologico documentato. Al contrario, la privazione del legame affettivo e dell’assistenza morale comporta scelte, rinunce e opportunità diverse da quelle che il minore avrebbe potuto avere in un contesto familiare completo, e tale pregiudizio può essere ravvisato valorizzando le massime di comune esperienza che riconoscono nell’assenza di un genitore un evento oggettivamente idoneo a incidere sullo sviluppo armonico della personalità.
Il caso oggi oggetto di commento trae origine dal ricorso depositato da una madre che aveva citato in giudizio il padre naturale della figlia per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e la condanna dell’uomo al pagamento del mantenimento arretrato e futuro, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla ragazza per il mancato riconoscimento.
Nelle more del procedimento l’uomo riconosceva spontaneamente la figlia e pertanto, cessata la materia del contendere, il Tribunale di Firenze emetteva sentenza con cui condannava il padre a rimborsare alla madre in via di regresso l’importo di € 37.484,00 e poneva a carico dell’uomo l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento mensile di € 300,00. Veniva invece rigettata la domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Preso atto della decisione di primo grado madre e figlia, ormai divenuta maggiorenne, proponevano appello avanti la Corte territoriale di Firenze a cui chiedevano l’aumento del contributo al mantenimento della figlia, stante l’enorme disparità reddituale con il padre, nonché il risarcimento del danno endofamiliare.
In parziale accoglimento del ricorso presentato dalle due donne, la Corte d’Appello rideterminava l’assegno di mantenimento in € 400,00 mensili, motivando tale scelta sulla base di una presunta parità dei redditi da lavoro tra i genitori e valorizzando solo marginalmente la titolarità di un patrimonio immobiliare in capo al padre. Quanto alle spese pregresse, la Corte territoriale confermava una liquidazione equitativa basata sui parametri del primo grado. Sotto il profilo risarcitorio invece, i giudici di secondo grado rigettavano integralmente la domanda, sancendo che non vi fosse prova concreta del pregiudizio subito dalla figlia nelle proprie relazioni sociali o nella propria salute mentale, ritenendo non sufficiente la mera assenza del genitore per integrare un danno non patrimoniale.
Avverso tale sentenza, la madre e la figlia proponevano ricorso per Cassazione, articolando diverse censure relative alla violazione dei criteri di riparto dell’onere del mantenimento e alla mancata applicazione dei principi in materia di danno presunto. La Suprema Corte, accogliendo i motivi di ricorso, ha preliminarmente censurato l’iter logico della Corte territoriale in merito alla quantificazione dell’assegno ordinario. I giudici di legittimità hanno ribadito che il dovere sancito dall’art. 147 c.c. impone una valutazione che non può limitarsi sulla sola documentazione fiscale, ma deve indagare le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio complessivo. Il giudice di merito ha l’obbligo di accertare le specifiche esigenze del figlio rapportandole al reale stile di vita consentito dalle sostanze paterne. Secondo gli Ermellini pertanto, la Corte d’Appello era dunque incorsa in errore operando una scelta discrezionale priva di un effettivo riscontro istruttorio sulle capacità economiche dell’onerato.
La Corte di Cassazione accoglieva anche l’ulteriore doglianza sollevata dalle ricorrenti in relazione al rimborso delle spese anticipate dalla madre, ossia il cosiddetto diritto di regresso. Gli Ermellini infatti hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello sul punto apparisse contraddittoria, avendo definito congrua una somma pur riconoscendo l’errore logico compiuto dal Tribunale nella sua determinazione. Viene chiarito che l’equità non può essere utilizzata come strumento per sanare vizi applicativi della legge, ma deve rappresentare il criterio sussidiario per quantificare importi non diversamente determinabili dopo un rigoroso esame delle prove.
Il principio di maggiore rilevanza espresso dall’ordinanza riguarda la risarcibilità del danno da privazione del rapporto genitoriale. La Suprema Corte ha affermato che il diritto alla bigenitorialità costituisce un elemento costitutivo dell’identità personale e la sua violazione integra un illecito civile di natura permanente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non è necessaria la prova di un trauma clinico o di una patologia. La perdita dell’assistenza morale e affettiva del genitore consapevole costituisce un fatto noto dal quale il giudice può e deve desumere, attraverso il ragionamento presuntivo, l’esistenza di un pregiudizio non patrimoniale. Il danno risiede proprio nell’aver dovuto affrontare le tappe della crescita senza il sostegno di una delle due figure di riferimento, con conseguente alterazione delle dinamiche relazionali e personali del figlio.
In conclusione, la Suprema Corte ha riaffermato che la responsabilità genitoriale sorge al momento della nascita e che il mancato riconoscimento consapevole genera obblighi che non possono essere liquidati in modo simbolico o forfettario. L’accento posto sulla valutazione globale del patrimonio e sulla presunzione del danno endofamiliare rappresenta un monito contro le decisioni che riducono i diritti del figlio a un mero calcolo contabile. La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi, provvedendo a una nuova e più congrua quantificazione sia del mantenimento che del risarcimento dovuto per la prolungata assenza della figura paterna.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.





