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Non perde l’affidamento del figlio il padre che vive lontano

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Non perde l’affido condiviso il padre che non vede il figlio perché abita in una città lontana da quella della madre e ciò è dovuto a motivi economici o di lavoro. Questo il principio sancito dalla recente ordinanza della Cassazione, la n. 35253/2023 del 18 dicembre 2023.

Il caso di cui trattasi trae origine dal decreto del Tribunale di Alessandria che in un procedimento per l’affidamento di una minore nata fuori dal matrimonio disponeva l’affidamento esclusivo della bambina alla madre con un contributo al mantenimento per il padre pari ad € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il padre proponeva reclamo avverso il provvedimento chiedendo l’affidamento condiviso della figlia, pur non contestando il collocamento della minore presso la madre, e la riduzione del contributo al di lei mantenimento.

La Corte D’Appello di Torino chiedeva ai Servizi Sociali una relazione di aggiornamento al fine di verificare se potevano essere ripristinati i rapporti padre-figlia e all’esito respingeva il reclamo paterno osservando che dall’istruttoria era emerso che il padre non aveva alcun intento di riavvicinarsi alla figlia dal momento che lo stesso aveva dichiarato che non poteva rispettare il calendario di incontri per ragioni di lavoro con conseguente delusione della minore, non accoglieva la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia e condannava il padre ex art 96 III comma c.p.c.

Avverso la suddetta decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva che dall’esame delle relazioni dei Servizi Sociali su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello, era stato considerato solo marginalmente il principio del diritto alla bigenitorialità. Il ricorrente deduceva che, sebbene avesse manifestato dei problemi agli incontri con la figlia per ragioni di lavoro, ciò non rappresentava una chiusura assoluta e definitiva ma una scelta dipesa da motivi contingenti attuali che sperava potessero essere superati nel più breve tempo possibile. I Servizi, al contrario, si erano basati sull’apparente rifiuto del padre di incontrare la figlia senza tenere in considerazione la travagliata vicenda familiare. Inoltre, i Servizi non si erano attivati per proporre incontri in Spazio Neutro o differenti modalità per permettere un riavvicinamento tra padre e figlia.

Osservava, infine, che i Servizi non avevano tenuto in considerazione le vicende pregresse che avevano reso problematico il rapporto tra padre e figlia e cioè che inizialmente la minore era stata affidata al nonno paterno, accusato dalla madre di violenza sessuale, denuncia poi archiviata e la madre condannata per calunnia.

Con il secondo motivo deduceva la nullità del provvedimento per avere la Corte motivato in maniera apparente sulla richiesta di riduzione del contributo mensile per la figlia.

Con il terzo motivo lamentava che la Corte non aveva disposto CTU sulla minore nonostante la richiesta fondata sulla problematica situazione vissuta dalla stessa sin dalla prima infanzia.

Con il quarto motivo deduceva che la condanna ex art 96 III comma c.p.c. in favore della madre della minore configurava una punizione per il solo fatto di nutrire perplessità a sostenere momentaneamente viaggi con i costi per le trasferte, per incontrare la figlia.

La Suprema Corte analizzava i quattro motivi congiuntamente e li riteneva tutti fondati.

Nelle motivazioni gli Ermellini ribadiscono che costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.

Le limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità. 

Nel caso di specie, la Corte di merito, tramite l’accertamento condotto dai Servizi ha rilevato che gli ostacoli al mantenimento della relazione familiare tra padre e figlia sono legati anche a questioni di natura pratica, dovute alla distanza tra le abitazioni in due città diverse, al fatto che il padre svolge un lavoro che prevede turni di reperibilità e a problematiche di tipo economico; a fronte di ciò ha rilevato anche che la minore desidera riallacciare e mantenere i rapporti con il padre, ma richiede affidabilità e serietà di intenti.

Era quindi compito del giudice di merito e dei servizi sociali, una volta rilevati alcuni ostacoli materiali che si frapponevano ad unadeguato mantenimento della relazione familiare del padre con la figlia, attivarsi per rimuovere tali ostacoli, mentre non risulta che siano state adottate misure adeguate perché il servizio sociale si è limitato ad organizzare incontri nella città di residenza della minore senza tenere in considerazione delle difficoltà logistiche ed economiche espresse dal padre. Ugualmente sul veramente delle misure di sostegno morale, poiché non risulta che sia stato offerto al padre e alla figlia un adeguato e mirato supporto psicologico propedeutico al ripristino degli incontri.

Sul veramente economico, la Corte di merito afferma che il ricorrente, pur avendo uno stipendio molto modesto, “potrebbe svolgere ulteriori lavori per incrementare il proprio reddito”; la valutazione è formulata in termini ipotetici senza concreti riscontri e senza tenere conto di quelle che sono le effettive modalità di svolgimento del lavoro del ricorrente.

Ulteriormente censurabile è la decisione che il giudice d’appello abbia ritenuto sussistente una forma di abuso processuale in quanto avrebbe introdotto il ricorso generando aspettative nella minore a fronte poi di un diniego motivato da “mere esigenze logistico-lavorative”, senza approfondire se dette esigenze logistiche o lavorative fossero serie ed effettive oppure pretestuose.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per la valutazione della richiesta paterna di affidamento condiviso. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.