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SE LA SUOCERA È AGGRESSIVA CON LA NUORA NON PUÒ VEDERE I NIPOTI

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

La nonna che, dopo essere stata aggressiva con la nuora davanti ai nipoti, si è anche rifiutata di sottoporsi alle valutazioni della CTU, non può frequentare i nipoti.

Questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 9281/2024 pubblicata in data 8 aprile 2024.

Il caso prende le mosse dalla decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva rigettato il ricorso presentato dalla nonna paterna volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti.

La nonna reclamava il suddetto decreto che, però, veniva anch’esso rigettato.

I Giudici di merito osservavano che era stata disposta una CTU volta ad accertare, con riguardo alla personalità della nonna, la sussistenza di gravi motivi che inducessero ad escludere tali rapporti con i nipoti, che avrebbero anche potuto compromettere il corretto sviluppo psicofisico dei minori e gli eventuali interventi terapeutici necessari per facilitare i rapporti, ma la nonna si era rifiutata di sottoporsi alla suddetta consulenza.

 La Corte d’Appello rilevava che il Tribunale aveva correttamente rigettato il ricorso, alla luce del diniego opposto dalla reclamante di sottoporsi alla CTU; dalle numerose relazioni dei Servizi sociali non era emerso nessun significativo contributo che la nonna avesse fornito o potesse fornire al sereno sviluppo psicofisico dei nipoti (considerando al riguardo anche le varie violazioni, da parte della nonna, delle regole fissate dai Servizi sociali nell’organizzazione degli incontri); il sempre maggior disagio nell’incontrare la nonna; né era possibile stigmatizzare il comportamento della madre dei minori la quale, pur accompagnando sempre puntualmente i figli agli incontri organizzati, si era fatta portavoce del disagio di costoro nell’incontrare la nonna.

La nonna ricorreva per Cassazione.

Gli Ermellini esaminano congiuntamente i primi sei motivi, poiché tra loro connessi, e li ritiene tutti inammissibili.

La Suprema Corte sostiene, infatti, che essi sono diretti a riesaminare i fatti accertati e a ribaltare l’interpretazione della Corte d’Appello sull’inadeguatezza della nonna paterna a coltivare rapporti con i nipoti, valorizzando l’ingiustificato diniego di sottoporsi alla CTU.

Dalla espletata CTU, infatti, si desume il rilevante disagio sofferto dai tre minori nell’incontrare la nonna, con un espresso riferimento, da parte di uno dei minori all’aggressione subita dalla madre da parte della stessa nonna.

La CTU era stata dunque disposta al fine di accertare, con riguardo alla personalità della nonna, la sussistenza di gravi motivi che inducessero ad escludere tali rapporti con i nipoti, che avrebbero anche potuto compromettere il corretto sviluppo psicofisico dei minori.

La Corte d’appello, aveva valorizzato l’ingiustificato diniego espresso dalla ricorrente all’esame della CTU, quale espressione del suo sostanziale disinteresse alla possibilità di accertare l’esistenza di eventuali linee comportamentali e terapeutiche, utili alla ricostruzione del rapporto con i minori. Inoltre, dalle numerose relazioni trasmesse dai Servizi sociali non era emerso alcun significativo contributo che la nonna paterna avesse fornito o potesse fornire al sereno progredire del suo rapporto con i nipoti.

Né poteva stigmatizzarsi il comportamento della madre, la quale, pur accompagnando sempre i figli agli incontri organizzati dai Servizi Sociali, si era fatta portavoce del disagio di costoro nell’incontrare la nonna.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.