Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  La moglie proprietaria della casa familiare non deve restituire somme ricevute dall’ex coniuge per acquisto e ristrutturazione.

La moglie proprietaria della casa familiare non deve restituire somme ricevute dall’ex coniuge per acquisto e ristrutturazione.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Con la sentenza n. 3123/2023 pubblicata in data 1° settembre 2026 il Tribunale Ordinario di Firenze conferma il principio secondo cui le somme elargite o accreditate da un coniuge su un conto corrente cointestato durante la convivenza matrimoniale si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ex articolo 143 c.c., e non sono ripetibili, difettando la prova di un autonomo contratto di mutuo o dell’assenza di una giusta causa.

La vicenda trae origine dal dall’atto di citazione promosso dall’ex marito nei confronti della ex moglie, al fine di sentir accertare l’esistenza di un contratto di mutuo infruttifero intercorso tra le parti in occasione dell’acquisto e della ristrutturazione di un immobile di proprietà della convenuta. L’attore assumeva di aver finanziato l’acquisto immobiliare e le relative opere di ristrutturazione mediante l’alimentazione esclusiva di un conto corrente cointestato, alimentato sia dai propri emolumenti lavorativi sia da somme provenienti dalla propria famiglia d’origine, tra cui un accredito da parte della sorella e ne chiedeva, pertanto, la restituzione. Inoltre l’attore affermava di aver prestato al suocero una somma di denaro che la figlia si era impegnata a restituire.

In via subordinata, l’attore chiedeva di accertare l’ingiustificato arricchimento della convenuta con conseguente condanna al pagamento di un indennizzo di pari importo.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva quanto al prestito effettuato dall’ex marito al di lei padre e negando l’esistenza di alcun contratto di mutuo. La convenuta evidenziava che l’utilizzo delle somme era avvenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione familiare e che ella si era dedicata prevalentemente all’accudimento della casa e dei figli, consentendo al marito di svolgere l’attività lavorativa.

Il Tribunale adito respinge integralmente le domande attoree.

Il giudice di merito ribadisce preliminarmente che, in relazione alla dazione effettuata a favore del suocero, la domanda è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, non potendo il contratto di mutuo avere effetti se non fra le parti stipulanti.

Quanto alle ulteriori somme azionate a titolo di mutuo infruttifero tra coniugi, il Tribunale richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ., sez. III, 28/04/2026, n. 11486) secondo cui l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo di restituzione, non potendo l’esistenza del mutuo desumersi dalla mera consegna di assegni o denaro.

Nel caso di specie, l’attore non ha fornito alcuna prova dell’accordo negoziale volto a istituire un obbligo restitutorio, risultando peraltro il conto alimentato anche da liberalità della sorella dell’attore e fondandosi la documentazione prodotta su un manoscritto privo di data certa e sottoscrizione.

Anche con riguardo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c., la pronuncia si pone in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 8/04/2026, n. 8793), evidenziando che le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per realizzare un progetto di vita comune si presumono adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e sono irripetibili perché sorrette da giusta causa. L’istruttoria ha infatti dimostrato che la casa acquistata costituiva la residenza familiare e che la convenuta si dedicava in via principale all’accudimento della famiglia e dei figli, componente essenziale e paritetica che giustifica causalmente gli esborsi del coniuge senza che vi sia spazio per pretese restitutorie o indennitarie.

Alla luce delle suddette motivazioni il Tribunale di Firenze ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva per la quota relativa al terzo e ha respinto le domande dell’attore condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.