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Revocato l’assegno divorzile se l’ex coniuge riceve un’eredità

(A cura dell’Avv. Anna Rossi Scarpa Gregorj)

Cosa succede nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile riceve un’eredità consistente?

Gli spetterà ancora l’assegno ovvero tale accadimento potrà essere causa di riduzione o revoca dello stesso?

Con l’ordinanza n.18777 del 2 luglio 2021, la Cassazione si è pronunciata su tale circostanza respingendo il ricorso di una donna contro l’ex marito che aveva ottenuto la revoca dell’assegno divorzile che le corrispondeva, in quanto erano cambiate le di lei condizioni a seguito dell’accettazione di una cospicua eredità a suo favore.

A sostegno della decisione la Cassazione ha affermato che la situazione patrimoniale ed economica della signora aveva subito un miglioramento a fronte di una cospicua eredità ricevuta dallo zio corrispondente all’incirca all’ammontare dell’assegno divorzile calcolato per un tempo di 20 anni.

Il marito, infatti, chiedeva l’applicazione dell’art. 9 della Legge n. 898 del 1970 (Legge sul divorzio) che prevede la possibilità per il Tribunale – qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – di disporre su istanza di parte la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.

La signora resisteva adducendo che la Corte d’Appello di Messina non aveva tenuto conto, nel determinare la revoca dell’assegno divorzile, di alcuni cespiti immobiliari del marito e del tenore di vita matrimoniale.

La Suprema Corte ha ribadito che tali circostanze del marito non potevano essere considerate nuove, bensì mere modifiche della composizione del patrimonio e, come tali, non potevano essere conteggiate.

Al contrario l’eredità ricevuta dalla moglie è, a tutti gli effetti, circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento di cui il marito domandava la revisione, circostanza che incide sulle condizioni economiche della donna e che diviene incremento patrimoniale.

Per tale motivo, la Corte ha statuito che qualora muti la situazione patrimoniale del beneficiario all’assegno, accertata in concreto dal giudice come rilevante, – nel caso di specie il valore dell’eredità corrispondeva a 20 anni di assegno divorzile –l’assegno potrà essere ridotto o revocato a seguito dell’accrescimento patrimoniale.

La giurisprudenza sembra sempre più orientata a valutare nel complesso la situazione dell’avente diritto all’assegno considerando tutti i fatti sopravvenuti e provati come incidenti.

In merito poi al “tenore di vita”, che la ex moglie adduceva che non fosse stato valutato dalla Corte d’Appello, la Cassazione ha ribadito che, alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte con la celebre sentenza 18287 del 2018, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto potendo trovare applicazione il criterio perequativo – compensativo e, quando rileva, anche quello assistenziale, e, pertanto, non si può tenere conto del tenore di vita matrimoniale, mentre lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto all’assegno.

L’autonomia dei singoli non più in relazione ad una passata unione ma nel complesso della propria situazione che, qualora sia sufficientemente economicamente positiva, a nulla rileva la situazione passata. La ratio è quella di evitare che un ex coniuge possa continuare a godere di un beneficio qualora non ne abbia più la necessità e qualora sia perfettamente in grado, date le mutate circostanze, quali donazioni, eredità sopravvenute o un lavoro di auto mantenersi. Il mutamento delle circostanze non deve essere transitorio bensì persistente e sufficientemente consistente sulla base delle valutazioni del giudice in riferimento alla situazione concreta. Occorre infatti, dapprima valutare l’entità della donazione o dell’eredità ricevuta; difatti tali entrate patrimoniali possono giustificare la modifica o, addirittura la revoca dell’assegno, unicamente qualora l’entità ricevuta sia di una portata tale da modificare in modo rilevante le condizioni economiche dell’erede nonché ex coniuge.

Nel caso in cui, invece, l’eredità sia di un importo esiguo non legittima alcuna modifica o revoca dell’assegno divorzile.

Naturalmente, non potendo nessuno farsi giustizia da sé, rimane sempre necessario l’instaurarsi di un giudizio per la modifica delle condizioni dell’assegno.

Alla luce della decisione della Corte si conclude che viene revocato l’assegno di divorzio all’ex coniuge che riceve una cospicua eredità.

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