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Versamento parziale del mantenimento dei figli: genitore condannato al risarcimento dei danni morali in favore dell’altro

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Condannato al risarcimento dei danni morali il genitore che abbia versato solo parzialmente il mantenimento dei figli: così ha deciso la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4677 depositata il 5 febbraio 2021. Riconosciuto quindi il diritto al risarcimento del danno morale al coniuge affidatario dei figli nel caso in cui l’altro genitore versi solo parzialmente l’importo stabilito in sede civile a titolo di mantenimento dei figli.

Mantenere i propri figli è un dovere.

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” sancisce l’art. 30 della nostra Costituzione.

Secondo l’art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed il giudice stabilisce il versamento di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario tenendo in considerazione tutta una serie di parametri che contribuiscono alla quantificazione dell’assegno di mantenimento stesso: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei propri genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

È un dovere anche rispettare puntualmente ed integralmente le disposizioni del Giudice civile in materia di mantenimento dei figli. Ciò significa che bisogna adempiere in modo preciso a tutte quelle obbligazioni che derivano dalle separazioni, divorzi, dai procedimenti che regolano la fine della convivenza dei genitori non sposati. Un pagamento parziale non è esatto adempimento e, pertanto, non è sufficiente.

Sul piano civile, il genitore prevalentemente collocatario dei figli che riceve un pagamento parziale del mantenimento (ovvero chiaramente se non riceve proprio il contributo) ha diritto di agire per recuperare in modo forzoso l’importo di cui è creditore: le sentenze di separazione (o il verbale omologato in caso di separazione consensuale), di divorzio, i decreti sui figli nati fuori dal matrimonio costituiscono titolo esecutivo che danno, dunque, il diritto al genitore creditore della somma di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’altro, inadempiente.

E ancora, tali provvedimenti costituiscono titoli esecutivi per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 156 c.c. e 2818 c.c.) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Non solo a livello civile la condotta del genitore inadempiente comporta conseguenze sulla sfera economico-patrimoniale dell’inadempiente, anche sul piano penale il genitore inadempiente può esser chiamato a risarcire i danni subiti dall’altra parte proprio a causa e a seguito del parziale pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli.

Questo, quanto confermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento.

Il mancato adempimento è una condotta rilevabile anche penalmente, ai sensi dell’art. 570 bis c.p.

L’art. 570 c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare – in generale punisce la condotta di chi si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Il successivo art. 570 bis c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio– prevede, in più specifico, una condanna del genitore che è inadempiente rispetto a delle obbligazioni poste a suo carico in sede civile punendo punisce proprio la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di divorzio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Nel caso di specie era stato ravvisato il reato a fronte di pagamenti parziali rispetto a quanto statuito in sede civile nell’arco temporale di un anno.

Essendo una fattispecie punibile a livello penale, il genitore affidatario, creditore della somma che l’altro deve versare quale mantenimento dei figli, è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale che vede imputato l’altro.

La costituzione di parte civile consente al danneggiato dal reato di introdurre, nel procedimento penale, un’azione civile volta ad ottenere dall’imputato il risarcimento dei danni prodotti dal reato.

La Corte di Cassazione ha affermato il diritto del genitore creditore di quella somma ad ottenere il risarcimento del danno morale causato dall’altro, non essendo consentito al genitore obbligato di operare una riduzione del mantenimento.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.