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Il primo procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Milano per catcalling, l’apparente “complimento” molesto

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

In questi giorni si è tornati a parlare di catcalling, in quanto la Procura della Repubblica di Milano ha chiuso le indagini nell’ambito del primo procedimento penale per tale fenomeno, ritenendo integrati alcuni reati.

Si tratta di un procedimento che riguarda due militari dell’esercito, accusati per aver “preso di mira” per tre volte una ragazza di 20 anni, circa tre mesi fa. I due militari, in libera uscita, erano con amici in un bar sotto casa della ragazza, a Milano in zona San Siro: mentre stava rincasando, essi avrebbero a lei rivolto insulti pesanti, sfociati anche in minacce, commenti volgari, apprezzamenti a sfondo sessuale con un approccio fastidioso e insistente, andando molto oltre la maleducazione. Sarebbe stata “attaccata” due volte e, così, per portare fuori il suo cagnolino, ha cambiato i vestiti, sperando di non essere riconosciuta, tuttavia per la terza volta è stata bersaglio dei militari.

Ormai sappiamo tutti cos’è il catcalling, parola che nasce dalla fusione di due termini inglesi “cat” e “calling, ossia quel fenomeno diffuso nel quale si ricomprendono apprezzamenti indesiderati, rivolti generalmente ad una donna per strada o sui mezzi pubblici da parte di uomini, solitamente sconosciuti, che esprimono il proprio parere, anche se non richiesto, sul fisico della passante: fischi, frasi fastidiose, inseguimenti, avance sessuali, “palpeggiamenti” o comunque apparenti “complimenti” molto insistenti.

Ed è proprio questo il punto: non si tratta affatto di complimenti, perché vengono imposti con arroganza e volgarità; si tratta, invece, di vere e proprie molestie verbali, perché le vittime si sentono oggetto di desiderio sessuale e si crea in loro un turbamento, uno stato di inquietudine e paura che non permette di camminare serenamente da sole per strada, soprattutto di notte, ma anche di giorno.

Si genera anche un sentimento di rabbia, in quanto ci si sente impotenti ed incapaci di difendersi e di replicare, oppure obbligate a cambiare strada, al fine di evitare di rimanere o tornare in quel luogo, che da quel momento diventa pericoloso.

Nel 2014 uno studio sulle “molestie di strada” della Cornell University e dell’Associazione Hollaback ha fatto emergere che la prima esperienza di catcalling avviene generalmente durante la pubertà e, in particolare, il 79% delle italiane intervistate ha subito molestie verso i 17 anni; le emozioni provate dalle vittime sono depressione, scarsa autostima, ma soprattutto si decide di modificare il proprio abbigliamento, perché paradossalmente ci si sente in colpa: viene, infatti, il dubbio che le molestie siano dovute ad un proprio comportamento esageratamente provocatorio o ad un abbigliamento eccessivamente corto o succinto, quando in realtà solo la condotta dell’agente andrebbe censurata.

In molti Paesi le “molestie di strada” sono diventate reato, come in Francia: lungi dal costituire un consensuale corteggiamento, consiste “nell’imporre a una persona osservazioni o comportamenti di natura sessuale o sessista che ledano la dignità di tale persona in ragione del loro carattere degradante o umiliante, o che creino situazioni intimidatorie, ostili o offensive”. La scelta di punire “la molestia di strada” con un apposito reato, era legata ad uno studio secondo il quale l’83% delle donne francesi erano state vittime per la strada di apprezzamenti pesanti e osceni o addirittura di vere e proprie intimidazioni.

Nel Regno Unito a maggio di quest’anno un gruppo parlamentare ha proposto al governo di criminalizzare anche le molestie sessuali verbali che provengono dagli uomini mentre sono alla guida di un’auto: secondo una laburista la legge inglese deve contemplare anche il comportamento di chi “abborda in auto”, accostandosi a ragazze per gridare “frasi volgari”, poiché si tratterebbe di un abuso.

Nel nostro Paese secondo il rapporto Istat 2018, il 36,6% delle donne intervistate ha affermato di non uscire di sera per timore e il 35,3% ha dichiarato, invece, che quando esce da sola di sera, non si sente sicura.

In Italia non esiste una norma specifica sul tema ma, in base al caso concreto, questi fastidiosi apprezzamenti possono configurare il reato di stalking, purché ne sussistano i requisiti, come la reiterazione dei comportamenti penalmente rilevanti e la presenza di almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p..

Spesso si tende ad inquadrare il fenomeno in esame nella “Molestia o disturbo alle persone” prevista dall’art. 660 c.p., una mera contravvenzione che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo telefonico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Ed infatti anche nel caso dei militari di cui sopra, la Procura ha proprio contestato il reato di molestia (e di minaccia).

La Suprema Corte ha rilevato come per petulanza si intenda un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua, sgradita ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà (sent. n. 7993/21). Erano petulanti, fastidiosi e pressanti saluti con modalità invasive, incontri non casuali, inseguimenti per strada, soste sotto casa, tutto ciò con il manifesto disappunto della vittima. Inoltre, non rileva la ricerca delle eventuali “pulsioni motivazionali dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire”, perché non hanno incidenza sulla finalità oggettiva e penalmente rilevante.

Molto incisive sono le parole della Cassazione per definire questa forma di “corteggiamento”: tanto ostinato, quanto sgradito e ritenuto esplicitamente molesto, pressante e intollerabilmente indiscreto.

La Cassazione in passato aveva sottolineato come non vi fosse solo una condotta petulante, ma anche un “biasimevole motivo” (sentenza n. 55713/2017).

Ed è proprio un biasimevole motivo a spingere l’agente a questa forma non voluta di corteggiamento: senza la volontà della “corteggiata”, ci si trova di fronte solo ed esclusivamente ad un “attacco” che la fa sentire in pericolo.

Pertanto, sarebbe auspicabile un intervento legislativo, rivolto alla repressione di questo apparente “complimento” molesto, in quanto l’art. 660 c.p. tutela la pubblica tranquillità e non la dignità della persona offesa, che appare lesa con il catcalling.

Tuttavia, occorre prestare molta attenzione ed inquadrare nel fenomeno del catcalling, non ogni forma di corteggiamento, ma solo quelle effettivamente moleste, pericolose, fastidiose ed umilianti.

Author Profile
Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.