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revisione assegno divorzile

La revisione dell’assegno divorzile

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Quando le condizioni economiche stabilite in sede di divorzio possono essere oggetto di modifiche? Il peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato può essere causa di revisione in peius dell’assegno divorzile? È quanto trattato e deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5619/2022 avente ad oggetto la richiesta di revisione dell’assegno divorzile posto a carico dell’ex coniuge.

In particolare, l’ormai ex marito obbligato a versare all’ex coniuge l’importo di euro 2.000,00 a titolo di assegno divorzile, adiva il Tribunale di Vicenza per sentir pronunciata la revoca ovvero la riduzione del contributo fino ad allora versato. Avendo il Giudice di prime cure rigettato il ricorso, il medesimo ricorrente proponeva appello avverso la decisione. Al pari del Giudice di primo grado anche la Corte d’Appello di Venezia confermava quanto precedentemente statuito mancando il presupposto principale per la revisione o la revoca dell’assegno divorzile. La Corte, invero, escludeva l’esistenza di fatti sopravvenuti ed idonei atti a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio.

Avverso tale decreto l’ex marito proponeva successivamente ricorso per Cassazione deducendo con il primo motivo la violazione dell’articolo 9 della legge 898/1970 che testualmente al primo comma recita: “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 “. Il ricorrente poi lamentava il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto non provato il paventato peggioramento delle condizioni dell’ex coniuge obbligato. Il ricorrente sosteneva di converso di godere unicamente della di lui pensione senza tuttavia aggiungersi a questa ulteriori introiti prima percepiti a titolo di consulenza che lo stesso aveva sempre offerto. Il ricorrente lamentava conseguentemente con il secondo e il terzo motivo la violazione degli articolo 5 e 9 della legge divorzile poiché la misura dell’assegno era stata parametrata a redditi non più esistenti ed inferiori rispetto a quelli che ne avevano determinato l’originario importo.

La Corte di Cassazione esaminando congiuntamente tutti i motivi del ricorso riteneva gli stessi fondati. Sostengono gli Ermellini, infatti, che “Il compito del giudice di merito, nell’ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell’assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’obbligato o del miglioramento di quelle dell’ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all’esito del confronto tra le condizioni di allora (all’epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute.”

La Corte di Cassazione in particolare accoglieva il ricorso ritenendo come il giudizio fosse stato erroneamente condotto dalla Corte d’Appello di Venezia sulla base di un’impropria ed inesatta comparazione dei redditi dell’allora reclamante. In altre parole, evidenziano gli Ermellini che “la Corte si è limitata a riferire del rilevante imponibile dichiarato dal V. nell’anno 2019 (la pensione percepita nello stesso anno sarebbe di importo superiore a quello indicato da reclamante), impropriamente comparandolo a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2017, senza operare il necessario confronto con le condizioni (neppure indicate nella sentenza) poste a fondamento nel 2013 della quantificazione dell’assegno nella misura contestata di Euro 2000,00”.

Pertanto, necessaria – come evidenziato dalla Corte di Cassazione – ai fini della revisione dell’assegno divorzile è la comparazione delle condizioni reddituali attuali dell’obbligato alle condizioni reddituali del medesimo all’epoca in cui l’assegno veniva attribuito e determinato dal giudice di merito. In presenza di una differenza reddituale che ne evidenzia un peggioramento delle condizioni il Giudice di merito è chiamato a valutare la sussistenza dei giusti motivi al fine di disporre la revisione dell’assetto economico post-divorzile.

Per i motivi di cui sopra la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la decisione rinviando alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.