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“Licenza di matrimonio”: il Comune nega le pubblicazioni? Interviene il Tribunale!  

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Prima di sposarsi, sia che si scelga il rito civile che quello concordatario in Chiesa, è necessario (anzi, obbligatorio) procedere alle c.d. pubblicazioni: bisogna, cioè, avvisare la collettività che ci si intende sposare e ciò per consentire a chi sia a conoscenza di eventuali impedimenti alle nozze di opporsi alle stesse, impedendo la celebrazione del matrimonio. Possono fare richiesta delle pubblicazioni di matrimonio due persone di sesso diverso, di stato libero, non legate tra loro da vincoli di parentela(anche affinità, adozione) maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno se autorizzati dal Tribunale, in possesso del nulla osta o certificato di capacità matrimoniale del proprio Stato nel caso di cittadini stranieri.

Le pubblicazioni, richieste dai nubendi, sono effettuate da parte dell’Ufficiale dello stato civile e consistono nell’affissione alla porta della Casa Comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se siano maggiorenni o minorenni, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio; il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi nei quali la legge vieta questa menzione.

Ai sensi dell’art. 116 c.c., lo straniero che intenda contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’Ufficiale dello stato civile, oltre ad un documento che attesti la sua regolare presenza nel nostro territorio, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, per le leggi a cui è sottoposto, non vi siano impedimenti al matrimonio, il c.d. Nulla Osta. La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 all’art. 27 stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. 

Il caso pervenuto nelle aule del Tribunale di Napoli ( decreto del 20 ottobre 2023) riguardava il rifiuto da parte dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere alla pubblicazione delle nozze tra un cittadino italiano ed una marocchina. L’ufficiale rifiutava di affiggere le pubblicazioni in quanto mancava il Nulla Osta delle Autorità marocchine a tale matrimonio, non rilasciato perché mancava il certificato di conversione all’Islam del futuro sposo non essendo lo stesso di religione musulmana.

I futuri sposi ricorrevano, così, al Tribunale civile ai sensi dell’art. 737 c.p.c. che accoglieva il ricorso e ordinava le pubblicazioni, affermando che “la mancanza di impedimenti risulta dalle allegazioni prodotte dalle parti ed il mancato rilascio del nulla osta per soli motivi religiosi è contrario ai principi di uguaglianza e libertà di culto ed è chiaramente in contrasto con l’ordine pubblico costituendo una arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio”.

La norma di diritto internazionale privato precisa che si debba richiamare le leggi straniere in materia di condizioni del matrimonio. Tuttavia, la legge marocchina richiamata è in contrasto palese con l’ordine pubblico perché viola la libertà matrimoniale: mentre un uomo musulmano può sposare una donna che appartiene ad una delle religioni monoteiste, l’unione tra una musulmana e un “miscredente” è sempre vietata.

L’ordine pubblico internazionale, inteso come quel complesso dei principi di un ordinamento giuridico atti a rappresentare i fondamenti etici della convivenza civile, costituisce un limite generale al riconoscimento delle sentenze e all’applicazione del diritto straniero da parte dei giudici nazionali nell’ordinamento giuridico interno.

Il Tribunale adito riteneva che la prassi delle competenti autorità marocchine di subordinare il rilascio del nulla osta necessario ex art. 116 c.c. all’adesione alla fede musulmana dei nubendi risultasse contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, contrastando con diritti di rango costituzionale che non consentono di condizionare il matrimonio in dipendenza della fede religiosa. Nel caso di specie, sussistendo un contrasto con l’ordine pubblico della norma straniera richiamata dall’ordinamento italiano, l’Ufficiale dello stato civile deve procedere alla pubblicazione del matrimonio in assenza del Nulla Osta del Paese estero ex art. 98 c.c.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.