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Maltrattamenti del padre

Gli insulti di un padre verso la figlia anoressica: maltrattamenti in famiglia

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

“Sei un mostro, sei inguardabile, fai schifo”: queste le offese di un padre nei confronti della figlia, malata di anoressia, per le quali ha riportato una condanna a 30 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Torino per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Tale delitto, previsto dall’articolo 572 c.p. e punito con la reclusione da tre a sette anni, si configura quando un soggetto maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte: sono, dunque, possibili parti offese il coniuge, i consanguinei, gli affini, gli adottati, gli adottanti, il convivente more uxorio, altri parenti e anche i domestici.

Occorre precisare che il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” è collocato tra i delitti contro la famiglia e, in particolare, contro l’assistenza familiare e non, quindi, come nel codice penale del 1889 (Codice Zanardelli) fra i reati contro la persona.

Il reato di maltrattamenti non necessariamente richiede per la sua configurabilità aggressioni fisiche e sono sufficienti minacce ed offese, purché abituali e continuative, tali da provocare sofferenze morali. L’abitualità della condotta è, infatti, un requisito necessario per la sussistenza del reato.

La Suprema Corte sostiene da tempo che la condotta integrante il reato di maltrattamenti in famiglia non consista solo “in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali” (Cass., n. 18316/21).

La Cassazione ha, altresì, precisato che i reati di ingiuria, minacce e violenza privata vengono “assorbiti” nella figura criminosa dei maltrattamenti in famiglia, qualora rientrino nella materialità del delitto in esame; nel caso opposto è ipotizzabile il concorso (Cass., n. 34504/20).

Gli Ermellini hanno ritenuto sussistente il reato in esame per le espressioni offensive quotidiane che il marito rivolgeva alla moglie come “Sei una scrofa”, “Sei brutta”, “Fai schifo”, “Sei grassa”, poiché con tale modalità egli prevaricava la moglie, causandole afflizioni continue (Cass., n. 34351/2020).

Il delitto di maltrattamenti è stato ritenuto integrato dal Tribunale di Torino non per lesioni o percosse, ma per le parole crudeli proferite abitualmente nei confronti della figlia.

Orbene, questo padre non riusciva ad accettare che la propria figlia crescesse e non fosse più una bambina; in un secondo momento si mostrava incapace di fronte alla sua malattia, l’anoressia, continuando ad offenderla, arrivando ad affermare “non sei più mia figlia“.

Durante il processo l’uomo si è giustificato dicendo che quelle parole erano solo un modo per convincere la figlia a reagire.

In realtà, secondo il Tribunale il padre non ha mai accettato la malattia della ragazza, tanto da rifiutare l’intervento di medici esperti, nonostante il peso fosse arrivato a 35 kg.

E così i Giudici l’hanno condannato, criticandolo severamente, per aver imposto alla famiglia condizioni di vita insopportabili, un regime di vita “particolarmente penoso, caratterizzato da notevoli sofferenze morali e fisiche”.

Il Tribunale ha ritenuto che l’uomo abbia agito consapevolmente nell’offendere la figlia e nel determinarne o incrementarne il comportamento autolesionistico.

Ha, quindi, ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato in esame. Giova a tal proposito ricordare come secondo la giurisprudenza di legittimità sia sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere gli atti vessatori, ma anche unitario, occorre cioè l’intenzione di persistere nell’attività vessatoria, idonea a ledere la personalità della vittima.

Secondo il Tribunale di Torino la ragazza aveva capito che il padre non la considerava più “la sua bambina” e aveva cercato “di compiacerlo, facendo tutto quello che desiderava, continuando a cercare il suo affetto” e lui la respingeva “perché troppo magra,  perché faceva impressione”.

Per il Tribunale l’imputato “ha sempre avuto un atteggiamento poco comprensivo … Quando raggiunse la pubertà cominciò a dirle che non era più la sua bambina perché stava crescendo e che aveva un peso eccessivo e quando si manifestarono i primi sintomi della malattia, l’anoressia, prese a criticare i medici che la curavano, dicendo che erano dei deficienti, non si recò quasi mai agli incontri con i sanitari e con gli psicologi che la seguivano … la insultava dicendo che faceva schifo, che era un’isterica e una pazza e più volte ha rifiutato di abbracciarla, dicendole che era un mostro. Quando aveva delle crisi l’ha strattonata e l’ha spinta per terra”.

Di fronte a un tale atteggiamento si può solo rimanere esterrefatti.

Come può un genitore non capire che l’anoressia è fame d’amore, che non è ammissibile disprezzare, perché così si apre ancora di più la ferita che si ha dentro?

Ogni commento, critica, giudizio inappropriato aumenta l’enorme sofferenza che regna in coloro che sono malati di anoressia, proprio per la paura di non essere adeguati, apprezzati e, soprattutto, amati.

Author Profile
Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.