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Mantenimento dei figli: una questione sempre in evoluzione

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Nel corrente mese di dicembre la Cassazione interviene sulla natura, sui presupposti, sui criteri per la quantificazione e sulla necessità dell’indicazione di un termine per il pagamento.

Nell’ultimo mese di dicembre 2021, la Cassazione è intervenuta più volte sul tema degli obblighi di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli cercando di dare chiarimenti su più aspetti: nello specifico la Suprema Corte ne ha specificato la natura, i presupposti, i criteri per la quantificazione e la necessità dell’indicazione di un termine per il pagamento.

Circa la natura del mantenimento, la Cassazione con ordinanza n. 40281 del 15-12-2021 ha chiarito che non possono ritenersi comprese nel mantenimento ordinario le spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 Cc e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno «cumulativo», di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Rientrano in tale categoria di spesa le spese scolastiche private anche se ripetitive negli anni, l’alloggio all’estero durante l’anno di intercultura sia negli anni del liceo che negli anni universitari.

Circa poi i presupposti del mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione con ordinanza n. 38366, del 03-12-2021 ha ribadito che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro anche se necessario ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Ecco allora che il genitore potrà non essere più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne se questi ha stipulato un contratto a tempo determinato che per adeguatezza di paga e orizzonte temporale di fatto segna l’ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro. E dunque, se il solo fatto che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell’obbligo, è anche vero che una paga adeguata e un orizzonte temporale di almeno un anno con previsioni di rinnovi superiori anche ad un anno non possono che interrompere l’obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, che va considerato ormai autonomo economicamente.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40282 del 15.12.21 che ha accolto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello di aveva confermato l’assegno di mantenimento in favore del di lui figlio  maggiorenne non più studente ma vincitore di un concorso al Ministero della Difesa con contratto a tempo determinato e rinnovi superiori ad un anno. Per i giudici di legittimità, infatti, lo

stipendio di circa 1000 euro al mese era tale da assicurare al ragazzo un’esistenza libera e dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare e per consentire al padre di non versargli più l’assegno.

D’altra parte, continuano gli Ermellini, il rischio che il contratto a tempo determinato non venga rinnovato non è un pericolo troppo diverso dalla perdita del lavoro per altre cause che, come si sa, non fa certamente rivivere l’assegno di mantenimento ma, in determinati casi, può essere causa dell’obbligo alimentare da azionarsi sempre nei confronti dei genitori per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.

Ma anche a tale proposito la Cassazione con l’ordinanza n. 40882 del 20.12.21 ha chiarito che il diritto di un figlio maggiorenne agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa e della impossibilità ad accedere a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno, come il reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019. Nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti è da valutarsi alla stregua dell’imputabile mancanza di un reddito di lavoro, dal momento che nell’uno e nell’altro caso si delinea l’insussistenza di quell’impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l’insorgenza del diritto. Ne consegue che se il figlio maggiorenne non provi la sopravvenuta invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi una nuova occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali ovvero l’impossibilità ad accedere al reddito di cittadinanza, non gli sarà riconosciuta neppure una somma a titolo di alimenti. 

In merito, invece, ai criteri per la quantificazione dell’importo a titolo di mantenimento, con l’ordinanza n. 37599 del 1.12.21 la Cassazione ha confermato che il contributo non può essere quantificato solo sulla base delle “esigenze attuali del figlio” ma nella quantificazione devono sempre essere considerati tutti gli elementi di cui all’art. 337 ter c.c. nel rispetto del principio di proporzionalità andando ad analizzare nello specifico anche l’anzianità professionale di un genitore rispetto all’altro allorquando entrambi svolgono la medesima professione.

Con la stessa ordinanza, infine, la Cassazione interviene anche in merito al termine di versamento del mantenimento accogliendo il ricorso di una madre che lamentava il costante ritardo nei pagamenti da parte del padre, “forte” della oggettiva mancanza di una data nella sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Confermando la natura anticipatoria del versamento del mantenimento, gli Ermellini rilevano la necessarietà dell’apposizione di un termine data l’estrema conflittualità tra i genitori e per tale motivo cassano la sentenza rimettendo la causa alla Corte d’Appello di Perugia affinché vi provveda.  

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).