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Le spese straordinarie non vanno necessariamente divise a metà tra i genitori

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6933 dell’8 marzo 2023 ha nuovamente affrontato il tema dei criteri di ripartizione delle spese straordinarie tra genitori separati.

La vicenda trae origine dalla Sentenza del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio di separazione dei coniugi assegnava la casa coniugale alla moglie, quale genitore collocatario prevalente dei figli minori e poneva a carico del marito un contributo al mantenimento per ciascun figlio pari ad € 1.100,00 mensili, oltre al pagamento nella misura dell’80% delle spese documentate mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali.

Avverso tale Sentenza il marito proponeva appello, che veniva rigettato e, pertanto, la questione approdava in Cassazione.

Il marito lamentava principalmente che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto dell’errore relativo ai suoi redditi, pur avendolo accertato, e che la quantificazione dell’assegno e la ripartizione delle spese straordinarie non avesse considerato le effettive esigenze dei minori, fondandosi su presunzioni e sulle prospettazioni della madre.

Per la Suprema Corte tale censura è fondata e, sul punto contributo al mantenimento e spese straordinarie per i figli, specifica che la determinazione del contributo al mantenimento periodico deve tener conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

La Sentenza impugnata ha ritenuto che l’importo del contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale era consona alle possibilità del padre, dato il reddito maggiore, superiore di due terzi, rispetto a quello della moglie.

Rispetto alle spese straordinarie i Giudici specificano che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destrante a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guida che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice”.

Quanto alla ripartizione pro quota delle suddette spese, come più volte confermato dalla Suprema Corte, queste non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte ma secondo il principio generale in materia di debito solidale e quindi “ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.”

Peraltro, va considerato che all’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili: “ (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie) e (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.”

Alla luce di quanto puntualizzato, la decisione impugnata va cassata laddove ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal Tribunale sulla percentuale dell’80% senza motivare sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste in misura maggiore a carico del padre, già onerato di un congruo contributo al mantenimento.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.