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Il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario non è coercibile

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Il diritto/dovere di visita consiste nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori e, in via speculare, nel diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabitano.

Ci si chiede, però, se tale obbligo possa essere o meno coercibile.

A tal proposito, è intervenuta l’Ordinanza n. 6471 del 6 marzo 2020, nella quale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il dovere di visita del genitore non collocatario non è coercibile, neppure in forma indiretta, enunciando il seguente principio di diritto:“Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.

Il caso trae origine da un provvedimento del Tribunale di Chieti, che, dopo aver accertato la paternità di un minore, aveva sanzionato il padre, ex. art. 614 bis c.p.c., per l’inadempimento degli obblighi del diritto di visita.

Avverso tale Sentenza, il padre proponeva reclamo e la Corte d’Appello di L’Aquila lo rigettava confermando il provvedimento di primo grado, stabilendo che il padre avrebbe dovuto versare alla madre del minore la somma pari ad €100,00 per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio.

Il padre, allora, proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. in combinato con l’art. 709 ter c.p.c. sostenendo che le misure di coercizione indiretta, previste dall’art. 614 bis c.p.c., non sarebbero state applicabili agli obblighi di visita del figlio poiché, al diritto del minore di ricevere visita, corrisponderebbe il diritto potestativo del genitore di fargli visita, rimesso alla propria discrezionalità e, pertanto, non coercibile e non assoggettabile a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c.

La madre nel proprio controricorso deduceva la peculiare natura della sanzione di cui all’art. 614 bis c.p.c., avendo essa una connotazione pedagogica tesa a far comprendere ai genitori la gravità delle condotte ostruzionistiche assunte e indurli ad un corretto adempimento delle disposizioni che regolamentano il diritto di visita.

La Suprema Corte nel ragionamento giuridico evidenzia la differenza che intercorre tra il diritto delle obbligazioni, che prevede che in caso di inadempimento del debitore, vi sia un rimedio coercitivo dato dall’ordinamento per soddisfare la propria pretesa e il diritto di famiglia, nel quale, il diritto/dovere di visita del genitore si caratterizza per la sua strumentalità rispetto alla realizzazione degli interessi superiori del minore stesso.

Si parla, pertanto, da una parte di “diritto” e in quanto tale è tutelabile dall’ordinamento rispetto ai comportamenti dell’altro genitore che siano tali da ostacolare il suo esercizio attraverso i rimedi previsti dall’art. 709 ter; dall’altra parte di “dovere” in quanto si basa sulla spontanea e volontaria osservanza da parte del genitore titolare e, se pur finalizzato a favorire una crescita sana ed equilibrata del minore non può, in nessun caso, essere imposto coattivamente da parte dell’altro genitore.  

La frequentazione del figlio minore, infatti, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve essere rimessa, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta del genitore così come come è rimessa alla libera autodeterminazione del figlio, prossimo alla maggiore età, la scelta di frequentare o meno il genitore non collocatario.

Il diritto/dovere di visita che riguarda la relazione fra il genitore e il figlio non può costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile. Da questa conclusione discende che il Giudice non può in alcun modo sanzionare la condotta del genitore che si rifiuta di frequentare il proprio figlio minore, neppure attraverso l’adozione di provvedimenti di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. poiché, così facendo, l’interesse supremo del minore subirebbe una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del padre e cassato, senza rinvio, la pronuncia impugnata.

Tuttavia è doverosa una precisazione: sebbene il diritto/dovere non sia coercibile è d’altro canto pacifico che che il mancato esercizio dello stesso da parte del genitore non collocatario può comunque essere soggetto ad ammonimento da parte del Giudice, che, laddove reputasse il comportamento pregiudizievole, potrebbe optare per l’applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore, la decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale e la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.