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Il consenso del minore alle cure mediche tra giudici e genitori.

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Legittima la decisione del Giudice di autorizzare l’intervento al cuore di un minore e le necessarie trasfusioni nonostante le obiezioni religiose dei genitori quando tale decisione è il frutto del bilanciamento con il diritto del minore alla salute psico-fisica e ad un’armoniosa crescita e decida, ed attui il miglior interesse del minore.  Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 2548 del 3 febbraio 2025 al termine di una delicata vicenda che vedeva coinvolto un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca, per il quale era stato programmato nel gennaio 2022 un intervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione di sangue.

I di lui genitori, infatti, avevano condizionato il loro consenso alle trasfusioni solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19 in quanto per produrre il vaccino contro il Covid-19 sarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti.

L’azienda ospedaliera, dopo avere rappresentato ai genitori che non era possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto simili vaccini, né aderire alla richiesta di ricorrere a donatori non vaccinati, davanti al loro fermo dissenso non poteva che proporre ricorso al Giudice tutelare di Modena ex art.art. 3, comma 5, legge n.219/2017 comunemente nota come Legge sulle direttive anticipate di trattamento (anche detta Legge DAT) chiedendo di autorizzare con urgenza la prestazione del consenso all’intervento e all’eventuale trasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nellapersona del Direttore dell’Ospedale. 

Il Giudice tutelare, con decreto dell’8 febbraio 2022, rilevando che il consenso condizionato è un “non consenso”, ha nominato il Direttore generale dell’ospedale quale curatore del minore al fine di esprimere il consenso all’intervento.

Il provvedimento era reclamato innanzi al Tribunale per i minorenni, che lo respingeva con provvedimento del 13 settembre 2023, dando atto di essere nelle more intervenuto (21 febbraio 2022), sulla stessa linea, con un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, revocato in data 20 maggio 2022.

I genitori – nonostante il minore fosse stato sottoposto all’intervento operatorio e alle relative e necessarie trasfusioni, proponevano ricorso per Cassazione avverso tale decisione del Tribunale per i minorenni lamentando in via preliminare che il Tribunale aveva “invaso” l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti di massima importanza, facenti capo a loro genitori e al minore.

La Cassazione però, dopo aver inquadrato la fattispecie ritiene infondata questa eccezione ricordando che il Giudice Tutelare è chiamato ad assumere decisioni sulla base dell’art. 3 comma V, della Legge DAT n. 219/2017, diretta a tutelare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito s e privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principi espressi negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione, che della persona tutela e promuove i diritti fondamentali.

All’art. 1 della stessa legge DAT si afferma che «È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico». 

Il consenso informato, quindi, è un atto complesso che si perfeziona non solo per effetto di una dichiarazione di volontà del paziente, ma in esito ad un procedimento partecipativo che vede impegnata anche la competenza del medico e la sua responsabilità professionale. Nell’ambito di questa responsabilità, propria della r e l a z i o n e di c u r a e strettamente connessa alla deontologia professionale, rientra il dovere del medico di indirizzare il paziente al trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni.

Secondo il codice deontologico medico infatti (art. 3) «dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera».

Ma cosa cambia quando i trattamenti sanitari coinvolgono una persona minorenne? Sempre l’art. 3 prevede in questo caso che il consenso informato al trattamento sanitario del minore sia espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo sempre come scopo principale la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

Nel caso, però, in cui il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Si tratta quindi di una procedura in esito alla quale si adotta un provvedimento che incide sul diritto personalissimo alla scelta dei trattamenti sanitari e sul diritto  dovere dei genitori di rappresentare il minore anche nelle scelte attinenti alle cure.

Poichè la volontà del paziente di ogni età è comunque centrale, al fine di garantire a tutti il diritto di scegliere liberamente sul processo di cura, egli deve ricevere tutte le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni tutte che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente.

Tali diritti sono assicurati anche alla persona minorenne, la quale nel momento stesso in cui nasce, acquista la capacità giuridica e quindi la titolarità di tutti i diritti della personalità.

Poiché però il minore non ha il libero esercizio dei diritti che gli competono, ed è legalmente rappresentato dai suoi genitori la normativa chiarisce che spetta ai genitori esprimere o negare il consenso ma essi devono: a) tenere conto della volontà del minore, tramite il suo ascolto, «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità» e cioè anche a prescindere dal fatto che abbia compiuto gli anni dodici; b) avere come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità e quindi dare spazio anche al parere dei medici, e in genere della comunità scientifica poiché questo consente di ancorare la scelta ad un dato oggettivo e di perseguire effettivamente lo scopo.

Qualora però si ravvisi una violazione di queste regole procedimentali da parte dei genitori, è previsto un meccanismo che il  Giudice tutelare, adito dai medici o dagli altri soggetti indicati dalla norma, deciderà se un certo intervento o trattamento possa aver luogo anche senza il consenso dei genitori, così comprimendo il loro diritto ad autodeterminarsi di comune accordo nelle scelte da f a r e nella c u r a dei figli minori e direttamente provvedendo in merito, in un settore ove le scelte comportano effetti nella vita del minore, potenzialmente irreversibili.

Sottoporre o meno il minore ad un trattamento sanitario, infatti, modifica il corso della sua salute e la qualità della sua vita.

In ordine al consenso condizionato, la Corte rileva che “esprimere il consenso ad un trattamento sanitario ponendo una condizione non attuabile equivale a non esprimerlo”. Il paziente non può, infatti, esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, incidendo sulla sfera di autodeterminazione del medico che in questo caso può rifiutare l’intervento. Nel caso di specie, per quanto fosse possibile entrare in possesso di una certa quantità di sangue proveniente da donatori non vaccinati, l’azienda ospedaliera si atteneva a protocolli che impedivano il ricorso a questa soluzione, non solo per ragioni di natura economica, ma anche al fine di adeguarsi alle linee guida e alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla donazione periodica ed anonima, nonché per tutelare l’autodeterminazione dei medici.

Infine, quanto ai motivi religiosi, secondo la Corte, i genitori incorrono in errore in quanto sovrappongono totalmente la propria identità religiosa a quella del minore. I giudici rilevano, infatti, che sebbene sia compito e prerogativa dei genitori dare al figlio un’educazione anche sotto il profilo religioso, le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse, pertanto “non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore”.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).