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Perde l’assegno divorzile chi si riconcilia con l’ex coniuge?

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

La ripresa della convivenza a seguito del divorzio, per diversi anni, con la ricostruzione di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, con una nuova comunione materiale e spirituale determina altresì un nuovo assetto anche negoziale, basato su un nuovo accordo, sia pure per facta concludentia, estintivo del rapporto giuridico preesistente in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza emessa in data 8 marzo 2023 n. 6889/2023.

La questione sottoposta agli Ermellini era appunto, quella di stabilire gli effetti della ripresa della convivenza a seguito di una pronuncia di divorzio e se tale circostanza potesse considerarsi quale circostanza sopravvenuta idonea a consentire al giudice, adito in sede di revisione delle condizioni economiche del divorzio, di rivalutare le condizioni ed i criteri previsti dalla legge per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile.

Il caso oggi in esame infatti, trae origine dal ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da un uomo avanti il Tribunale di Roma con il quale chiedeva la revoca dell’obbligo dell’ex marito di versare alla ex moglie un assegno divorzile a fronte dell’avvenuta riconciliazione tra le parti, durata oltre sette anni, a seguito della sentenza di divorzio. Avverso la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale accoglieva le richieste dell’ex marito, la signora proponeva appello.

La Corte d’Appello di Roma, affermava che ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio era necessario l’accertamento dell’effettiva esistenza di fatti nuovo sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale il precedente provvedimento era stato emesso. La Corte inoltre, in punto di asserita conciliazione e del suo effetto sulla perdurante vigenza delle condizioni economiche pattuite con il divorzio,  affermava che ove anche si fosse dato per accertato che gli ex coniugi per oltre sette anni non si erano limitati a coabitare ma che si fosse instaurata una convivenza more uxorio, non vi era modo di ravvisare nel tentativo di ricostruire una comunione di vita materiale e spirituale una volontà della signora di rinunciare al diritto a ricevere l’assegno divorzile. Secondo tale ragionamento pertanto, alla signora non poteva essere precluso il diritto di esigere l’assegno divorzile a decorrere dall’intervenuta cessazione della nuova convivenza.

Avverso tale pronuncia l’ex marito proponeva immediatamente ricorso in Cassazione deducendo, tra le altre cose, che la ripresa di una nuova convivenza tra gli ex coniugi, protrattasi per oltre sette anni, con tutte le caratteristiche di una effettiva riconciliazione, sia pure per facta concludentia e non tramite formale dichiarazione, sarebbe comunque stata idonea ad incidere, non certo sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo, ma sull’assetto dei rapporti economico patrimoniali tra le parti, definito a suo tempo con la sentenza di divorzio, quale fato nuovo sopravvenuto, rilevanti ai fini della modifica delle condizioni.

Il ricorso dell’ex marito veniva accolto.

Gli Ermellini, al termine di una lunghissima motivazione, infatti sanciva il principio secondo cui la ripresa della convivenza, con la ricostruzione di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, con una nuova comunione materiale e spirituale determina altresì un nuovo assetto anche negoziale, basato su un nuovo accordo, sia pure per facta concludentia, estintivo del rapporto giuridico preesistente in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio. Al fine di meglio comprendere il principio la Corte paragonava infatti, quando accade nel caso di riconciliazione tra coniugi a seguito della pronuncia di separazione, per la quale è necessaria la formulazione di una nuova separazione, con quanto accaduto nel caso di specie desumendone che la riconciliazione successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all’equilibrio anteriore orami non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali. 

Secondo la Corte pertanto, anche la riconciliazione avvenuta a seguito della sentenza di divorzio rende necessaria una nuova valutazione da parte del giudice della situazione economica patrimoniale dei coniugi per stabilire nuovamente la sussistenza o meno del diritto in capo alla ex moglie di percepire l’assegno divorzile. Per tali motivi gli Ermellini cassavano la sentenza impugnata e rinviano nuovamente la causa al Giudice di secondo grado.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.